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Una prima risposta alle nostre osservazioni sulla modifica della legislazione vigente

ECCO I SEDICENTI DIFENSORI DELLA CACCIA

 Tratto da "Il cacciatore.com"

Stakeholders, nota x Sen.Orsi

Caro senatore Orsi, abbiamo preso visione della Sua proposta di modifica della legge 157/92 e, tenendo conto del Suo ruolo di relatore, dobbiamo per chiarezza e lealtà manifestarLe tutto il nostro disappunto.
Come ricorderà, in occasione del nostro precedente incontro, avevamo valutato molto positivamente la Sua intenzione di utilizzare le conclusioni del lavoro del Tavolo in quanto “punto di equilibrio utilissimo”. Inoltre, Lei ci aveva rassicurato sul fatto che le proposte di legge totalmente eversive rispetto allo spirito della 157/92, già depositate in Senato, non avrebbero condizionato il Suo lavoro. A riprova, ci aveva consegnato una lista di argomenti su cui avrebbe incentrato il Suo impegno, coerente con le Sue affermazioni.
Invece, dobbiamo constatare che l’articolato da Lei assemblato è totalmente difforme dalla filosofia generale sostenuta dal Tavolo degli stakeholders (consolidamento e irrobustimento dei principi e dell’applicazione della legge 157/92) e non tiene affatto conto dei nove punti di contenuto che Le avevamo consegnato con ben due mesi di anticipo, accompagnati da una descrizione puntuale. In estrema sintesi, quella da Lei assemblata è una proposta che il Tavolo considera irricevibile.
Confidiamo, tuttavia, in un ripensamento. Da parte nostra, come da impegni presi, proseguiremo il tentativo di fornire a Lei ed ai Gruppi un articolato coerente e condiviso, convinti che anche in Parlamento come fra noi, sia possibile trovare un punto di equilibrio razionale e non conflittuale. Per questo, però, occorre innanzitutto una Sua ferma convinzione. Restiamo a disposizione per essere ascoltati nelle sedi istituzionalmente preposte.
Cordiali saluti

Il Tavolo degli Stakeholders
(Amici della Terra, Arcicaccia, Confagricoltura, Cia, Fare Verde, Federcaccia, Italcaccia, Legambiente, Lipu, Wwf)

La Nostra relazione sulla proposta di modifica della legge 157/92 del Sen. Orsi

Il Senatore Salvo Fleres, Componente della Commissione Bilancio e Politiche Europee, attento come sempre alle tematiche venatorie ed ambientali, tiene ad informarci, così come ha fatto da un decennio a questa parte in Sicilia, di seguire con il massimo impegno il suo testo di modifica alla legge 157/92 e la 394/91 sui parchi.

Con la consapevolezza che la modifica delle due leggi riveste carattere urgente per il mondo venatorio e commerciale, continuerà ad impegnarsi affinché tale riforma possa arrivare nei due rami del Parlamento italiano per l’approvazione finale prima possibile.                                                                                    A.S.C.N.

 

Legislatura 16º - Disegno di legge N. 1224

Senato della Repubblica - XVI LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore FLERES

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 2008

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157,
nonché alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia
di nuova disciplina dell’attività venatoria

   Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge ha lo scopo di stabilire nuove norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, intervenendo, a titolo di modifica, sulla legge 11 febbraio 1992, n. 157.

   Le novità di rilievo riguardano, innanzitutto, la previsione degli Istituti regionali per la fauna selvatica, di cui ai nuovi commi 2-bis e 2-ter inseriti all’articolo 7 della legge n.  157 del 1992 richiamata. Si tratta di organi scientifici e tecnici di ricerca e consulenza delle regioni e province che collaborano con l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, il quale ne coordina l’azione, i progetti e le attività di carattere nazionale ed internazionale. Sono istituiti con legge regionale e sottoposti alla vigilanza del Presidente della Giunta regionale. L’intento è quello di favorire il decentramento ed un controllo più capillare del territorio.
    All’interno del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, poi, organo tecnico consultivo per tutto ciò che concerne l’applicazione della legge n.  157 del 1992, viene ridotta la composizione numerica dei rappresentanti delle varie categorie: in particolare, non ne fanno più parte l’Ente protezione animali ed il Club alpino italiano.

