RIPETIBILITA' DELL'ACQUISTO
MUNIZIONI
CASS, SEZ. I, 1 dicembre 1993
L'obbligo
di denuncia di cui all'art. 58 r.d. 6 maggio 1940 n. 635 (regolamento
T.U.L.P.S.) è posto a carico del legittimo detentore di munizioni nella
sola ipotesi di modificazione in aumento del quantitativo delle medesime
rispetto a quello per il quale è autorizzato dalla competente autorità,
mentre è esentato da detto obbligo - e la relativa omissione non è
penalmente perseguibile nel caso che le munizioni legittimamente detenute
subiscano una modificazione in decremento. (Fattispecie relativa ad
annullamento senza rinvio di sentenza di condanna per avere l'imputato
omesso denunciare l'avvenuta modificazione - dalle dieci regolarmente
detenute alle tre rinvenute in corso di perquisizione - nella quantità
delle cartucce in suo possesso).
Procura della Repubblica presso la
Pretura circondariale di Verbania
Ill.mo Sig. Procuratore della
Repubblica
Memoria
Nell'interesse di xxx con l'avv.
xxx, difensore di fiducia, imputato del reato p. e p. dell'art. 38 T.U. e
dall'art. 697 c.p., per aver acquistato numero 20 cartucce a palla calibro
270 W, senza averne fatta espressa denunzia.
- - - - - -
Il 5 novembre 1993 xxx veniva invitato a
presentarsi presso la Stazione dei C.C. di Premosello Chiovenda ed a
portare le cartucce a palla cal. 270 W, acquistate il giorno 23.6.1993 in
Milano, presso l'Armeria xxx, senza aver fatto la denunzia di cui all'art.
38 T.U. ed all'art. 697 c.p.
Le suddette munizioni erano oggetto di
sequestro ed inviate alla Cancelleria Penale della Pretura di Verbania,
quale corpo di reato.
Il prevenuto contesta, fermamente, di aver
tenuto un comportamento degno di qualsivoglia censura.
Infatti, fin dal 17.7.1983, con denunzia
presentata ai C.C. di Premosello Chiovenda, registrata al n.16260 del
fascicolo personale in pari data, ha dichiarato, nel rispetto della legge,
la detenzione di n.50 cartucce, cal. 270 W, da destinare all'uso dell'arma
in suo possesso, il cui acquisto, contestualmente, veniva denunziato.
E' noto che la suddetta norma e gli artt. n.
26, della L. 110/75 e 97 del R.D. n.635/1940, modificato dall'art. 5, L.
533/1977, consentono la detenzione fino a 1500 cartucce per fucile da
caccia, nonchè 200 cartucce per pistola o rivoltella. La denunzia di armi
e materie esplodenti allorché presentata all'autorità vincola il
titolare a detenere cartucce del calibro indicato purché in numero
inferiore o pari a quello riportato.
Non vi è necessariamente l'obbligo di
denunziare di volta in volta l'acquisto e il consumo delle munizioni, del
resto, destinate ad una categoria autorizzata ad esercitare il maneggio
delle armi da fuoco durante il periodo venatorio; in aperta campagna, non
tenuta per legge a dichiarare il numero di colpi deflagrati. L'art. 55
TULPS, del resto, impone solo agli esercenti fabbriche, depositi o
rivendite di esplodenti di qualsiasi specie di tenere un registro delle
operazioni giornaliere, con l'obbligo di comunicare mensilmente
all'Ufficio di Polizia competente per territorio le generalità delle
persone che hanno acquistato munizioni... la quantità... gli estremi dei
titoli abilitativi all'acquisto.
Evidentemente, l'obbligo della denunzia
d'acquisto, per le munizioni, una volta eseguita la primaria, ricade sul
solo rivenditore.
A fronte della possibilità di detenere,
previa denunzia, 1500 cartucce da caccia, xxx, dopo aver indicato la
detenzione di un numero massimo di 50, si è limitato all'acquisto di sole
n.20.
Appare, pertanto, illegittima la pretesa di
imporre per ogni acquisto una denunzia in bollo all'autorità, quando lo
stesso art. 97 R.D. n.635/1940 prevede l'obbligatorietà di una primaria
denunzia, da eseguirsi una volta soltanto, purché esprima quantitativi
nei limiti di quelli autorizzati. Si insta, pertanto, per l'archiviazione
del procedimento penale susseguente al verbale di sequestro 5.11.1993 in
odio al prevenuto e per il dissequestro di n.20 cartucce cal. 270 W, in
quanto legalmente detenute.
Novara, 8 novembre 1993

CASS, SEZ. I, 9
luglio 1987
La
detenzione di polvere da sparo sufficiente al confezionamento di non più
di mille cartucce (nella specie, quattrocento), da parte di persona munita
di porto d'armi e in possesso di fucile da caccia regolarmente denunciato,
non configura, in virtù del disposto dell'art. 26, l. 18 aprile 1975, n.
110, l'ipotesi delittuosa di detenzione abusiva, di cui all'art. 2, l. 2
ottobre 1967, n. 895, né altra fattispecie criminosa, in quanto a tale
detenzione difetta il carattere di illegalità, non sussistendo l'obbligo
della denuncia stabilita dall'art. 38, tulps; né la non assoggettabilità
all'obbligo di denuncia e la conseguente legittimità della detenzione
possono essere validamente contestate sul rilievo che oggetto della
detenzione non sono cartucce per fucile da caccia, bensì polvere da
sparo. perché per munizioni - quando le stesse costituiscono l'armamento
del fucile da caccia - deve intendersi tutto ciò che serve al
confezionamento delle cartucce, e quindi anche la polvere da sparo.