SENTENZA N. 282
ANNO 2000
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Cesare MIRABELLI Presidente
- Francesco GUIZZI Giudice
- Fernando SANTOSUOSSO "
- Massimo VARI "
- Cesare RUPERTO "
- Riccardo CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell’art. 6 della legge della Regione Campania 1° settembre 1993, n. 33
(Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania), promosso con
ordinanza emessa l’11 giugno 1997 dal TAR per la Campania sul ricorso
proposto da Comune di Procida ed altro contro Regione Campania ed altri,
iscritta al n. 101 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell’anno
1999.
Udito nella camera di consiglio dell’8
marzo 2000 il Giudice relatore Fernanda Contri.
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio amministrativo
promosso dal Comune di Procida ed altro contro la Regione Campania ed
altri per impugnare e chiedere l’annullamento del decreto del Presidente
della Giunta regionale della Regione Campania 2 giugno 1995 n. 5569,
recante "Perimetrazione provvisoria e misure di salvaguardia del
Parco regionale dei Campi Flegrei" - il Tribunale amministrativo
regionale per la Campania ha sollevato, in riferimento all’art. 117
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 6
della legge della Regione Campania 1° settembre 1993, n. 33 (Istituzione
di parchi e riserve naturali in Campania).
Il predetto decreto del Presidente della Giunta
regionale veniva impugnato dal Comune di Procida, il cui territorio
risultava incluso nella perimetrazione provvisoria del Parco regionale dei
Campi Flegrei, in quanto adottato senza le previe procedure di
cooperazione e raccordo con gli enti locali previste dall’art. 22 della
legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).
Osserva il collegio rimettente che il decreto
impugnato dal Comune ricorrente nel giudizio amministrativo a quo
risulta conforme alla legge della Regione Campania n. 33 del 1993, che non
prevede tali procedure. Nondimeno - aggiunge il TAR, motivando sulla
rilevanza nel processo principale della sollevata questione di legittimità
costituzionale - il decreto del Presidente della Giunta regionale dovrebbe
essere annullato, ove questa Corte dichiarasse l’illegittimità
costituzionale dell’art. 6 della legge regionale n. 33 del 1993, per
contrasto con l’art. 117 della Costituzione, in relazione all’art. 22
della legge n. 394 del 1991.
A norma dell’art. 22 della legge 6 dicembre 1991,
n. 394, costituisce principio fondamentale per la disciplina delle aree
naturali protette regionali "la partecipazione delle province, delle
comunità montane e dei comuni al procedimento di istituzione dell’area
protetta, fatta salva l’attribuzione delle funzioni amministrative alle
province, ai sensi dell’art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142".
L’evocato art. 22 della legge quadro sulle aree protette precisa che
"tale partecipazione si realizza, tenuto conto dell’art. 3 della
stessa legge n. 142 del 1990, attraverso conferenze per la redazione di un
documento di indirizzo relativo all’analisi territoriale dell’area da
destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria,
all’individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli
effetti dell’istituzione dell’area protetta sul territorio".
Il giudice a quo rileva che l’atto
impugnato dal Comune di Procida, "pur costituendo il momento iniziale
di un procedimento all’esito del quale è condizionata l’istituzione
del parco, è caratterizzato da una propria lesività immediata",
essendo le misure provvisorie di salvaguardia vincolanti fino alla
redazione del piano del parco.
In ordine alla non manifesta infondatezza della
questione sollevata, il TAR per la Campania argomenta la difformità della
disciplina regionale impugnata dall’art. 22 della legge quadro n. 394
del 1991, osservando che quest’ultima disposizione richiede la
partecipazione al procedimento di istituzione delle aree naturali protette
regionali dei singoli enti locali il cui territorio possa essere
ricompreso in una di queste attraverso conferenze apposite, finalizzate
alla redazione di un documento di indirizzo concernente l’area destinata
a protezione. Tale necessaria partecipazione non sarebbe garantita, ad
avviso del giudice a quo, dalla istituzione di un Comitato
consultivo regionale per le aree naturali protette (art. 3 della legge
regionale impugnata) che "non è integrato con la partecipazione di
rappresentanti dei singoli enti locali interessati in concreto, ma non è
neppure composto stabilmente da rappresentanti dei comuni"; né,
aggiunge il collegio rimettente, la partecipazione "può essere
assicurata con la semplice possibilità di formulare osservazioni e
proposte nei confronti dei decreti istitutivi del parco" (art. 6,
lettera b).
2. - Non si sono costituite davanti alla Corte
costituzionale le parti del giudizio amministrativo a quo.