L’articolo 5 reca modifiche all’articolo 10 della legge n.  157 del 1992 richiamata, in materia di piani faunistico-venatori. In particolare, con la sostituzione del comma 3 e l’introduzione dei commi 3-bis e 3-ter, si richiama la legge 6 dicembre 1991, n. 394, «Legge quadro sulle aree protette», prevedendo che i territori sui quali, in base alla detta legge, siano già stati costituiti o vengano costituiti parchi nazionali o regionali all’interno dei quali operi il divieto di caccia, le oasi di protezione, i rifugi faunistici, le riserve naturali orientate, le zone di ripopolamento e cattura, i centri pubblici per la produzione di fauna selvatica, le zone di protezione lungo le principali rotte di migrazione dell’avifauna, siano computati nella percentuale di territorio a protezione della fauna selvatica. È compito dello Stato e delle regioni vigilare sul rispetto delle percentuali di territorio agro-silvo-pastorale da destinare a protezione della fauna selvatica e, in caso di inosservanza da parte delle regioni, interviene, in via sostitutiva, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. L’introduzione, inoltre, delle lettere h-bis) ed h-ter) al comma 8, comporta l’estensione dei piani faunistico-venatori ai parchi, riserve naturali, rifugi faunistici destinati a favorire la sosta della fauna stanziale e migratoria e l’irradiamento della fauna selvatica nei territori circostanti, a tutte le zone comunque precluse all’attività venatoria e, ai fini della sua utilizzazione faunistica e faunistico-venatoria, al demanio agricolo e forestale dello Stato e delle regioni.

    Ancora, al fine di garantire il corretto svolgimento dell’attività venatoria, ogni zona preclusa all’esercizio venatorio deve essere tabellata. Tuttavia, nelle zone non adeguatamente tabellate, l’esercizio venatorio non può ritenersi vietato.
    L’articolo 8 prevede una ripartizione del territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in ambiti provinciali, non più sub-provinciali. Alla lettera b), poi, vengono apportate modifiche allo scopo di ridurre le restrizioni ai cacciatori nella scelta degli ambiti territoriali di caccia che siano diversi da quello di residenza: è sufficiente una semplice comunicazione all’amministrazione competente, non vi è più l’obbligo di presentare domanda.

    L’articolo 9 offre una regolamentazione precisa per l’esercizio dell’attività venatoria, attraverso una strutturazione della stagione venatoria per periodi e per specie. Nella modifica, poi, dei termini ai fini dello svolgimento dell’attività venatoria, è previsto un coinvolgimento delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli Istituti regionali, oltreché delle già previste regioni. È infine riconosciuto alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano il potere di determinare, con propri provvedimenti, il periodo in cui si svolge l’attività venatoria.
    L’articolo 10 prevede una nuova formulazione del comma 2 dell’articolo 19 della legge n.  157 del 1992. In particolare, le regioni provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica in zone predeterminate – parchi nazionali, regionali, riserve naturali e tutte le aree dove esistono divieti – con obbligo di redazione di piani di contenimento, nei casi in cui l’eccessiva presenza di alcune specie di fauna selvatica o inselvatichita provochi danni ingenti all’agricoltura e diventi seria minaccia per l’incolumità e la salute altrui.

    Un’altra novità introdotta dall’articolo 15 riguarda, infine, il trattamento sanzionatorio previsto in conseguenza della violazione della legge n.  157 del 1992 e delle leggi regionali. In particolare, scompare la pena dell’arresto per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio e per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita.

    Il presente disegno di legge, al capo II, reca modifiche alla citata legge 6 dicembre 1991, n. 394.

