Una
prima risposta alle nostre osservazioni sulla modifica della legislazione
vigente

ECCO
I SEDICENTI DIFENSORI DELLA CACCIA
Tratto da "Il cacciatore.com"
Stakeholders,
nota x Sen.Orsi
Caro
senatore Orsi, abbiamo preso visione della Sua proposta di modifica della
legge 157/92 e, tenendo conto del Suo ruolo di relatore, dobbiamo per
chiarezza e lealtà manifestarLe tutto il
nostro disappunto.
Come ricorderà, in occasione del nostro precedente incontro, avevamo
valutato molto positivamente
la Sua
intenzione di utilizzare le conclusioni del lavoro del Tavolo in quanto
“punto di equilibrio utilissimo”. Inoltre,
Lei ci aveva rassicurato sul fatto che le proposte di legge totalmente
eversive rispetto allo spirito della 157/92, già depositate in Senato,
non avrebbero condizionato il Suo lavoro. A riprova, ci aveva consegnato
una lista di argomenti su cui avrebbe
incentrato il Suo impegno, coerente con le Sue affermazioni.
Invece, dobbiamo constatare che l’articolato da Lei assemblato è
totalmente difforme dalla filosofia generale sostenuta dal Tavolo degli stakeholders
(consolidamento e irrobustimento dei principi e dell’applicazione della
legge 157/92) e non tiene affatto conto dei
nove punti di contenuto che Le avevamo consegnato con ben due mesi di
anticipo, accompagnati da una descrizione puntuale. In estrema sintesi,
quella da Lei assemblata è una proposta che il Tavolo considera irricevibile.
Confidiamo, tuttavia, in un ripensamento. Da parte nostra, come da impegni
presi, proseguiremo il tentativo di fornire a Lei ed ai Gruppi un
articolato coerente e condiviso, convinti che anche in Parlamento come fra
noi, sia possibile trovare un punto di equilibrio
razionale e non conflittuale. Per questo, però, occorre innanzitutto
una Sua ferma convinzione. Restiamo a disposizione per essere ascoltati
nelle sedi istituzionalmente preposte.
Cordiali saluti
Il
Tavolo degli Stakeholders
(Amici della Terra, Arcicaccia, Confagricoltura, Cia, Fare Verde,
Federcaccia, Italcaccia, Legambiente, Lipu, Wwf)

La
Nostra relazione
sulla proposta di modifica della legge 157/92 del Sen. Orsi

Il
Senatore Salvo Fleres, Componente della Commissione Bilancio e Politiche
Europee, attento come sempre alle tematiche venatorie ed ambientali, tiene
ad informarci, così come ha fatto da un decennio a questa parte in
Sicilia, di seguire con il massimo impegno il suo testo di modifica alla
legge 157/92 e la 394/91 sui parchi.
Con
la consapevolezza che la modifica delle due leggi riveste carattere
urgente per il mondo venatorio e commerciale, continuerà ad impegnarsi
affinché tale riforma possa arrivare nei due rami del Parlamento italiano
per l’approvazione finale prima possibile.
A.S.C.N.
Legislatura 16º - Disegno di legge N. 1224
Senato della Repubblica -
XVI LEGISLATURA
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa del senatore FLERES
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 2008
Modifiche alla legge 11
febbraio 1992, n. 157,
nonché alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia
di nuova disciplina dell’attività venatoria
Onorevoli Senatori. – Il
presente disegno di legge ha lo scopo di stabilire nuove norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio,
intervenendo, a titolo di modifica, sulla legge 11 febbraio 1992, n. 157.
Le novità di rilievo
riguardano, innanzitutto, la previsione degli Istituti regionali per la
fauna selvatica, di cui ai nuovi commi 2-bis e 2-ter
inseriti all’articolo 7 della legge n. 157 del 1992
richiamata. Si tratta di organi scientifici e tecnici di ricerca e
consulenza delle regioni e province che collaborano con l’Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale, il quale ne coordina
l’azione, i progetti e le attività di carattere nazionale ed
internazionale. Sono istituiti con legge regionale e sottoposti alla
vigilanza del Presidente della Giunta regionale. L’intento è quello di
favorire il decentramento ed un controllo più capillare del territorio.
All’interno del Comitato tecnico
faunistico-venatorio nazionale, poi, organo tecnico consultivo per tutto
ciò che concerne l’applicazione della legge n. 157 del 1992,
viene ridotta la composizione numerica dei rappresentanti delle varie
categorie: in particolare, non ne fanno più parte l’Ente protezione
animali ed il Club alpino italiano.
L’articolo 5 reca
modifiche all’articolo 10 della legge n. 157 del 1992
richiamata, in materia di piani faunistico-venatori. In particolare, con
la sostituzione del comma 3 e l’introduzione dei commi 3-bis e 3-ter,
si richiama la legge 6 dicembre 1991, n. 394, «Legge quadro sulle
aree protette», prevedendo che i territori sui quali, in base alla detta
legge, siano già stati costituiti o vengano costituiti parchi nazionali o
regionali all’interno dei quali operi il divieto di caccia, le oasi di
protezione, i rifugi faunistici, le riserve naturali orientate, le zone di
ripopolamento e cattura, i centri pubblici per la produzione di fauna
selvatica, le zone di protezione lungo le principali rotte di migrazione
dell’avifauna, siano computati nella percentuale di territorio a
protezione della fauna selvatica. È compito dello Stato e delle regioni
vigilare sul rispetto delle percentuali di territorio agro-silvo-pastorale
da destinare a protezione della fauna selvatica e, in caso di inosservanza
da parte delle regioni, interviene, in via sostitutiva, il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali. L’introduzione, inoltre,
delle lettere h-bis) ed h-ter) al comma 8, comporta
l’estensione dei piani faunistico-venatori ai parchi, riserve naturali,
rifugi faunistici destinati a favorire la sosta della fauna stanziale e
migratoria e l’irradiamento della fauna selvatica nei territori
circostanti, a tutte le zone comunque precluse all’attività venatoria
e, ai fini della sua utilizzazione faunistica e faunistico-venatoria, al
demanio agricolo e forestale dello Stato e delle regioni.
Ancora, al fine di
garantire il corretto svolgimento dell’attività venatoria, ogni zona
preclusa all’esercizio venatorio deve essere tabellata. Tuttavia, nelle
zone non adeguatamente tabellate, l’esercizio venatorio non può
ritenersi vietato.
L’articolo 8 prevede una ripartizione del
territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in
ambiti provinciali, non più sub-provinciali. Alla lettera b), poi,
vengono apportate modifiche allo scopo di ridurre le restrizioni ai
cacciatori nella scelta degli ambiti territoriali di caccia che siano
diversi da quello di residenza: è sufficiente una semplice comunicazione
all’amministrazione competente, non vi è più l’obbligo di presentare
domanda.
L’articolo 9 offre una
regolamentazione precisa per l’esercizio dell’attività venatoria,
attraverso una strutturazione della stagione venatoria per periodi e per
specie. Nella modifica, poi, dei termini ai fini dello svolgimento
dell’attività venatoria, è previsto un coinvolgimento delle province
autonome di Trento e di Bolzano e degli Istituti regionali, oltreché
delle già previste regioni. È infine riconosciuto alle regioni ed alle
province autonome di Trento e di Bolzano il potere di determinare, con
propri provvedimenti, il periodo in cui si svolge l’attività venatoria.
L’articolo 10 prevede una nuova formulazione del
comma 2 dell’articolo 19 della legge n. 157 del 1992. In
particolare, le regioni provvedono al controllo delle specie di fauna
selvatica in zone predeterminate – parchi nazionali, regionali, riserve
naturali e tutte le aree dove esistono divieti – con obbligo di
redazione di piani di contenimento, nei casi in cui l’eccessiva presenza
di alcune specie di fauna selvatica o inselvatichita provochi danni
ingenti all’agricoltura e diventi seria minaccia per l’incolumità e
la salute altrui.
Un’altra novità
introdotta dall’articolo 15 riguarda, infine, il trattamento
sanzionatorio previsto in conseguenza della violazione della legge n. 157
del 1992 e delle leggi regionali. In particolare, scompare la pena
dell’arresto per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio
e per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui
confronti la caccia non è consentita.
Il presente disegno di
legge, al capo II, reca modifiche alla citata legge 6 dicembre 1991, n. 394.
In
particolare, all’articolo 18 scompare la figura del Comitato per le aree
naturali protette e le sue attribuzioni sono assorbite dal Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano.
Lo stesso articolo 18, poi, prevede una variazione
nella composizione numerica della Consulta tecnica per le aree naturali
protette, elevandone il numero dei componenti da nove a quindici. Entrano
a far parte dell’organo anche i rappresentanti delle organizzazioni
professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale ed
i rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello
nazionale. Lo stesso tipo di rappresentanza è inoltre prevista
all’interno del consiglio direttivo dell’Ente parco di cui
all’articolo 9 della legge n. 394 del 1991.
Da segnalare, infine, un’altra novità
introdotta dal presente disegno di legge all’articolo 22.
Nell’istituzione delle aree naturali protette nazionali, che avviene con
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, è prevista l’intesa della regione o delle regioni interessate.