Considerato in diritto
1. - Il Tribunale amministrativo regionale per la
Campania dubita, in riferimento all’art. 117 della Costituzione, in
relazione all’art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro
sulle aree protette), della legittimità costituzionale dell’art. 6
della legge della Regione Campania 1° settembre 1993, n. 33 (Istituzione
di parchi e riserve naturali in Campania), che disciplina la istituzione
delle aree naturali protette nella Regione.
A tal fine, la disciplina regionale impugnata
prevede che, sentito il comitato consultivo regionale per le aree naturali
protette, vengano istituiti i parchi e le riserve naturali con decreti
temporanei del presidente della giunta regionale destinati a definire
provvisoriamente la perimetrazione del territorio, la descrizione dei
luoghi, la probabile zonizzazione e le misure transitorie di salvaguardia.
Tali decreti devono essere notificati agli enti territoriali interessati,
i quali, entro trenta giorni, possono formulare "osservazioni e
proposte". A norma della lettera c) del medesimo art. 6, la
giunta regionale, entro i successivi sessanta giorni, su proposta del
comitato consultivo regionale per le aree naturali protette, istituisce in
via definitiva, con singoli provvedimenti, i parchi e le riserve naturali.
Ad avviso del collegio rimettente, tale disciplina
è in contrasto con l’art. 22 della legge quadro sulle aree protette n.
394 del 1991, il quale, tra i princìpi fondamentali per la disciplina
delle aree naturali protette regionali, include "la partecipazione
delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di
istituzione dell’area protetta, fatta salva l’attribuzione delle
funzioni amministrative alle province, ai sensi dell’art. 14 della legge
8 giugno 1990, n. 142". L’art. 22 della legge quadro precisa altresì
che "tale partecipazione si realizza, tenuto conto dell’art. 3
della stessa legge n. 142 del 1990, attraverso conferenze per la redazione
di un documento di indirizzo relativo all’analisi territoriale
dell’area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria,
all’individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli
effetti dell’istituzione dell’area protetta sul territorio".
La prevista partecipazione non potrebbe, si legge
nell’ordinanza di rimessione, "essere assicurata con la semplice
possibilità di formulare osservazioni e proposte nei confronti dei
decreti istitutivi del parco", dovendo il comune interessato
"avere la possibilità di spiegare il suo intervento prima
dell’emanazione di un atto che, quantunque temporaneo, è efficace e
quindi potenzialmente lesivo", attraverso conferenze apposite,
finalizzate alla redazione di un documento di indirizzo relativo
all’area destinata a protezione, in base all’art. 22 della legge n.
394 del 1991.
2. - La questione è fondata.
L’art. 22 della legge n. 394 del 1991, evocato
come parametro interposto, prevede, da un lato, che al procedimento di
istituzione delle aree protette regionali partecipino le province, le
comunità montane e i comuni interessati; dall’altro, che tale
partecipazione si realizzi "attraverso conferenze per la redazione di
un documento di indirizzo relativo all’analisi territoriale dell’area
da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria,
all’individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli
effetti dell’istituzione dell’area protetta sul territorio".
La partecipazione al procedimento di istituzione
delle aree protette regionali dei singoli enti locali il cui territorio
sia destinato a far parte dell’istituenda area protetta, richiesta
dall’art. 22 della legge quadro, non può ritenersi garantita dalla
previsione, ad opera della legge regionale impugnata, di un comitato
consultivo regionale per le aree naturali protette (art. 3) che, come
osserva il giudice a quo, non prevede la partecipazione di
rappresentanti dei singoli enti locali interessati in concreto, né è
composto stabilmente da rappresentanti dei comuni. La richiesta
partecipazione dei comuni interessati neppure può ritenersi
legittimamente surrogata dalla possibilità di formulare osservazioni e
proposte nei confronti dei decreti istitutivi del parco, loro concessa
dalla lettera b) dell’impugnato art. 6.
La disciplina regionale denunciata, discostandosi
dall’art. 22 della legge quadro n. 394 del 1991 sia per l’omessa
previsione di forme di partecipazione degli enti locali territorialmente
coinvolti nell’istituzione dell’area naturale protetta, sia per
l’omessa previsione dello strumento della conferenza, specificamente
incluso dal legislatore statale tra i princìpi fondamentali della
materia, viola l’art. 117 della Costituzione, che impone il rispetto dei
princìpi fondamentali stabiliti dal legislatore statale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità
costituzionale dell’art. 6 della legge della Regione Campania 1°
settembre 1993, n. 33 (Istituzione di parchi e riserve naturali in
Campania).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.
F:to:
Cesare MIRABELLI, Presidente
Fernanda CONTRI, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in cancelleria il 14 luglio 2000.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA