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DECRETO
22 novembre 2000.
Calendario venatorio 2000/2001.
L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 33 del 1° settembre 1997, co-me modificata
dalla legge regionale 31 agosto 1998, n. 15;
Visto il decreto presidenziale n. 160/IV/SGR del 7 luglio 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 28 luglio 2000
con il quale è stato emanato il "Piano regionale
faunistico-venatorio 2000-2004";
Visto il decreto n. 1770 del 15 giugno 2000 con i relativi allegati
"A" e "B" che regolamenta l'annata venatoria
2000/2001;
Visti i decreti n. 2573 del 13 luglio 2000 e n. 2750 del 27 luglio 2000
che modificano ed integrano in alcune parti gli allegati "A" e
"B" del D.A. n. 1770 del 15 giugno 2000, anche alla luce delle
risultanze del Comitato regionale faunistico-venatorio (verbale n. 18 del
29 giugno 2000) relativamente alla discussione riguardante la valutazione
del parere dell'I.N.F.S. sul calendario venatorio 2000/2001 e le
eventuali, conseguenti modificazioni da apportare al suddetto calendario
venatorio;
Vista l'ordinanza del T.A.R. di Catania n. 2387/2000 con la quale è stato
stabilito che l'Amministrazione regionale "deve provvedere con la
massima tempestività ad approvare il calendario venatorio e delimitare
gli ambiti territoriali di caccia, dando conto in modo puntuale e
ragionato del proprio diverso avviso rispetto al parere ed ai criteri
dell'I.N.F.S. onde impedire una situazione di stallo che si traduca in un
pregiudizio grave ed irreparabile per i cacciatori e le associazioni
controinteressate";
Visto il decreto presidenziale n. 250/GRIV/SGR del 21 novembre 2000 con il
quale è stato riapprovato il Piano regionale faunistico-venatorio
2000-2004 nella parte relativa all'individuazione, delimitazione e
descrizione degli ambiti territoriali di caccia;
Vista la nota 3546/T-A11 del 19 giugno 2000 con cui l'I.N.F.S. esprime il
proprio parere sul calendario venatorio per la stagione 2000/2001;
Ritenuto di dover motivare, come prescrive la sopra menzionata sentenza n.
2387/2000 del T.A.R. di Catania le disposizioni contenute nel calendario
venatorio in difformità al parere, obbligatorio ma non vincolante,
dell'I.N.F.S.;
Considerato che le disposizioni contenute nel Calendario Venatorio si
discostano, in alcuni casi, da quanto indicato dall'I.N.F.S. per le
seguenti motivazioni:
Le attuali condizioni di fatto giustificano tuttora le diverse
determinazioni assunte anche negli anni precedenti in ordine al parere
reso dall'I.N.F.S. che si ripete puntualmente, pressocchè invariato, ad
ogni stagione venatoria. In particolare, l'anticipazione del prelievo
venatorio rispetto alla terza domenica di settembre è stata consentita
per quelle specie e con le modalità previste nel "Piano regionale
faunistico-venatorio 2000/2004", che fornisce giustificazioni
adeguate e scientificamente valide e che costituisce unico strumento di
pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni
intervento per la tutela della fauna selvatica.
Lo stesso I.N.F.S. con la nota n. 2133 del 14 aprile 2000 suggeriva di
autorizzare le preaperture della stagione venatoria solo se previste nel
Piano in questione. L'apertura anticipata della caccia per alcune specie
migratorie quali colombaccio e merlo (apertura 2 settembre) è ampiamente
supportata dal fatto che per le dette specie è stato registrato un
notevole incremento negli ultimi anni, con una copertura faunistica in
Sicilia quasi del 100%, come rilevato dalla relazione predisposta dal
prof. Bruno Massa, docente della facoltà di agraria dell'Università
degli studi di Palermo.
Per quanto riguarda la quaglia (apertura 10 settembre), non essendosi
modificate le condizioni climatiche e la consistenza di detta specie dal
1998 ad oggi, l'anticipo di una decina di giorni del prelievo venatorio
avviene a carico soprattutto delle popolazioni nidificanti in Sicilia, che
si sono mantenute numericamente stabili, e quindi non compromette lo stato
della specie, come si ricava dal parere reso dal prof. Angelo Messina del
Dipartimento di biologia animale dell'Università degli studi di Catania
datato 20 luglio 1998 e riconfermato attualmente dal prof. Giuseppe
Asciuto della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Palermo.