Ma, nel caso di parere contrario delle stesse o della maggioranza dei
cittadini residenti nei comuni interessati dal parco – che si siano
espressi negativamente a seguito di referendum consultivo – è
previsto che il parco non possa essere istituito.
DISEGNO
DI LEGGE
Capo
I
Art.
1.
1.
All’articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L’attività di cattura per l’inanellamento
e per la cessione a fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da
impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano
gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall’Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
L’autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle
regioni su parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica ovvero,
se istituiti ai sensi dell’articolo 7, commi 2-bis e 2-ter,
degli Istituti regionali per la fauna selvatica, i quali svolgono altresì
compiti di controllo e di certificazione dell’attività svolta dagli
impianti stessi e ne determinano il periodo di attività.»;
b) il comma 4 è
abrogato;
c)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5.
È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati
di darne notizia all’ISPRA ovvero, se istituiti ai sensi dell’articolo
7, commi 2-bis e 2-ter, agli Istituti regionali per la fauna
selvatica, ovvero al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto.
L’Istituto regionale e il comune provvedono ad informare l’ISPRA».
Art.
2.
1.
All’articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, i commi da 1 a
3 sono sostituiti dai seguenti:
«1.
Nell’esercizio dell’attività venatoria da appostamento possono essere
utilizzati in funzione di richiami vivi uccelli appartenenti alle specie
cacciabili, provenienti dagli impianti di cattura e dagli allevamenti
autorizzati dalle regioni o province.
2.
Ogni cacciatore può impiegare contemporaneamente non più di dieci
richiami di cattura per ogni singola specie cacciabile. Non sono posti
limiti numerici all’utilizzo di richiami nati e allevati in cattività.
3. La legittima detenzione degli uccelli da
richiamo è attestata dal documento di provenienza rilasciato dalle
province titolari degli impianti di cattura, che deve accompagnare gli
uccelli anche nel caso di cessione ad altro cacciatore. È vietata la
cessione a titolo oneroso degli uccelli da richiamo di cui al presente
comma».
Art.
3.
1.
All’articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma
2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis.
Le regioni possono istituire con legge l’Istituto regionale per la fauna
selvatica, di seguito denominato “Istituto regionale“, che svolge,
nell’ambito del territorio di competenza, i compiti di cui al comma 3,
quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza delle regioni e
delle province.
2-ter.
L’Istituto regionale è sottoposto alla vigilanza del Presidente della
giunta regionale. Gli Istituti regionali per la fauna selvatica, di
seguito denominati “Istituti regionali“, collaborano con l’ISPRA,
che ne coordina l’azione nei progetti e nelle attività di carattere
regionale, nazionale e internazionale.
2-quater. Alle funzioni attribuite agli
Istituti regionali, istituiti a norma del comma 2-bis, provvedono
gli organi istituiti per le corrispondenti funzioni secondo le norme
vigenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano».
Art.
4.
1.
All’articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 1 è
sostituito dal seguente:
«1.
Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è
istituito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN)
composto da tre rappresentanti del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, da tre rappresentanti del Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, da tre rappresentanti delle
regioni nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da tre
rappresentanti delle province nominati dall’Unione delle province
d’Italia, dal direttore dell’ISPRA, da un rappresentante per ogni
associazione venatoria nazionale riconosciuta, da tre rappresentanti delle
organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a
livello nazionale, da quattro rappresentanti delle associazioni di
protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l’ambiente,
da un rappresentante dell’Unione zoologica italiana, da un
rappresentante dell’Ente nazionale per la cinofilia italiana, da un
rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della
salvaguardia della fauna».
Art.
5.
1.
All’articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. Il territorio agro-silvo-pastorale di
ogni regione è destinato per una percentuale dal 20 al 30 per cento a
protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle
Alpi, che costituisce zona faunistica a sé stante ed è destinato a
protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali
sono compresi i territori ove sia comunque vietata l’attività venatoria
anche per effetto di altre leggi o disposizioni e in particolare i
territori sui quali, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
siano stati già costituiti o vengano costituiti parchi nazionali o
regionali all’interno dei quali operi il divieto di caccia, nonché le
oasi di protezione, i rifugi faunistici, le riserve naturali orientate, le
zone di ripopolamento e cattura, i centri pubblici per la produzione di
fauna selvatica, le zone di protezione lungo le principali rotte di
migrazione dell’avifauna.
3-bis.
Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione lo Stato e le regioni, nell’ambito delle rispettive
competenze, tramite intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
provvedono a garantire il rispetto delle percentuali di territorio
agro-silvo-pastorale da destinare a protezione della fauna selvatica,
riportando, altresì, all’interno dei limiti previsti dal comma 3 i
territori che hanno superato tali percentuali.