    In particolare, all’articolo 18 scompare la figura del Comitato per le aree naturali protette e le sue attribuzioni sono assorbite dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
    Lo stesso articolo 18, poi, prevede una variazione nella composizione numerica della Consulta tecnica per le aree naturali protette, elevandone il numero dei componenti da nove a quindici. Entrano a far parte dell’organo anche i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale ed i rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale. Lo stesso tipo di rappresentanza è inoltre prevista all’interno del consiglio direttivo dell’Ente parco di cui all’articolo 9 della legge n.  394 del 1991.
    Da segnalare, infine, un’altra novità introdotta dal presente disegno di legge all’articolo 22. Nell’istituzione delle aree naturali protette nazionali, che avviene con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è prevista l’intesa della regione o delle regioni interessate. Ma, nel caso di parere contrario delle stesse o della maggioranza dei cittadini residenti nei comuni interessati dal parco – che si siano espressi negativamente a seguito di referendum consultivo – è previsto che il parco non possa essere istituito.

 

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

 

Art. 1.

    1. All’articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
    «3. L’attività di cattura per l’inanellamento e per la cessione a fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). L’autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica ovvero, se istituiti ai sensi dell’articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, degli Istituti regionali per la fauna selvatica, i quali svolgono altresì compiti di controllo e di certificazione dell’attività svolta dagli impianti stessi e ne determinano il periodo di attività.»;
        b) il comma 4 è abrogato;

        c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

    «5. È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all’ISPRA ovvero, se istituiti ai sensi dell’articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, agli Istituti regionali per la fauna selvatica, ovvero al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto. L’Istituto regionale e il comune provvedono ad informare l’ISPRA».

Art. 2.

    1. All’articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:

    «1. Nell’esercizio dell’attività venatoria da appostamento possono essere utilizzati in funzione di richiami vivi uccelli appartenenti alle specie cacciabili, provenienti dagli impianti di cattura e dagli allevamenti autorizzati dalle regioni o province.

    2. Ogni cacciatore può impiegare contemporaneamente non più di dieci richiami di cattura per ogni singola specie cacciabile. Non sono posti limiti numerici all’utilizzo di richiami nati e allevati in cattività.
    3. La legittima detenzione degli uccelli da richiamo è attestata dal documento di provenienza rilasciato dalle province titolari degli impianti di cattura, che deve accompagnare gli uccelli anche nel caso di cessione ad altro cacciatore. È vietata la cessione a titolo oneroso degli uccelli da richiamo di cui al presente comma».

Art. 3.

    1. All’articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

    «2-bis. Le regioni possono istituire con legge l’Istituto regionale per la fauna selvatica, di seguito denominato “Istituto regionale“, che svolge, nell’ambito del territorio di competenza, i compiti di cui al comma 3, quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza delle regioni e delle province.

    2-ter. L’Istituto regionale è sottoposto alla vigilanza del Presidente della giunta regionale. Gli Istituti regionali per la fauna selvatica, di seguito denominati “Istituti regionali“, collaborano con l’ISPRA, che ne coordina l’azione nei progetti e nelle attività di carattere regionale, nazionale e internazionale.
    2-quater. Alle funzioni attribuite agli Istituti regionali, istituiti a norma del comma 2-bis, provvedono gli organi istituiti per le corrispondenti funzioni secondo le norme vigenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

Art. 4.

    1. All’articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 1 è sostituito dal seguente:

    «1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) composto da tre rappresentanti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da tre rappresentanti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da tre rappresentanti delle regioni nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da tre rappresentanti delle province nominati dall’Unione delle province d’Italia, dal direttore dell’ISPRA, da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l’ambiente, da un rappresentante dell’Unione zoologica italiana, da un rappresentante dell’Ente nazionale per la cinofilia italiana, da un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della salvaguardia della fauna».

Art. 5.

    1. All’articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
    «3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una percentuale dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi, che costituisce zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l’attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni e in particolare i territori sui quali, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, siano stati già costituiti o vengano costituiti parchi nazionali o regionali all’interno dei quali operi il divieto di caccia, nonché le oasi di protezione, i rifugi faunistici, le riserve naturali orientate, le zone di ripopolamento e cattura, i centri pubblici per la produzione di fauna selvatica, le zone di protezione lungo le principali rotte di migrazione dell’avifauna.