In ordine al coniglio selvatico l'Amministrazione ha stabilito l'anticipo
della caccia al 2 settembre in base al parere espresso dal sopra citato
prof. Messina e riconfermato dal prof. Asciuto con le stesse relazioni
menzionate per la quaglia. A questo si aggiunge il parere della prof.ssa
A. Bonanno della facoltà di agraria dell'Università degli studi di
Palermo, formulato nel 1998 e riconfermato dalla stessa quest'anno.
Risulta, infatti, che l'attività riproduttiva del coniglio, per le
caratteristiche climatiche dell'isola, cessa nei mesi estivi, ragione per
cui ai primi di settembre gli ultimi nati avranno un'età di 60 giorni ed
avranno acquisito una completa autonomia; pertanto, in correlazione al
ciclo riproduttivo, il prelievo venatorio può essere anticipato.
Per quanto riguarda la caccia alla selvaggina migratoria nell'ambito delle
aziende agro-venatorie, all'art. 26 della legge regionale n. 33/97 è
prevista "un'attività venatoria anche di tipo alternativo mediante
l'immissione e l'abbattimento di fauna da allevamento". La legge
regionale non intende quindi vietare la caccia alla selvaggina migratoria
in tali aziende, ma, piuttosto, intende regolamentare quella alla fauna
immessa.
Per quanto riguarda i suggerimenti dell'I.N.F.S. all'accoglimento dei
quali, però, non veniva subordinato il parere favorevole dello stesso si
evidenzia che:
- per la beccaccia non si è ritenuto di anticiparne la chiusura della
caccia per la dimostrata stabilità delle popolazioni svernanti nella
regione (vedi simposio di biologia e conservazione della beccaccia - 1995
- dal quale emerge che la chiusura della caccia al 31 gennaio non reca
pregiudizio allo stato della specie);
- per quanto riguarda la caccia vagante con l'ausilio del cane, non si è
ritenuto di limitarla alla data del 31 dicembre essendo la stessa
consentita dall'art. 20 della legge regionale n. 33/97 anche oltre tale
data, sia pure alle condizioni contenute nello stesso articolo;
- per quanto riguarda la caccia alla coturnice che l'I.N.F.S. consiglia di
effettuare sulla base di piani di abbattimento per distretti nell'ambito
del singoli A.T.C., subordinata e commisurata ai censimenti,
l'Amministrazione ha accolto tale suggerimento, demandando alle
Ripartizioni faunistico-venatorie la regolamentazione di detta caccia
sulla base dei censimenti effettuati, censimenti resi obbligatori dalla
legge regionale n. 33/97;
- per quanto riguarda l'indicazione di stabilire giornate fisse di caccia,
questa non è stata accolta in quanto la legge regionale n. 33/97 prevede
la formula delle giornate di caccia a libera scelta del cacciatore.
Ai sensi delle vigenti disposizioni:
Decreta:
Art. 1
I decreti n. 1770 del 15 giugno 2000, n. 2573 del 13 luglio 2000, n. 2750
del 27 luglio 2000 ed il calendario venatorio allegato al citato decreto
n. 1770 del 15 giugno 2000 e successive modifiche sono annullati.
Art. 2
Con le valutazioni e le considerazioni contenute nella parte motiva e che
si intendono qui integralmente trascritte, l'annata venatoria 2000/2001 è
regolamentata dalle disposizioni contenute nell'allegato "A",
che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 3
Le zone del territorio agro-silvo-pastorale dove l'esercizio venatorio non
è consentito, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone
dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, sono
indicate nell'allegato "B", che costituisce parte integrante del
presente decreto.
Art. 4
Il presente decreto sarà pubblicato, con l'esclusione dell'allegato
"B", nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 novembre 2000.
Allegato A
CALENDARIO VENATORIO 2000/2001
Art. 1
Il Piano regionale faunistico-venatorio 2000/2004 individua i seguenti 23
ambiti territoriali di caccia:
Ambito territoriale di caccia di Agrigento 1 (AG1)
- costituito dai territori comunali di Agrigento, Porto Empedocle,
Realmonte, Siculiana, Montallegro, Cattolica Eraclea, Ribera, Sciacca,
Menfi, Bivona, Lucca Sicula, Cianciana, Villafranca Sicula, Burgio,
Caltabellotta, Sambuca di Sicilia, S. Margherita Belice, Montevago e
Calamonaci.