3-ter. In caso di inosservanza, da parte
delle regioni, dei limiti di cui al comma 3, il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, sentito il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, interviene in via sostitutiva,
sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano e il CTFVN.»;
b)
il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Nel rimanente territorio
agro-silvo-pastorale le regioni promuovono forme di gestione programmata
della caccia, secondo le modalità stabilite dall’articolo 14. Sono
ricompresi in tale territorio e sono soggetti alla programmazione
venatoria i territori e le foreste del demanio statale, regionale e degli
enti pubblici in genere»;
c) al comma 8:
1) la lettera e) è sostituita dalla
seguente:
«e) le zone e i
periodi per l’addestramento, l’allenamento e le gare di cani anche su
fauna selvatica naturale o con l’abbattimento di fauna di allevamento
appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad
associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli
o associati. In tali zone l’attività cinofila con abbattimento della
fauna, purché di allevamento e liberata per l’occasione, può essere
svolta anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui all’articolo
18»;
2) dopo la lettera h), sono
inserite le seguenti:
«h-bis) i parchi,
le riserve naturali, i rifugi faunistici destinati a favorire la sosta
della fauna stanziale e migratoria e l’irradiamento della fauna
selvatica nei territori circostanti;
h-ter)
tutte le zone comunque precluse all’attività venatoria e, ai fini della
sua utilizzazione faunistica e faunistico-venatoria, il demanio agricolo e
forestale dello Stato e delle regioni.»;
d) il
comma 17 è sostituito dal seguente:
«17.
Nelle zone non vincolate per l’opposizione manifestata dai proprietari o
conduttori di fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso
l’esercizio dell’attività venatoria. Ogni zona preclusa
all’esercizio venatorio deve essere adeguatamente tabellata. Al fine di
garantire il corretto svolgimento dell’attività venatoria, la
tabellazione deve essere collocata in modo da non indurre in difetto il
praticante dell’attività venatoria. Nelle zone non adeguatamente
tabellate, l’esercizio venatorio non può ritenersi vietato».
Art.
6.
1.
All’articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il
comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Fatto salvo l’esercizio venatorio
con l’arco o con il falco, l’esercizio venatorio stesso può essere
praticato in una delle seguenti forme:
a) vagante in zona
Alpi;
b)
da appostamento fisso;
c) nell’insieme
delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e
praticate nel rimanente territorio destinato all’attività venatoria
programmata.»;
b)
il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. L’attività venatoria può essere
esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito
di licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa
per la responsabilità civile verso terzi derivante dall’uso delle armi
o degli arnesi utili all’attività venatoria, con massimale non
inferiore a 1 milione di euro per ogni sinistro, di cui 750.000 euro per
ogni persona danneggiata e 250.000 euro per danni a cose e ad animali,
nonché di polizza assicurativa per infortuni conseguenti all’attività
venatoria con massimale di 150.000 euro per morte o invalidità
permanente. Il pagamento del premio assicurativo, attraverso polizze e
convenzioni con associazioni venatorie, deve essere effettuato tramite
versamento su conto corrente postale o bancario».
Art.
7.
1.
All’articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 1 è
sostituito dal seguente:
«1.
L’attività venatoria è consentita con l’uso del fucile con canna ad
anima liscia, a ripetizione o semiautomatico a tre colpi, con caricatore
contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12».
Art.
8.
1.
All’articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le regioni, con apposite norme,
sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente
rappresentative a livello nazionale e le province interessate,
ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia
programmata ai sensi dell’articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali
di caccia, di dimensioni provinciali, possibilmente omogenei e delimitati
da confini naturali.»;
b) il
comma 5 è sostituito dai seguenti:
«5.
Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore comunica
all’amministrazione competente la scelta di uno o più ambiti
territoriali di caccia o comprensori alpini oltre a quello di residenza e
può avere accesso ad altri ambiti o comprensori alpini in una diversa
regione, previo consenso dei relativi organi di gestione. In caso di
mancato consenso, l’amministrazione lo comunica attraverso la
pubblicazione sui siti regionali o provinciali e le associazioni venatorie
riconosciute.
5-bis.
Il titolare di licenza di caccia in possesso del tesserino regionale ha
diritto di esercitare l’attività venatoria alla selvaggina migratoria
in tutti gli ambiti territoriali di caccia costituiti entro i confini
della regione di residenza.
5-ter. Le regioni
garantiscono l’accesso a tutti gli ambiti territoriali di caccia
costituiti nel territorio di competenza ai cacciatori non residenti per la
caccia all’avifauna migratoria per un numero di trenta giornate per ogni
annata venatoria.»;
c) Il
comma 6 è sostituito dal seguente:
«6.