    3-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione lo Stato e le regioni, nell’ambito delle rispettive competenze, tramite intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono a garantire il rispetto delle percentuali di territorio agro-silvo-pastorale da destinare a protezione della fauna selvatica, riportando, altresì, all’interno dei limiti previsti dal comma 3 i territori che hanno superato tali percentuali.
    3-ter. In caso di inosservanza, da parte delle regioni, dei limiti di cui al comma 3, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, interviene in via sostitutiva, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il CTFVN.»;

        b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
    «6. Nel rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall’articolo 14. Sono ricompresi in tale territorio e sono soggetti alla programmazione venatoria i territori e le foreste del demanio statale, regionale e degli enti pubblici in genere»;
        c) al comma 8:
    1) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
        «e) le zone e i periodi per l’addestramento, l’allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l’abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati. In tali zone l’attività cinofila con abbattimento della fauna, purché di allevamento e liberata per l’occasione, può essere svolta anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui all’articolo 18»;
    2)   dopo la lettera h), sono inserite le seguenti:
        «h-bis) i parchi, le riserve naturali, i rifugi faunistici destinati a favorire la sosta della fauna stanziale e migratoria e l’irradiamento della fauna selvatica nei territori circostanti;

        h-ter) tutte le zone comunque precluse all’attività venatoria e, ai fini della sua utilizzazione faunistica e faunistico-venatoria, il demanio agricolo e forestale dello Stato e delle regioni.»;
        d)   il comma 17 è sostituito dal seguente:

    «17. Nelle zone non vincolate per l’opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l’esercizio dell’attività venatoria. Ogni zona preclusa all’esercizio venatorio deve essere adeguatamente tabellata. Al fine di garantire il corretto svolgimento dell’attività venatoria, la tabellazione deve essere collocata in modo da non indurre in difetto il praticante dell’attività venatoria. Nelle zone non adeguatamente tabellate, l’esercizio venatorio non può ritenersi vietato».

Art. 6.

    1. All’articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a)  il comma 5 è sostituito dal seguente:
    «5. Fatto salvo l’esercizio venatorio con l’arco o con il falco, l’esercizio venatorio stesso può essere praticato in una delle seguenti forme:
        a) vagante in zona Alpi;

        b) da appostamento fisso;
        c) nell’insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all’attività venatoria programmata.»;

        b) il comma 8 è sostituito dal seguente:
    «8. L’attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito di licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall’uso delle armi o degli arnesi utili all’attività venatoria, con massimale non inferiore a 1 milione di euro per ogni sinistro, di cui 750.000 euro per ogni persona danneggiata e 250.000 euro per danni a cose e ad animali, nonché di polizza assicurativa per infortuni conseguenti all’attività venatoria con massimale di 150.000 euro per morte o invalidità permanente. Il pagamento del premio assicurativo, attraverso polizze e convenzioni con associazioni venatorie, deve essere effettuato tramite versamento su conto corrente postale o bancario».

Art. 7.

    1. All’articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 1 è sostituito dal seguente:

        «1. L’attività venatoria è consentita con l’uso del fucile con canna ad anima liscia, a ripetizione o semiautomatico a tre colpi, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12».

Art. 8.

    1. All’articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
    «1. Le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province interessate, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell’articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni provinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali.»;

        b)  il comma 5 è sostituito dai seguenti:

    «5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore comunica all’amministrazione competente la scelta di uno o più ambiti territoriali di caccia o comprensori alpini oltre a quello di residenza e può avere accesso ad altri ambiti o comprensori alpini in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione. In caso di mancato consenso, l’amministrazione lo comunica attraverso la pubblicazione sui siti regionali o provinciali e le associazioni venatorie riconosciute.