Ambito territoriale di caccia di Agrigento 2 (AG2)
- costituito dai territori comunali di: Alessandria della Rocca,
Aragona, Camastra, Cammarata, Campobello di Licata, Canicattì,
Casteltermini, Castrofilippo, Comitini, Favara, Grotte, Joppolo Jancaxio,
Licata, Naro, Palma di Montechiaro, Racalmuto, Raffadali, Ravanusa, S.
Biagio Platani, S. Giovanni Gemini, Santa Elisabetta, Sant'Angelo Muxaro,
Santo Stefano Quisquina.
Ambito territoriale di caccia di Agrigento 3 (AG3)
- comprende le isole Pelagie, costituite dai territori di Lampedusa,
Linosa e Lampione.
Ambito territoriale di caccia di Caltanissetta 1 (CL1)
- costituito dai territori comunali di Acquaviva Platani,
Bompensiere, Caltanissetta, Campofranco, Delia, Marianopoli, Milena,
Montedoro, Mussomeli, S. Caterina Villarmosa, S. Cataldo, Serradifalco,
Sommatino, Sutera, Vallelunga Pratameno e Villalba.
Ambito territoriale di caccia di Caltanissetta 2 (CL2)
- costituito dai territori comunali di Butera, Gela, Mazzarino,
Niscerni e Riesi.
Ambito territoriale di caccia di Catania 1 (CT1)
- costituito dai territori comunali di Aci Bonaccorsi, Aci Castello,
Aci Catena, Acireale, Aci Sant'Antonio, Adrano, Belpasso, Biancavilla,
Bronte, Calatabiano, Camporotondo Etneo, Castel di Judica, Castiglione di
Sicilia, Catania, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Gravina di Catania,
Linguaglossa, Maletto, Maniace, Mascali, Mascalucia, Militello in Val di
Catania, Milo, Mineo, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Nicolosi,
Palagonia, Paternò, Pedara, Piedimonte Etneo, Raddusa, Ragalna, Ramacca,
Randazzo, Riposto, S. Giovanni La Punta, S. Gregorio di Catania, S. Pietro
Clarenza, Sant'Agata Li Battiati, Sant'Alfio, Santa Maria di Licodia,
Santa Venerina, Scordia, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Valverde,
Viagrande, Zafferana Etnea.
Ambito territoriale di caccia di Catania 2 (CT2)
- costituito dai territori comunali di Caltagirone, Grammichele,
Licodia Eubea, Mazzarrone, Mirabella Imbaccari, San Cono, S. Michele di
Ganzaria e Vizzini.
Ambito territoriale di caccia di Enna 1 (EN1)
- costituito dai territori comunali di Agira, Assoro, Catenanuova,
Centuripe, Cerami, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Regalbuto,
Sperlinga, Nissoria e Troina.
Ambito territoriale di caccia di Enna 2 (N2)
- costituito dai territori comunali di Enna, Calascibetta,
Valguarnera Caropepe, Aidone, Piazza Armerina, Barrafranca, Pietraperzia e
Villarosa.
Ambito territoriale di caccia di Messina 1 (ME1)
- costituito dai territori comunali di Acquedolci, Alcara Li Fusi,
Capizzi, Capo d'Orlando, Capri Leone, Caronia, Castel di Lucio, Castell'Umberto,
Cesarò, Frazzanò, Galati Mamertino, Longi, Militello Rosmarino, Mirto,
Mistretta, Motta d'Affermo, Naso, Pettineo, Reitano, San Fratello, S.
Marco d'Alunzio, S. Salvatore di Fitalia, Sant'Agata di Militello, San
Teodoro, Santo Stefano di Camastra, Torrenova, Tortorici, Tusa.