Entro il 30 dicembre di ciascun anno, i cacciatori comunicano alle regioni
o province di competenza l’accesso in altri ambiti o comprensori di cui
al comma 5-ter, anche in una diversa regione».
Art.
9.
1.
All’articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. L’esercizio dell’attività
venatoria è consentito esclusivamente nei confronti delle specie indicate
al comma 1-bis. La stagione venatoria è strutturata per periodi e
per specie: inizia la terza decade di agosto e termina alla fine del mese
di febbraio di ogni anno. All’interno di tale arco temporale, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano determinano, con propri
provvedimenti, in conformità al seguente comma 1-bis, i periodi in
cui si articola la stagione venatoria e i tempi in cui è consentito il
prelievo di una o più specie cacciabili in conformità alle realtà
locali, climatiche e microclimatiche e presenza delle specie cacciabili.
1-bis.
Ai fini dell’esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di
fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e nei periodi di seguito
indicati:
a)
specie cacciabili dalla terza decade di agosto alla terza decade di
dicembre: tortora (Streptopeia turtur), coniglio selvatico (Oryctolagus
cuniculus), colombaccio (Columba palumbus);
b)
specie cacciabili dalla terza decade di settembre alla fine del mese di
febbraio: marzaiola (Anas querquedula), volpe (Vulpes vulpes),
cornacchia nera (Corvus corone), cornacchia grigia (Corpus
corone cornix), ghiandaia (Garrulus glandarius), gazza (Pica
pica), alzavola (Anas crecca), beccaccino (Gallinago
gallinago), frullino (Lymnocryptes minimus), piccione selvatico
(Columba livia); quaglia (Coturnix coturnix);
c) specie
cacciabili dalla prima decade di settembre alla terza decade di gennaio:
germano reale (Anas platyrhynchos), canapiglia (Anas strepera);
d) specie
cacciabili dalla prima decade di settembre alla seconda decade di
febbraio: porciglione (Rallus aquaticus), fischione (Anas
penelope), codone (Anas acuta), mestolone (Anas clypeata),
moriglione (Aythya ferina), moretta (Aythya fuligula),
combattente (Philomachus pugnax), folaga (Fulica atra),
gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), oca granaiola (Anser
fabalis), oca selvatica (Anser anser), beccaccia (Scolopax
rusticola), pettegola (Tringa totanus);
e) specie
cacciabili dalla terza decade di settembre alla fine del mese di febbraio:
cesena (Turdus pilaris), tordo bottaccio (Turdus philomelos),
tordo sassello (Turdus iliacus), pavoncella (Vanellus vanellus),
allodola (Alauda arvensis);
f) specie
cacciabili dalla terza decade di settembre alla terza decade di dicembre:
starna (Perdix perdix), pernice rossa (Alectoris rufa),
pernice sarda (Alectoris barbara), lepre comune (Lepus europaeus),
lepre sarda (Lepus capensis), minilepre (Silvilagus floridamus),
lepre italica (Lepus corsicanus);
g) specie
cacciabili dalla terza decade di settembre alla terza decade di gennaio:
fagiano (Phasianus colchicus), merlo (Turdus merula);
h) specie
cacciabili dalla prima decade di ottobre alla terza decade di novembre:
pernice bianca (Lagopus mutus), fagiano di monte (Tetrao tetrix),
coturnice (Alectoris graeca), camoscio alpino (Rupicapra
rupicapra), capriolo (Capreolus capreolus), cervo (Cervus
elaphus), daino (Dama dama), muflone (Ovis musimon) con
esclusione della popolazione sarda, lepre bianca (Lepus timidus);
i) specie
cacciabili dalla prima decade di settembre alla terza decade di gennaio:
cinghiale (Sus scrofa).»;
b) il
comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. I termini di cui al comma 1-bis
possono essere modificati per determinate specie in relazione alle
situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali.
2-bis.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano le
modifiche di cui al comma 2, sentito il parere dell’ISPRA o, se
istituiti, degli Istituti regionali.
2-ter. I termini di cui al comma 1-bis
devono essere comunque contenuti tra la terza decade di agosto e la fine
del mese di febbraio.