    5-bis. Il titolare di licenza di caccia in possesso del tesserino regionale ha diritto di esercitare l’attività venatoria alla selvaggina migratoria in tutti gli ambiti territoriali di caccia costituiti entro i confini della regione di residenza.
        5-ter. Le regioni garantiscono l’accesso a tutti gli ambiti territoriali di caccia costituiti nel territorio di competenza ai cacciatori non residenti per la caccia all’avifauna migratoria per un numero di trenta giornate per ogni annata venatoria.»;
        c)  Il comma 6 è sostituito dal seguente:

    «6. Entro il 30 dicembre di ciascun anno, i cacciatori comunicano alle regioni o province di competenza l’accesso in altri ambiti o comprensori di cui al comma 5-ter, anche in una diversa regione».

Art. 9.

    1. All’articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
    «1. L’esercizio dell’attività venatoria è consentito esclusivamente nei confronti delle specie indicate al comma 1-bis. La stagione venatoria è strutturata per periodi e per specie: inizia la terza decade di agosto e termina alla fine del mese di febbraio di ogni anno. All’interno di tale arco temporale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano determinano, con propri provvedimenti, in conformità al seguente comma 1-bis, i periodi in cui si articola la stagione venatoria e i tempi in cui è consentito il prelievo di una o più specie cacciabili in conformità alle realtà locali, climatiche e microclimatiche e presenza delle specie cacciabili.

    1-bis. Ai fini dell’esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e nei periodi di seguito indicati:

        a) specie cacciabili dalla terza decade di agosto alla terza decade di dicembre: tortora (Streptopeia turtur), coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), colombaccio (Columba palumbus);

        b) specie cacciabili dalla terza decade di settembre alla fine del mese di febbraio: marzaiola (Anas querquedula), volpe (Vulpes vulpes), cornacchia nera (Corvus corone), cornacchia grigia (Corpus corone cornix), ghiandaia (Garrulus glandarius), gazza (Pica pica), alzavola (Anas crecca), beccaccino (Gallinago gallinago), frullino (Lymnocryptes minimus), piccione selvatico (Columba livia); quaglia (Coturnix coturnix);
        c) specie cacciabili dalla prima decade di settembre alla terza decade di gennaio: germano reale (Anas platyrhynchos), canapiglia (Anas strepera);
        d) specie cacciabili dalla prima decade di settembre alla seconda decade di febbraio: porciglione (Rallus aquaticus), fischione (Anas penelope), codone (Anas acuta), mestolone (Anas clypeata), moriglione (Aythya ferina), moretta (Aythya fuligula), combattente (Philomachus pugnax), folaga (Fulica atra), gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), oca granaiola (Anser fabalis), oca selvatica (Anser anser), beccaccia (Scolopax rusticola), pettegola (Tringa totanus);
        e) specie cacciabili dalla terza decade di settembre alla fine del mese di febbraio: cesena (Turdus pilaris), tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordo sassello (Turdus iliacus), pavoncella (Vanellus vanellus), allodola (Alauda arvensis);
        f) specie cacciabili dalla terza decade di settembre alla terza decade di dicembre: starna (Perdix perdix), pernice rossa (Alectoris rufa), pernice sarda (Alectoris barbara), lepre comune (Lepus europaeus), lepre sarda (Lepus capensis), minilepre (Silvilagus floridamus), lepre italica (Lepus corsicanus);
        g) specie cacciabili dalla terza decade di settembre alla terza decade di gennaio: fagiano (Phasianus colchicus), merlo (Turdus merula);
        h) specie cacciabili dalla prima decade di ottobre alla terza decade di novembre: pernice bianca (Lagopus mutus), fagiano di monte (Tetrao tetrix), coturnice (Alectoris graeca), camoscio alpino (Rupicapra rupicapra), capriolo (Capreolus capreolus), cervo (Cervus elaphus), daino (Dama dama), muflone (Ovis musimon) con esclusione della popolazione sarda, lepre bianca (Lepus timidus);
        i) specie cacciabili dalla prima decade di settembre alla terza decade di gennaio: cinghiale (Sus scrofa).»;

        b)  il comma 2 è sostituito dai seguenti:
    «2. I termini di cui al comma 1-bis possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali.