Ambito territoriale di caccia di Messina 2 (ME2)
- costituito dai territori comunali di Alì, Alì Terme, Antillo,
Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Brolo, Casalvecchio Siculo, Castelmola,
Castroreale, Condrò, Falcone, Ficarra, Fiumedinisi, Floresta, Fondachelli
Fantina, Forza d'Agrò, Francavilla di Sicilia, Furci Siculo, Furnari,
Gaggi, Gallodoro, Giardini Naxos, Gioiosa Marea, Graniti, Gualtieri
Sicaminò, Itala, Letojanni, Librizzi, Limina, Malvagna, Mandanici, Mazzarò
Sant'Andrea, Merì, Messina, Milazzo, Moio Alcantara, Monforte San
Giorgio, Mongiuffi Melia, Montagnareale, Montalbano Elicona, Motta
Camastra, Nizza di Sicilia, Novara di Sicilia, Oliveri, Pace del Mela,
Pagliara, Patti, Piraino, Raccuia, Roccafiorita, Roccalumera, Roccavaldina,
Roccella Valdemone, Rodì Milici, Rometta, San Filippo del Mela, San Pier
Niceto, San Piero Patti, Santa Domenica Vittoria, Sant'Alessio Siculo,
Santa Lucia del Mela, Sant'Angelo di Brolo, Santa Teresa di Riva, Saponara,
Savoca, Scaletta Zanclea, Sinagra, Spadafora, Taormina, Terme Vigliatore,
Torregrotta, Tripi, Ucria, Valdina, Venetico, Villafranca Tirrena.
Ambito territoriale di caccia di Messina 3 (ME3)
- comprende le isole Eolie, costituite dalle isole di Lipari,
Vulcano, Stromboli, Panarea, Alicudi e Filicudi, costituenti unico comune
e l'isola di Salina con i comuni di Leni, Malfa e Santa Marina Salina.
Ambito territoriale di caccia di Palermo 1 (PA1)
- costituito dai territori comunali di Altofone, Bagheria,
Balestrate, Belmonte Mezzagno, Bisacquino, Bolognetta, Borgetto,
Campofelice di Fitalia, Campofiorito, Camporeale, Capaci, Carini,
Castronovo di Sicilia, Cefalà Diana, Chiusa Sclafani, Cinisi, Contessa
Entellina, Corleone, Ficarazzi, Giardinello, Giuliana, Godrano, Isola
delle Femmine, Lercara Friddi, Marineo, Mezzoiuso, Misilmeri, Monreale,
Montelepre, Palazzo Adriano, Palermo, Partinico, Piana degli Albanesi,
Prizzi, Roccamena, Roccapalumba, S. Cipirello, S. Giuseppe Jato, S.
Cristina Gela, Santa Flavia, Terrasini, Torretta, Trappeto, Vicari,
Villabate, Villafrati.
Ambito territoriale di caccia di Palermo 2 (PA2)
- costituito dai territori comunali di Alia, Alimena, Aliminusa,
Altavilla Milicia, Baucina, Blufi, Bompietro, Caccamo, Caltavuturo,
Campofelice di Roccella, Castelbuono, Casteldaccia, Castellana Sicula,
Cefalù, Cerda, Ciminna, Collesano, Gangi, Geraci Siculo, Gratteri,
Isnello, Lascari, Monte Maggiore Belsito, Petralia Soprana, Petralia
Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, S. Mauro Castelverde, Sciara, Scillato,
Scafani Bagni, Termini Imerese, Trabia, Valledolmo, Ventimiglia di
Sicilia, Resuttano.
Ambito territoriale di caccia di Palermo 3 (PA3)
- costituito dall'intero territorio dell'isola di Ustica.
Ambito territoriale di caccia di Ragusa 1 (RG1)
- costituito dai territori comunali di Acate, Chiaromonte Gulfi,
Comiso, Giarratana, Monterosso Almo, Ragusa, Santa Croce Camerina e
Vittoria.
Ambito territoriale di caccia di Ragusa 2 (RG2)
- costituito dai territori comunali di Ispica, Pozzallo, Modica e
Scicli.
Ambito territoriale di caccia di Siracusa 1 (SR1)
- costituito dai territori comunali di Augusta, Buccheri, Buscemi,
Carlentini, Cassaro, Ferla, Francofonte, Lentini, Melilli, Palazzolo
Acreide, Floridia, Priolo Gargallo, Solarino e Sortino.