2-quater. L’autorizzazione regionale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano è condizionata alla
preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. Le
regioni e le province autonome, sentito il parere dell’ISPRA o, se
istituiti, degli Istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani
di abbattimento selettivi, regolamentare il prelievo di selezione degli
ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi
e degli orari di cui al comma 1-bis ed al comma 7.»;
c)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sono recepiti i nuovi elenchi delle
specie di cui al comma 1-bis, entro due mesi dalla data di entrata
in vigore della legge comunitaria o delle convenzioni internazionali. Il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito l’ISPRA,
dispone variazioni dell’elenco delle specie cacciabili in conformità
alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali
sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul
territorio.»;
d) il
comma 4 è sostituito dai seguenti:
«4. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti, determinano, in conformità
alle disposizioni del presente articolo, il periodo in cui si articola la
stagione venatoria, indicando, altresì, all’interno dei periodi fissati
dalla presente legge, i tempi in cui è consentito il prelievo di una o più
specie ammesse all’attività venatoria.
4-bis.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito l’ISPRA
o, se istituiti, gli Istituti regionali, pubblicano, entro e non oltre il
15 giugno, il rispettivo calendario regionale e provinciale e il
regolamento per la caccia nella zona faunistica delle Alpi, nel rispetto
di quanto stabilito ai commi 1 e 1-bis e con l’indicazione del
numero massimo di capi abbattibili in ciascuna giornata di attività
venatoria.
4-ter. Per garantire un prelievo venatorio
coordinato e controllato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano prevedono inoltre, relativamente alle tre decadi del mese di
febbraio, diversi limiti di carniere giornalieri per singole specie e
limiti complessivi.»;
e) il
comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Le regioni, sentito l’ISPRA o, se
istituiti, gli Istituti regionali, e tenuto conto delle consuetudini e
tradizioni locali, possono, anche in deroga al comma 5, regolamentare
diversamente l’esercizio venatorio alla fauna selvatica migratoria nei
periodi intercorrenti tra il 1º ottobre ed il 30 novembre, consentendo il
prelievo da appostamento per ulteriori due giornate settimanali».
Art.
10.
1.
All’articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 2 è
sostituito dal seguente:
«2.
Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la
tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la
tutela del patrimonio storico-artistico e per la tutela delle produzioni
zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di
fauna selvatica nei parchi nazionali e regionali, nelle riserve naturali e
in tutte le aree dove esistono divieti. Nei casi in cui l’eccessiva
presenza di conigli selvatici, cinghiali selvatici o inselvatichiti
provochi danni ingenti all’agricoltura e diventi seria minaccia per
l’incolumità e la salute altrui, le regioni e le province competenti
per territorio, di concerto con gli enti gestori, previo parere dell’ISPRA
o, se costituito, dell’Istituto regionale, redigono piani di
contenimento, sia attraverso le catture per immissioni in altri territori,
sia attraverso gli abbattimenti, avvalendosi dell’opera delle guardie
venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali, dei proprietari o
conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, delle guardie
forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l’esercizio
venatorio e di cacciatori esperti, organizzati dalle associazioni
venatorie riconosciute, anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui
all’articolo 18».
Art.
11.
1.
Al comma 1 dell’articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) l’esercizio
venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e
cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste
demaniali il cui impianto è inferiore a quindici anni»;
b) la lettera g)
è sostituita dalla seguente:
«g) il trasporto,
a bordo di veicoli di qualunque genere, dei mezzi di caccia di cui
all’articolo 13, commi 1 e 2, all’interno dei centri abitati, lungo le
vie di comunicazione dei parchi e delle riserve naturali, e delle altre
zone ove è vietata l’attività venatoria, tranne che non siano scarichi
e in custodia»;
c) le lettere o)
e p) sono sostituite dalle seguenti:
«o) prendere e
detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti
alla fauna selvatica, salvo che per sottrarli a sicura distruzione o
morte, purché se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive
alla competente amministrazione regionale o provinciale;
p)
usare richiami vivi e zimbelli al di fuori dei casi previsti
dall’articolo 5, salvo che per l’anatra germanata per la caccia agli
uccelli acquatici, il piccione domestico per la caccia al colombaccio, la
civetta viva proveniente da allevamento per la caccia da appostamento;».
Art.
12.
1.
All’articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La commissione di cui al comma 2 è
composta di esperti qualificati in ciascuna delle materie indicate al
comma 4, in possesso di titoli specifici attestanti la competenza nelle
materie di nomina, con preferenza, nell’ordine, dei titoli di studio,
titoli professionali, esperienze professionali e lavorative. In detta
commissione deve essere presente almeno un laureato in scienze biologiche
o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi.»;
b) il
comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. L’abilitazione è concessa se il
giudizio degli esami elencati al comma 4, per somma di voti, raggiunge la
sufficienza.»;
c) il
comma 10 è sostituito dal seguente:
«10.
Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore
può praticare l’esercizio venatorio negli ambiti territoriali di caccia
del cacciatore che lo accompagna nei dodici mesi successivi al primo
rilascio, che sia in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni e
che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge,
comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi
dell’articolo 32».