    2-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano le modifiche di cui al comma 2, sentito il parere dell’ISPRA o, se istituiti, degli Istituti regionali.
    2-ter. I termini di cui al comma 1-bis devono essere comunque contenuti tra la terza decade di agosto e la fine del mese di febbraio.
    2-quater. L’autorizzazione regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. Le regioni e le province autonome, sentito il parere dell’ISPRA o, se istituiti, degli Istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui al comma 1-bis ed al comma 7.»;

        c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
    «3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1-bis, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria o delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito l’ISPRA, dispone variazioni dell’elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio.»;
        d)  il comma 4 è sostituito dai seguenti:
    «4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti, determinano, in conformità alle disposizioni del presente articolo, il periodo in cui si articola la stagione venatoria, indicando, altresì, all’interno dei periodi fissati dalla presente legge, i tempi in cui è consentito il prelievo di una o più specie ammesse all’attività venatoria.

    4-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito l’ISPRA o, se istituiti, gli Istituti regionali, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il rispettivo calendario regionale e provinciale e il regolamento per la caccia nella zona faunistica delle Alpi, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1 e 1-bis e con l’indicazione del numero massimo di capi abbattibili in ciascuna giornata di attività venatoria.
    4-ter. Per garantire un prelievo venatorio coordinato e controllato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono inoltre, relativamente alle tre decadi del mese di febbraio, diversi limiti di carniere giornalieri per singole specie e limiti complessivi.»;

        e)  il comma 6 è sostituito dal seguente:
    «6. Le regioni, sentito l’ISPRA o, se istituiti, gli Istituti regionali, e tenuto conto delle consuetudini e tradizioni locali, possono, anche in deroga al comma 5, regolamentare diversamente l’esercizio venatorio alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti tra il 1º ottobre ed il 30 novembre, consentendo il prelievo da appostamento per ulteriori due giornate settimanali».

Art. 10.

    1. All’articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 2 è sostituito dal seguente:

    «2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico e per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica nei parchi nazionali e regionali, nelle riserve naturali e in tutte le aree dove esistono divieti. Nei casi in cui l’eccessiva presenza di conigli selvatici, cinghiali selvatici o inselvatichiti provochi danni ingenti all’agricoltura e diventi seria minaccia per l’incolumità e la salute altrui, le regioni e le province competenti per territorio, di concerto con gli enti gestori, previo parere dell’ISPRA o, se costituito, dell’Istituto regionale, redigono piani di contenimento, sia attraverso le catture per immissioni in altri territori, sia attraverso gli abbattimenti, avvalendosi dell’opera delle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali, dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l’esercizio venatorio e di cacciatori esperti, organizzati dalle associazioni venatorie riconosciute, anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui all’articolo  18».

Art. 11.

    1. Al comma 1 dell’articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
        «c) l’esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali il cui impianto è inferiore a quindici anni»;
        b) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
        «g) il trasporto, a bordo di veicoli di qualunque genere, dei mezzi di caccia di cui all’articolo 13, commi 1 e 2, all’interno dei centri abitati, lungo le vie di comunicazione dei parchi e delle riserve naturali, e delle altre zone ove è vietata l’attività venatoria, tranne che non siano scarichi e in custodia»;
        c) le lettere o) e p) sono sostituite dalle seguenti:
        «o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente amministrazione regionale o provinciale;

        p) usare richiami vivi e zimbelli al di fuori dei casi previsti dall’articolo 5, salvo che per l’anatra germanata per la caccia agli uccelli acquatici, il piccione domestico per la caccia al colombaccio, la civetta viva proveniente da allevamento per la caccia da appostamento;».

Art. 12.

    1. All’articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
    «3. La commissione di cui al comma 2 è composta di esperti qualificati in ciascuna delle materie indicate al comma 4, in possesso di titoli specifici attestanti la competenza nelle materie di nomina, con preferenza, nell’ordine, dei titoli di studio, titoli professionali, esperienze professionali e lavorative. In detta commissione deve essere presente almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi.»;
        b)  il comma 5 è sostituito dal seguente:
    «5. L’abilitazione è concessa se il giudizio degli esami elencati al comma 4, per somma di voti, raggiunge la sufficienza.»;

        c)  il comma 10 è sostituito dal seguente:

    «10. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l’esercizio venatorio negli ambiti territoriali di caccia del cacciatore che lo accompagna nei dodici mesi successivi al primo rilascio, che sia in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni e che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge, comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell’articolo 32».