Ambito territoriale di caccia di Siracusa 2 (SR2)
- costituito dai territori comunali di Avola, Canicattini Bagni,
Noto, Pachino, Porto Palo di Capo Passero, Rosolini e Siracusa.
Ambito territoriale di caccia di Trapani 1 (TP1)
- costituito dai territori comunali di S. Vito Lo Capo, Custonaci,
Castellammare del Golfo, Alcamo, Buseto Palizzolo, Valderice, Erice,
Trapani, Paceco, Calatafimi e Vita.
Ambito territoriale di caccia di Trapani 2 (TP2)
- costituito dai territori comunali di Marsala, Petrosino, Mazara
del Vallo, Salemi, Santa Ninfa, Castelvetrano, Campobello di Mazara,
Partanna, Gibellina, Salaparuta e Poggioreale.
Ambito territoriale di caccia di Trapani 3 (TP3)
- comprende le isole Egadi, costituite dai territori di Favignana,
Marettimo e Levanzo.
Ambito territoriale di caccia di Trapani 4 (TP4)
- comprende il territorio dell'isola di Pantelleria.
Art. 2
Negli ambiti di cui all'art. 1 l'esercizio venatorio è consentito nei
giorni di sabato e di domenica e, a scelta del cacciatore, di lunedì o di
mercoledì o di giovedì per i seguenti periodi e per le specie sotto
elencate:
a) dal 2 settembre 2000 al 16 dicembre 2000 incluso:
- mammiferi: coniglio selvatico;
- uccelli: tortora e merlo;
solo per la tortora, nell'arco temporale 2 settembre - 16 settembre,
l'attività venatoria è consentita esclusivamente nei giorni 2, 3, 9 e 10
settembre;
b) dal 2 settembre 2000 al 15 gennaio 2001 incluso:
- uccelli: colombaccio;
c) dal 17 settembre 2000 al 31 gennaio 2001 incluso:
- uccelli: gazza, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, germano
reale, folaga, gallinella d'acqua, canapiglia, moretta, porciglione,
mestolone, alzavola, fischione, codone, moriglione, beccaccino, beccaccia,
pavoncella;
- fagiano solo nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende
agro-venatorie;
- mammiferi: volpe;
d) dal 10 settembre 2000 al 15 novembre incluso:
- uccelli: quaglia;
e) dal 1° ottobre 2000 al 27 novembre 2000 incluso:
- uccelli: coturnice.
Per tale specie il prelievo venatorio sarà autorizzato e regolamentato
dalle singole Ripartizioni faunistico-venatorie che, con apposito
provvedimento da emanarsi entro il 15 settembre 2000, individueranno le
zone dove sarà possibile cacciare la coturnice in ciascun A.T.C. di
propria competenza, i giorni di attività venatoria all'interno dell'arco
temporale sopra indicato ed il numero massimo di capi abbattibili per
singola giornata e nell'intera stagione venatoria;
f) dal 21 ottobre 2000 al 31 dicembre 2000 incluso:
- uccelli: allodola;
| g) |
dal 1° novembre 2000 al 31 dicembre 2000 incluso: |
- mammiferi: cinghiale, in questo periodo la caccia al cinghiale in
battuta è consentita esclusivamente nel giorno di giovedì.
La caccia al cinghiale è vietata negli ambiti territoriali di caccia di
EN1, EN2, CL1 e CL2.
Art. 3
Il cacciatore residente è autorizzato ad esercitare la caccia nell'ambito
territoriale di caccia di residenza e negli ambiti territoriali nei quali
è stato ammesso.
I cacciatori provenienti dalle altre regioni che siano stati ammessi ai
sensi dell'art. 22 , comma 5°, lettera d) della legge regionale n. 33/97,
possono esercitare l'attività venatoria nell'ambito territoriale di
caccia di ammissione.
Art. 4
Nell'isola di Ustica (PA3) la caccia alle specie di cui alle lettere a),
b), c) e d) del precedente articolo 1 è consentita dal 30 settembre 2000.
Solo per il coniglio la chiusura della caccia verrà postergata al 31
dicembre 2000. Nella stessa isola, l'ingresso dei cani è limitato a n. 2
per cacciatore.