Art.
13.
1.
All’articolo 23 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 5 è
sostituito dal seguente:
«5.
Gli appostamenti fissi, i centri privati di riproduzione della fauna
selvatica allo stato naturale, le aziende faunistico-venatorie, le aziende
agri-turistico-venatorie e i fondi chiusi sono soggetti a tasse regionali».
Art.
14.
1.
All’articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 4 è
sostituito dal seguente:
«4.
L’attribuzione della dotazione prevista dal presente articolo alle
associazioni venatorie nazionali e regionali riconosciute non comporta
l’assoggettamento delle stesse al controllo previsto dalla legge 21
marzo 1958, n. 259».
Art.
15.
1.
Al comma 1 dell’articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
la lettere f) è sostituita dalla seguente:
«f) l’ammenda
fino a 516 euro per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio
venatorio»;
b) la lettera h)
è sostituita dalla seguente:
«h) l’ammenda
fino a 1.500 euro per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o
uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita;».
Art.
16.
1.
Al comma 1 dell’articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le
lettere b), c), d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
«b) sanzione
amministrativa da euro 200 ad euro 900 per chi esercita la caccia senza
aver stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente
commessa, la sanzione è da euro 400 ad euro 1.200;
c)
sanzione amministrativa da euro 150 ad euro 900 per chi esercita la caccia
senza aver effettuato il versamento della tassa di concessione governativa
o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da
euro 300 ad euro 1.200;
d) sanzione
amministrativa da euro 100 ad euro 300 per chi esercita senza
autorizzazione la caccia all’interno delle aziende faunistico-venatorie,
nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori
destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente
commessa, la sanzione è da euro 200 ad euro 600; in caso di ulteriore
violazione la sanzione è da euro 400 ad euro 2.200,00. Le sanzioni
previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è
commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito
territoriale di caccia viciniore a quello autorizzato;
e) sanzione
amministrativa da euro 100 ad euro 500 per chi esercita la caccia in zone
di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente
commessa, la sanzione è da euro 250 a euro 1.000»;
b)
la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) sanzione
amministrativa da euro 100 ad euro 600 per chi esercita la caccia in
violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene specie di
mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita e non
elencati all’articolo 2. La stessa pena si applica a chi esercita la
caccia con l’ausilio di richiami vietati di cui all’articolo 21, comma
1, lettera r). Nel caso di recidiva di tale infrazione si applica
altresì la confisca dei richiami»;
c) la lettera i)
è sostituita dalla seguente:
«i) sanzione
amministrativa da euro 50 ad euro 200 per chi non esegue le prescritte
annotazioni sul tesserino venatorio;».
Capo
II
Art.
17.
1.
All’articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al
comma 5, le parole: «Il Comitato per le aree naturali protette di cui al
comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «La Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano»;
b) il
comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. La classificazione e l’istituzione
dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali sono effettuate
d’intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».
Art.
18.
1.
All’articolo 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il
comma 1 è abrogato;
b)
al comma 2, le parole: «Il Comitato identifica» sono sostituite dalle
seguenti: «Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
identifica»;
c) al comma 3, le
parole: «, in attuazione degli indirizzi del Comitato» sono soppresse;
d) al comma 4, le
parole: «Il Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare»;
e) al
comma 5, le parole: «convoca il Comitato almeno due volte l’anno,»
sono soppresse;
f) il
comma 6 è abrogato;
g) al
comma 7:
1) le
parole: «costituita da nove esperti» sono sostituite dalle seguenti: «costituita
da quindici esperti»;
2)
dopo le parole: «presenti nel consiglio nazionale per l’ambiente,»
sono aggiunte le seguenti: «tre scelti tra una rosa di nomi proposti
dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a
livello nazionale, tre scelti tra una rosa di nomi proposti dalle
associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale»;
h)
al comma 8, le parole: «del Comitato o» sono soppresse.
Art.
19.
1.
All’articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Proposte relative al programma possono
essere presentate da tutti i Ministri, nonché dalle regioni tramite la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Le proposte per l’istituzione
di nuove aree naturali protette e per l’ampliamento o riduzione delle
aree naturali protette esistenti possono essere presentate al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dalla Consulta di
cui all’articolo 3, comma 7.»;
b) al comma 6, le
parole: «al Comitato il» sono sostituite dalle seguenti: «alla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, la»;
c)
al comma 7, le parole: «dal Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano».
Art.
20.
1.
All’articolo 5 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, le parole: «al Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «alla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano»;
b)
al comma 2, le parole: «dal Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano».
Art.
21.
1.
All’articolo 6, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le
parole: «dal Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano».
Art.
22.
