DECRETO PRESIDENZIALE 21 novembre
2000.
Riapprovazione del Piano regionale faunistico-venatorio 2000-2004.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, ed, in particolare,
l'art. 15;
Visto il decreto presidenziale n. 303/GR.XVI/SGR. dell'8 ottobre 1998,
registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1998, reg. 2, fg. 52,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6
del 6 febbraio 1999, di esternazione formale della deliberazione della
Giunta regionale n. 289 del 21 settembre 1998, con il quale è stato
approvato il Piano regionale faunistico-venatorio 1998-2002;
Visto il decreto presidenziale n. 160/IV/SGR.del 7 luglio 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 28
luglio 2000, con il quale è stato emanato il Piano regionale
faunistico-venatorio 2000-2004;
Vista l'ordinanza n. 2387/2000 del Tribunale amministrativo regionale
della Sicilia - sezione distaccata di Catania - sulla domanda di
sospensione per l'annullamento del decreto presidenziale del 7 luglio 2000
con cui è stato emanato il Piano regionale faunistico-venatorio
2000-2004, nella parte relativa all'individuazione, delimitazione e
descrizione degli ambiti territoriali di caccia, con la quale ordinanza
viene accolta la domanda di sospensione del provvedimento citato, con
divieto di esercitare la caccia su tutto il territorio della Regione
Sicilia e viene datato ordine all'Amministrazione di riprovvedere dando
congrua motivazione in ordine all'istituzione di ambiti territoriali di
caccia che superano l'estensione indicata dall'INPS nel documento
orientativo del febbraio 1994;
Considerato che gli ambiti territoriali di caccia contenuti nel Piano
regionale faunistico-venatorio 2000-2004 sono stati individuati in base
alle seguenti motivazioni:
"Il documento dell'INFS, peraltro orientativo e relativo ad un
periodo abbastanza lontano nel tempo, indicherebbe per l'Italia un limite
massimo di estensione dell'A.T.C. di 10.000 - 15.000 ettari.
Tale generalizzazione, in un paese come l'Italia in cui le regioni si
differenziano profondamente sotto i profili abiotici e biotici, dalle Alpi
occidentali e orientali alle pianure settentrionali e centrali,
all'Appennino abruzzese e calabrese, alle coste meridionali ed occidentali
della Sicilia ed alle isole minori, molto più vicine alla costa
settentrionale dell'Africa di quanto non lo sia il Piemonte dal Friuli
Venezia Giulia, non è giustificabile e quindi non applicabile sotto i
profili ambientali e socio-economici. Infatti le caratteristiche
orografiche e morfologiche del territorio siciliano sono estremamente
disomogenee e l'ampiezza dei territori comunali è estremamente variabile
essendo compresa tra poco più di 1.000 ettari ad oltre 40.000, con una
densità di popolazione residente di cacciatori molto difforme.
E' inoltre da considerare l'estrema diffusione degli insediamenti agricoli
ed extragricoli sparsi all'interno di aree costituite da piccoli
appezzamenti intensamente coltivati; la grande estensione delle colture
intensive specializzate in asciutto ed in irriguo quali agrumeti,
frutteti, vigneti, oliveti, mandorleti, pistaccheti, noccioleti, orticole
da pieno campo e serre, dove di fatto è preclusa l'attività venatoria.
Nelle situazioni sopra descritte, una moltiplicazione eccessiva del numero
degli ambiti avrebbe reso difficile o impossibile equilibrare il rapporto
tra i cacciatori residenti e la superficie fruibile all'attività
venatoria, con pregiudizio per la fauna e per l'ambiente in tutte quelle
zone in cui la pressione venatoria sarebbe risultata molto elevata.
Non è, altresì, da trascurare la circostanza che per i molti comuni con
superfici superiori a 15.000 ettari si sarebbe posto il problema di dover
suddividere il territorio comunale in più parti costituenti diversi
ambiti, in qualcuno dei quali la diffusione delle colture intensive non
avrebbe di fatto consentito l'esercizio venatorio.
Va precisato che la delimitazione degli ambiti sub-provinciali è stata
eseguita a seguito di un approfondito studio per assicurare una più
equilibrata distribuzione dei cacciatori sulle diverse tipologie di
territorio, mantenendo l'indice di densità venatoria quanto più vicino
possibile all'indice medio regionale peraltro risultato largamente
inferiore a quello medio delle altre regioni italiane.";
Vista la delibera della Giunta regionale n. 278 del 21 novembre 2000, con
la quale, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le
foreste, sono state approvate le motivazioni prescritte dalla citata
ordinanza n. 2387/2000 del T.A.R. di Catania in ordine all'istituzione
nell'ambito del Piano regionale faunistico-venatorio 2000/2004, di ambiti
territoriali di caccia che superano l'estensione indicata dall'INFS nel
documento orientativo del febbraio 1994;
Ritenuto, pertanto, di dovere emanare apposito provvedimento di
riapprovazione del Piano regionale faunistico-venatorio 2000/2004, in
forza delle motivazioni già approvate dalla Giunta regionale;
Decreta:
Articolo unico
Si riapprova il Piano regionale faunistico-venatorio
2000/2004 nella parte relativa all'individuazione, delimitazione e
descrizione degli ambiti territoriali di caccia (punto 2.5, nel testo
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35
parte I del 28 luglio 2000), in forza delle motivazioni citate in
premessa, che si intendono qui integralmente trascritte.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
Palermo, 21 novembre 2000.