L'esercizio della caccia nelle ex zone di ripopolamento e cattura
ricadenti nel territorio dei comuni di Piana degli Albanesi e Monreale
(PA1), Prizzi (PA1), Lampedusa (AG3), Licata (AG2), Caltanissetta (CL1),
Montalbano Elicona (ME2), Palazzolo Acreide, Cassaro e Sortino (SR1) è
consentito dal 22 ottobre 2000.
Dal 1° gennaio 2001 al 31 gennaio 2001 incluso, l'esercizio venatorio può
essere praticato nei boschi, nei seminativi arborati, negli uliveti privi
di frutto pendente, negli acquitrini, corsi d'acqua e laghetti
artificiali, anche se le acque risultano profonde oltre i tre metri, con
l'ausilio dei soli cani da ferma ad eccezione della caccia alla volpe, per
la quale potranno essere utilizzati cani da tana e da seguita. E' fatto
obbligo al cacciatore di raggiungere le località con l'arma in custodia,
purché scarica o smontata.
Art. 5
Il cacciatore può abbattere complessivamente per ogni giornata 15 capi di
selvaggina. Fermo restando il limite massimo giornaliero di 15 capi, il
cacciatore deve rispettare le ulteriori limitazioni per le singole specie
di seguito riportate:
| |
Selvaggina migratoria |
| |
Limite massimo giornaliero |
| Quaglia |
15 con il tetto massimo di 50 capi annui |
| Beccaccia |
13 con il tetto massimo di 20 capi annui |
| Tortora e allodola |
10 |
| "Palmipedi" e/o "trampolieri" |
15 |
(germano reale, alzavola, fischione, codone, moriglione, gallinella
d'acqua, folaga, pavoncella, canapiglia, moretta, porciglione, mestolone e
beccaccino)
| |
Selvaggina stanziale |
| |
Limite massimo giornaliero |
| Coniglio |
3 |
Coturnice (secondo le disposizioni della Ripartizione faunistico-venatoria
competente
Per la selvaggina stanziale sopra indicata il numero dei capi abbattuti
giornalmente non può essere comunque superiore a tre, fermi restando i
limiti giornalieri per ogni singola specie.
Nell'isola di Pantelleria (TP) il cacciatore può abbattere per ogni
giornata di caccia e nel rispetto dei periodi consentiti e del limite
massimo giornaliero di 15 capi, fino ad un massimo di 6 conigli selvatici.
Art. 6
La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al
tramonto.
Le ripartizioni faunistico-venatorie provvederanno alla divulgazione degli
orari ufficiali nel territorio di propria competenza.
Art. 7
L'attività di addestramento e di allenamento dei cani da caccia può
essere svolta, secondo le direttive dell'I.N.F.S. nel territorio
cacciabile senza possibilità di sparo nelle tre settimane che precedono
l'apertura della caccia alla selvaggina stanziale e con l'esclusione dei
due giorni precedenti l'apertura stessa.
Le attività cinofile dovranno essere limitate ad un periodo giornaliero
compreso tra un'ora dopo l'alba e le ore 12,00; non potranno essere,
altresì, condotte in presenza di vegetazione bagnata.
Art. 8
L'uso del furetto per la caccia al coniglio selvatico munito di idonea ed
efficiente museruola è consentito nel periodo compreso fra il 2 settembre
e il 29 novembre 2000 incluso, soltanto nei territori dei comuni degli
ambiti sub provinciali territoriali di caccia sotto elencati con le
prescrizioni a fianco di ciascuno indicati:
- ambiti territoriali di caccia AG1, AG2 e AG3: è consentito in
tutto il territorio;
- ambiti territoriali di caccia CL1 e CL2: è consentito in tutto il
territorio ad esclusione dei seguenti comuni: Gela (CL2) Mazzarino (CL2) e
Villalba (CL1);
- ambiti territoriali di caccia CT1 e CT2: è consentito in tutto il
territorio con esclusione dei comuni di Caltagirone (CT2), Mineo (CT1) e
Mirabella Imbaccari (CT2);
- ambiti territoriali di caccia PA1, PA2 e PA3: è consentito solo
nei comuni di Caccamo (PA2), Roccamena (PA1), Sclafani Bagni (PA2) e
Ustica (PA3);
- ambiti territoriali di caccia TP1, TP2, TP3 e TP4: è consentito
nel territorio dei seguenti comuni: Buseto Palizzolo (TP1), Campobello di
Mazara (TP2), Castellammare del Golfo (TP1), Castelvetrano (TP2),
Custonaci (TP1), Erice (TP1), Favignana (TP3), Gibellina (TP2), Marsala
(TP2) (tranne nelle zone ricadenti fra la battigia e le strade provinciali
Marsala-Trapani e Marsala-Petrosino), Mazara del Vallo (TP2), Paceco
(TP1), Pantelleria (TP4), Partanna (TP2), Petrosino (TP2), Poggioreale
(TP2), Salaparuta (TP2), Salemi (TP2), Santa Ninfa (TP2) (consentito
esclusivamente nelle località: Molo, Mostra, Castellaccio, Buturro,
Menta, Biviere, Mondura, Rampinzeri, Musuta, Mannirazzi e Zafferana), San
Vito Lo Capo (TP1), Trapani (TP1) e Valderice (TP1).