1.
All’articolo 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al
comma 1, le parole: «sentita la regione» sono sostituite dalle seguenti:
«d’intesa con la regione o le regioni interessate. In caso di parere
contrario delle regioni interessate o nel caso in cui la maggioranza dei
cittadini residenti nei comuni interessati dal parco manifestino parere
contrario attraverso un referendum consultivo, il parco nazionale
non può essere istituito. Entro tre mesi dall’istituzione e
delimitazione del parco nazionale l’organo di gestione ha l’obbligo di
provvedere alla tabellazione lungo tutto il perimetro del parco stesso,
rispettando la disposizione secondo la quale da ogni tabella siano
chiaramente visibili le due contigue. L’onere della tabellazione è a
carico dell’organo di gestione del parco»;
b) al
comma 2, le parole: «sentita la regione» sono sostituite dalle seguenti:
«d’intesa con la regione o le regioni interessate. In caso di parere
contrario delle regioni interessate o nel caso in cui la maggioranza dei
cittadini residenti nei comuni interessati dalla riserva manifestino
parere contrario attraverso un referendum consultivo, la riserva
nazionale non può essere istituita. Entro tre mesi dall’istituzione e
delimitazione della riserva l’organo di gestione ha l’obbligo di
provvedere alla tabellazione lungo tutto il perimetro della riserva
stessa, rispettando la disposizione secondo la quale da ogni tabella siano
chiaramente visibili le due contigue. L’onere della tabellazione è a
carico dell’organo di gestione della riserva».
Art.
23.
1.
All’articolo 9, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le
parole «da dodici componenti» sono sostituite dalle seguenti: «da
diciotto componenti»;
b) dopo
la lettera e) sono aggiunte le seguenti:
«e-bis)
tre su designazione delle associazioni venatorie maggiormente
rappresentative a livello nazionale o regionale;
e-ter)
tre su designazione delle associazioni agricole maggiormente
rappresentative a livello nazionale o regionale».
Art.
24.
1.
All’articolo 11, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla
lettera a), dopo le parole: «il disturbo delle specie animali»
sono inserite le seguenti: «, salvi i casi previsti dall’Ente parco per
la corretta gestione delle popolazioni faunistiche»;
b)
alla lettera f), dopo le parole: «se non autorizzati» sono
aggiunte le seguenti: «, salvo che per il transito lungo le vie di
comunicazione all’interno del parco, purché scariche ed all’interno
dell’apposita custodia»;
c) alla lettera g),
dopo le parole: «l’uso di fuochi all’aperto» sono aggiunte le
seguenti: «, salvo che per la bruciatura dei resti dell’attività
agricola, purché siano eseguiti sotto il diretto controllo del
proprietario o conduttore del fondo».
Art.
25.
1.
All’articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il comma 2 è
abrogato.
Art.
26.
1.
All’articolo 18 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il comma 2 è
abrogato.
Art.
27.
1.
All’articolo 19, comma 3, lettera a), della legge 6 dicembre
1991, n. 394, dopo le parole: «il danneggiamento delle specie
animali» sono inserite le seguenti: «, salvo i casi previsti dall’Ente
parco per la corretta gestione delle popolazioni faunistiche,».
Art.
28.
1.
All’articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al
comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la
maggioranza dei cittadini residenti nei comuni interessati dall’area
protetta manifestino parere contrario attraverso un referendum
consultivo, l’area protetta non può essere istituita»;
b)
al comma 6, le parole: «salvo eventuali prelievi faunistici ed
abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici» sono
sostituite dalle seguenti: «salvi i casi di prelievo previsti
dall’organismo di gestione del parco o della riserva naturale per la
corretta gestione delle popolazioni faunistiche».
Art.
29.
1.
All’articolo 23 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma
1 è aggiunto il seguente:
«1-bis.
Entro tre mesi dall’istituzione e delimitazione del parco naturale
regionale, l’organo di gestione ha l’obbligo di provvedere alla
tabellazione lungo tutto il perimetro del parco stesso, rispettando la
disposizione secondo la quale da ogni tabella siano chiaramente visibili
le due contigue. L’onere della tabellazione è a carico dell’organismo
di gestione».
Art.
30.
(Disposizioni
transitorie)
1. Le
regioni adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme
stabilite dalla presente legge entro e non oltre il sessantesimo giorno
dalla data della sua entrata in vigore.
2. Le
regioni a statuto speciale e le province autonome, entro il medesimo
termine di cui al comma 1, adeguano la propria legislazione ai principi e
alle norme stabilite dalla presente legge nei limiti della Costituzione e
dei rispettivi statuti.
Art.
31.
(Disposizioni
finali)
1. La
presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.