REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia,
Sezione Distaccata di Catania, Sezione III, con l'intervento dei Signori
Magistrati:
- Salvatore Schillaci
- Presidente f.f.
- Concetta Anastasi
- Primo Referendario
- Daniele Burzichelli
- Referendario rel.
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sulla domanda di sospensione del provvedimento
impugnato con il ricorso n.5130/2000, proposto da "L.A.V., Lega
Antivivisezione", "W.W.F., Associazione Italiana per il World
Wide Fund for Nature", "Associazione Nazionale
Legambiente", "L.I.P.U., Lega Italiana Protezione Uccelli"
rappresentate e difese dagli Avv.ti Antonella Bonanno, Nicola Giudice e
Giuseppe Piccione, elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv.
Salvatore Corsello, in Catania, Via Alberto Mario 67;
contro
- la Presidenza della Regione Siciliana, in persona del
Presidente "pro tempore";
- l'Assessorato per l'Agricoltura e le Foreste della
Regione Siciliana, in persona dell'Assessore "pro tempore";
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Catania, presso i cui uffici domiciliano per legge;
con l'intervento "ad opponendum" di
- Associazione Siciliana
Caccia e Natura, in persona del Presidente "pro tempore",
rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Russo, presso il cui studio in
Catania, Viale Libertà 160, è elettivamente domiciliata;
- Arci Caccia, Comitato Regionale, in persona del
legale rappresentante "pro tempore";
- Federazione Italiana della Caccia, in persona
del legale rappresentante "pro tempore";
- Federazione Siciliana della Caccia, in persona
del legale rappresentante "pro tempore";
- Caccia Pesca, Ambiente e Sport, in persona del
legale rappresentante "pro tempore";
rappresentate e difese dagli Avv.ti Giovanni
Pitruzzella e Carlo Comande, elettivamente domiciliate presso lo studio
dell'Avv. Agatino Cariola, in Catania, Via XX Settembre 47/E;
per l'annullamento
- del Decreto Assessoriale 15.6.2000, incluso il
relativo allegato A, avente ad oggetto il Calendario venatorio 2000-2001,
e dei Decreti Assessoriali di modifica 13.7.2000 e 27.7.2000;
- del Decreto Presidenziale 7.7.2000 con cui è
stato emanato il Piano regionale faunistico venatorio 2000-2004, nella
parte relativa all'individuazione, delimitazione e descrizione degli
ambiti territoriali di caccia;
Visti gli atti e i documenti di causa;
Udito alla Camera di Consiglio del 14.11.2000 il
Referendario Daniele Burzichelli;
Uditi, altresì, i difensori delle parti, come da
relativo verbale d'udienza;
Visto l'art. 21 legge n.1034/1971;
Considerato che:
- l'eccezione di inammissibilità del gravame
sollevata dall'Amministrazione resistente non pare ad una prima
delibazione, fondata;
- le ricorrenti, invero, sono associazioni
costituite per la salvaguardia, in senso ampio, del patrimonio ambientale
e, pertanto, sono portatrici di uno specifico interesse differenziato da
quello generale della comunità e da quello particolare di ciascun
individuo;
- anche l'eccezione relativa all'irregolarità
dei mandati può essere superata, atteso che almeno uno di essi è
legittimamente conferito;
- l'art. 14, primo comma, legge n.157/1992
dispone che le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni
professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e
le province interessate, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale
destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in
ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente
e delimitati da confini naturali;
- la disposizione indicata non prescrive che le
norme di individuazione degli ambiti territoriali di caccia avvenga in via
legislativa;
- ammesso che la Corte Costituzionale abbia
ritenuto che tale individuazione debba avvenire in via legislativa, tale
affermazione costituisce un semplice "obiter dictum", in quanto
tale non vincolante;
- l'esistenza di una competenza esclusiva non
impedisce all'Ente di avvalersi di strumenti amministrativi per la
gestione della relativa materia;
- il parere dell'I.N.F.S. è stato richiesto in
data 9.6.2000, come prescritto dal citato art. 14 legge n. 157/1992 e
ribadito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 4/2000;
- il calendario venatorio deve, peraltro, essere
emanato entro il 15 giugno, come prescritto dall'art. 18, primo comma
legge regionale n.33/1997, onde può ben comprendersi il particolare
andamento della procedura nel caso che interessa (adozione del calendario
e successive modifiche a seguito dell'acquisizione del parere
dell'I.N.F.S.);
- l'Amministrazione ha parzialmente tenuto conto
dei rilievi dell'I.N.F.S.;
- il parere dell'I.N.F.S., ad avviso del
Collegio, non è vincolante, come invece assumono le ricorrenti, posto
che, se così fosse, le Regioni risulterebbero, in buona sostanza,
esautorate della propria competenza;
- è vero, invece, che la Regione deve motivare
il proprio diverso avviso rispetto a quello dell'Istituto, onde consentire
agli interessati e al giudice di verificare la legittimità e la
ragionevolezza dell sue determinazioni;
- congrua motivazione va resa anche in ordine
all'istituzione di ambiti territoriali di caccia che superano l'estensione
indicata dall'I.N.F.S. nel documento orientativo del febbraio 1994;
- a nulla rileva la circostanza che i rilievi
dell'I.N.F.S. sono identici a quelli già espressi e disattesi in anni
precedenti, in quanto l'Amministrazione è tenuta a verificare ( e a
motivare) se le condizioni di fatto attuali giustificano ancora il proprio
diverso avviso;
- le questioni di legittimità costituzionale
sollevate dalle ricorrenti non paiono, allo stato, rilevanti, anche in
relazione al carattere assorbente della censura relativa al difetto di
motivazione (per i punti in cui i rilievi dell'I.N.F.S. sono stati
disattesi);
- l'esecuzione dei provvedimenti impugnati
comporta in danno delle ricorrenti un pregiudizio grave e irreparabile,
avuto riguardo alla compromissione ambientale che deriva da un esercizio
non adeguatamente regolato della pur legittima attività venatoria;
- d'altronde, la mancanza
di un legittimo calendario venatorio e di ambiti territoriali di caccia
regolarmente individuati, cui consegue il generale divieto di esercitare
la caccia, reca un pregiudizio irreparabile in danno dei cacciatori, ai
quali va assicurato, come a tutti i cittadini, il diritto di ricrearsi
esercitando la disciplina sportiva da essi prescelta in funzione della
salvaguardia della salute della loro persona (art. 32 Cost.), e può
persino compromettere l'equilibrio ambientale, cagionando la
sovrappolazione di particolari specie animali;
- l'Amministrazione dovrà,
quindi, con la massima tempestività approvare il calendario venatorio e
delimitare gli ambiti territoriali di caccia, dando conto in modo puntuale
e ragionato del proprio diverso avviso rispetto al parere e ai criteri
indicati dall'I.N.F.S., onde impedire una situazione di stallo che si
traduca in un pregiudizio grave e irreparabile per i cacciatori e le
associazioni controinteressate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo per la Sicilia, Sezione
Staccata di Catania, Sezione III:
1) accoglie la domanda di
sospensione dei provvedimenti impugnati nei termini in cui motivazione,
con divieto di esercitare la caccia su tutto il territorio della Regione
Sicilia, ordinando all'Amministrazione di riprovvedere onde assicurare il
legittimo esercizio dell'attività venatoria;
La presente ordinanza sarà eseguita
dall'Amministrazione; essa viene depositata in Segreteria che provvederà
a darne immediata comunicazione alle parti anche soltanto via telefax ai
sensi dell'art. 12 legge n.205/2000.
Catania, 14.11.2000
Depositata in Segreteria il 20 Novembre 2000