L'uso del furetto è invece vietato in tutto il territorio degli ambiti
territoriali di caccia: di EN1, EN2, ME1, ME2, ME3, RG1, RG2. SR1 ed SR2.
Durante l'esercizio venatorio è obbligatorio munire il furetto di idonea
efficiente museruola.
E' severamente vietato portare e/o utilizzare il furetto nelle aree
faunistico-venatorie nelle quali l'uso non ne sia consentito ai sensi del
presente calendario venatorio.
Art. 9
La caccia al cinghiale in battuta viene regolata con provvedimento da
emanarsi entro il 1° ottobre 2000 nel rispetto dei seguenti indirizzi
generali:
- possono essere autorizzate non più di cinque squadre a battuta
per ambito territoriale di caccia contraddistinte con un numero
distintivo, cui i cacciatori ammessi all'A.T.C. devono iscriversi;
- le singole squadre per la caccia al cinghiale in battuta sono
formate da un minimo di dieci ed un massimo di trentacinque cacciatori,
fra cui devono essere previsti:
1) il caposquadra per la caccia al cinghiale in battuta, il quale
iscrive la squadra presso la ripartizione faunistico-venatoria, organizza
e dirige la battuta, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti alla
battuta, cura l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona
individuata per effettuare la battuta, controlla ed assegna le poste prima
della battuta, controlla il numero dei capi abbattuti;
2) i cacciatori di cinghiale in squadra, i quali non devono abbandonare la
posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine battuta;
3) i conduttori di cani da traccia, i quali sono autorizzati al recupero
dei capi feriti;
- la caccia in battuta può avere inizio previa delimitazione della
zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed
il termine della battuta deve essere segnalato da apposito avviso acustico
udibile in tutta la zona interessata;
- tutti i cacciatori partecipanti alla battuta devono portare ben
visibile il distintivo della squadra e devono raggiungere le poste con
l'arma scarica, i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al
momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere
scaricate al segnale di fine battuta.
Art. 10
Per la stagione venatoria 2000/2001 l'esercizio della caccia è altresì
vietato nelle seguenti zone:
1) Foce del fiume Alcantara, ricadente in un'area che comprende i limiti
di confine della provincia di Catania con quella di Messina e che è così
delimitata:
per la provincia di Catania
- nord: partendo dal punto centrale del ponte situato sul fiume
Alcantara, lungo la S.P. 219 per Gaggi (ME), si percorre la linea ideale
mediana del fiume che costituisce il confine tra le province di Catania e
Messina fino a giungere al mare Ionio;
- est: con mare Ionio prospiciente la spiaggia compresa tra la foce
del fiume e la perpendicolare della S.P. 127 che, partendo dal Castello di
S. Marco, procede verso ovest;
- sud: dal castello di S. Marco e via S. Marco lungo la S.P. 127,
attraversando la S.S. 114 superando il cavalcavia dell'autostrada CT-ME,
entra nell'abitato del comune di Calatabiano e, percorrendo le vie
Vittorio Veneto, Duomo, Cavour, si arriva fino ad un irto sentiero che
circoscrive la base di una collina sulla cui sommità si ergono il
castello Arabo-Normanno ed i due santuari di S. Filippo e della Madonna
del Carmine. Percorrendo tale sentiero si giunge sulla S.P. 81, per
Mitogio, che si percorre fino al bivio per Castrorao-Gaggi;
- ovest: dal detto bivio percorrendo la S.P. 219, si giunge sul
ponte situato sul fiume Alcantara;
per la provincia di Messina
- nord: con la S.S. 114 che da Messina porta a Catania;
- ovest: con il limite di confine delle due province;