Art. 13.

    1. All’articolo 23 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 5 è sostituito dal seguente:

    «5. Gli appostamenti fissi, i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le aziende faunistico-venatorie, le aziende agri-turistico-venatorie e i fondi chiusi sono soggetti a tasse regionali».

Art. 14.

    1. All’articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 4 è sostituito dal seguente:

    «4. L’attribuzione della dotazione prevista dal presente articolo alle associazioni venatorie nazionali e regionali riconosciute non comporta l’assoggettamento delle stesse al controllo previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259».

Art. 15.

    1. Al comma 1 dell’articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) la lettere f) è sostituita dalla seguente:
        «f) l’ammenda fino a 516 euro per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio»;
        b) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
        «h) l’ammenda fino a 1.500 euro per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita;».

Art. 16.

    1. Al comma 1 dell’articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a)  le lettere b), c), d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
        «b) sanzione amministrativa da euro 200 ad euro 900 per chi esercita la caccia senza aver stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 400 ad euro 1.200;

        c) sanzione amministrativa da euro 150 ad euro 900 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento della tassa di concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 300 ad euro 1.200;
        d) sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 300 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all’interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 200 ad euro 600; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da euro 400 ad euro 2.200,00. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia viciniore a quello autorizzato;
        e) sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 250 a euro 1.000»;

        b) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
        «g) sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 600 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita e non elencati all’articolo 2. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l’ausilio di richiami vietati di cui all’articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di recidiva di tale infrazione si applica altresì la confisca dei richiami»;
        c) la lettera i) è sostituita dalla seguente:
        «i) sanzione amministrativa da euro 50 ad euro 200 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino venatorio;».

Capo II

Art. 17.

    1. All’articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a)  al comma 5, le parole: «Il Comitato per le aree naturali protette di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;
        b)  il comma 7 è sostituito dal seguente:
    «7. La classificazione e l’istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali sono effettuate d’intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Art. 18.

    1. All’articolo 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a)  il comma 1 è abrogato;

        b) al comma 2, le parole: «Il Comitato identifica» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, identifica»;
        c) al comma 3, le parole: «, in attuazione degli indirizzi del Comitato» sono soppresse;
        d) al comma 4, le parole: «Il Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare»;
        e)  al comma 5, le parole: «convoca il Comitato almeno due volte l’anno,» sono soppresse;
        f)  il comma 6 è abrogato;
        g)  al comma 7:

        1)  le parole: «costituita da nove esperti» sono sostituite dalle seguenti: «costituita da quindici esperti»;

        2) dopo le parole: «presenti nel consiglio nazionale per l’ambiente,» sono aggiunte le seguenti: «tre scelti tra una rosa di nomi proposti dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tre scelti tra una rosa di nomi proposti dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale»;

        h) al comma 8, le parole: «del Comitato o» sono soppresse.

Art. 19.

    1. All’articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
    «5. Proposte relative al programma possono essere presentate da tutti i Ministri, nonché dalle regioni tramite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le proposte per l’istituzione di nuove aree naturali protette e per l’ampliamento o riduzione delle aree naturali protette esistenti possono essere presentate al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dalla Consulta di cui all’articolo 3, comma 7.»;
        b) al comma 6, le parole: «al Comitato il» sono sostituite dalle seguenti: «alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la»;

        c) al comma 7, le parole: «dal Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Art. 20.

    1. All’articolo 5 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, le parole: «al Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

        b) al comma 2, le parole: «dal Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Art. 21.

    1. All’articolo 6, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le parole: «dal Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Art. 22.

    1. All’articolo 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a)  al comma 1, le parole: «sentita la regione» sono sostituite dalle seguenti: «d’intesa con la regione o le regioni interessate. In caso di parere contrario delle regioni interessate o nel caso in cui la maggioranza dei cittadini residenti nei comuni interessati dal parco manifestino parere contrario attraverso un referendum consultivo, il parco nazionale non può essere istituito. Entro tre mesi dall’istituzione e delimitazione del parco nazionale l’organo di gestione ha l’obbligo di provvedere alla tabellazione lungo tutto il perimetro del parco stesso, rispettando la disposizione secondo la quale da ogni tabella siano chiaramente visibili le due contigue. L’onere della tabellazione è a carico dell’organo di gestione del parco»;

        b)  al comma 2, le parole: «sentita la regione» sono sostituite dalle seguenti: «d’intesa con la regione o le regioni interessate. In caso di parere contrario delle regioni interessate o nel caso in cui la maggioranza dei cittadini residenti nei comuni interessati dalla riserva manifestino parere contrario attraverso un referendum consultivo, la riserva nazionale non può essere istituita. Entro tre mesi dall’istituzione e delimitazione della riserva l’organo di gestione ha l’obbligo di provvedere alla tabellazione lungo tutto il perimetro della riserva stessa, rispettando la disposizione secondo la quale da ogni tabella siano chiaramente visibili le due contigue. L’onere della tabellazione è a carico dell’organo di gestione della riserva».

Art. 23.

    1. All’articolo 9, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a)  le parole «da dodici componenti» sono sostituite dalle seguenti: «da diciotto componenti»;

        b)  dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

        «e-bis) tre su designazione delle associazioni venatorie maggiormente rappresentative a livello nazionale o regionale;

        e-ter) tre su designazione delle associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale o regionale».

Art. 24.

    1. All’articolo 11, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a)  alla lettera a), dopo le parole: «il disturbo delle specie animali» sono inserite le seguenti: «, salvi i casi previsti dall’Ente parco per la corretta gestione delle popolazioni faunistiche»;

        b) alla lettera f), dopo le parole: «se non autorizzati» sono aggiunte le seguenti: «, salvo che per il transito lungo le vie di comunicazione all’interno del parco, purché scariche ed all’interno dell’apposita custodia»;
        c) alla lettera g), dopo le parole: «l’uso di fuochi all’aperto» sono aggiunte le seguenti: «, salvo che per la bruciatura dei resti dell’attività agricola, purché siano eseguiti sotto il diretto controllo del proprietario o conduttore del fondo».

Art. 25.

    1. All’articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il comma 2 è abrogato.

Art. 26.

    1. All’articolo 18 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il comma 2 è abrogato.

Art. 27.

    1. All’articolo 19, comma 3, lettera a), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo le parole: «il danneggiamento delle specie animali» sono inserite le seguenti: «, salvo i casi previsti dall’Ente parco per la corretta gestione delle popolazioni faunistiche,».

Art. 28.

    1. All’articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a)  al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la maggioranza dei cittadini residenti nei comuni interessati dall’area protetta manifestino parere contrario attraverso un referendum consultivo, l’area protetta non può essere istituita»;

        b) al comma 6, le parole: «salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici» sono sostituite dalle seguenti: «salvi i casi di prelievo previsti dall’organismo di gestione del parco o della riserva naturale per la corretta gestione delle popolazioni faunistiche».

Art. 29.

    1. All’articolo 23 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

    «1-bis. Entro tre mesi dall’istituzione e delimitazione del parco naturale regionale, l’organo di gestione ha l’obbligo di provvedere alla tabellazione lungo tutto il perimetro del parco stesso, rispettando la disposizione secondo la quale da ogni tabella siano chiaramente visibili le due contigue. L’onere della tabellazione è a carico dell’organismo di gestione».

Art. 30.

(Disposizioni transitorie)

    1.  Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabilite dalla presente legge entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data della sua entrata in vigore.

    2.  Le regioni a statuto speciale e le province autonome, entro il medesimo termine di cui al comma 1, adeguano la propria legislazione ai principi e alle norme stabilite dalla presente legge nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti.

Art. 31.

(Disposizioni finali)

    1.  La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 
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