- sud: con lo stesso limite e per un tratto con il mare Ionio;
- est: con la stradella che dal km. 54 della S.S. 114 attraversa le
contrade Iannuzzo e Pietrenere e porta a mare;
2) invaso ed area di pertinenza del bacino del lago di Piana degli
Albanesi, ricadente nei territori comunali di Piana degli Albanesi (PA1) e
di S. Cristina Gela (PA1) per la parte delimitata dalla linea di confine
che parte dalla diga Guadalami, percorrendo verso la direzione nord il
tratto della ex strada ferrata fino ad incontrare la nuova strada
comunale, nella località Chiramita, si innesta nella S.P. 5 (Km. 25,5)
nei pressi della segheria dei marmi, percorrendola fino al Fosso Maganoce
(Km. 28,3) ed innestandosi con la stradella privata dell'Enel fino alla
suddetta diga (punto di partenza) avente un perimetro di Km. 12;
3) invaso idrico Faustina, contrada Faustina del comune di
Castronovo di Sicilia (PA1), per una superficie di ettari 13 circa;
4) località denominata Castellaccio, ricadente nel territorio del
comune di Camastra (AG2) estesa ettari 50 circa per un perimetro di Km.
3,5 così delimitata: partendo dall'incrocio tra il limite territoriale
Camastra-Naro e la strada comunale Campo Sportivo (contrada Balate) si
prosegue per mt. 650 con direzione sud fino ad arrivare all'incrocio con
la strada comunale Baldacchino, si prosegue ancora verso sud per mt. 450
fino ad arrivare all'incrocio con la strada Aria Lunga, quindi si svolta a
sinistra con direzione nord-est, si percorre la stessa per Km. 1,8 fino al
limite nord del predetto confine territoriale coincidente con una
stradella in terra battuta, si imbocca la stessa, si prosegue per mt.
5.000 fino a chiudere al punto di partenza (campo sportivo). Località
Bacino Lago Arancio ricadente nei territori comunali di Sambuca di Sicilia
(AG1), Santa Margherita Belice (AG1) e Sciacca (AG1), delimitato
dall'anello viario che lo circoscrive.
5) zona comprendente le seguenti contrade: Annunziata, Serra Grande
(sotto strada rotabile), Petralia (sopra la strada), Sifone, Calatraversa,
Cuculunazzo, Decima, Scimandra, Soprapetralia, Lumbia, ricadenti nel
territorio del comune di Castelmola (ME2);
6) zona compresa tra Capo S. Alessio, Fondaco Parrino e Mustica,
ricadenti nel territorio del comune di Forza d'Agrò (ME2);
7) contrade San Nicola, Bunazzu e Nasca ricadenti nel territorio del
comune di Villalba (CL1) dal 2 settembre 2000 al 2 novembre 2000 per
motivi di sicurezza pubblica.
Le ripartizioni faunistico-venatorie competenti provvederanno a delimitare
le zone sopra indicate con tabelle indicanti il divieto.
Lungo le principali rotte di migrazione dell'avifauna interessanti il
territorio regionale, la caccia, se non altrimenti preclusa, è vietata
nei valichi montani per una ampiezza complessiva di 1.000 metri coassiali
al valico. Le ripartizioni faunistico-venatorie competenti provvederanno a
dare divulgazione dei valichi montani interessati dalle principali rotte
di migrazione.
Art. 11
Il cacciatore per l'esercizio venatorio deve essere munito - oltre che di
licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per
la responsabilità civile verso terzi e di polizza assicurativa per
infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria con i massimali
previsti dall'art. 17, commi 7 e 8, della legge regionale n. 33/97 -
dell'apposito tesserino rilasciato gratuitamente dalla Regione siciliana
tramite il comune di residenza.
La validità del tesserino rilasciato dalle altre regioni per l'esercizio
della caccia nella Regione siciliana è subordinato al rispetto della
vigente legislazione e del presente calendario venatorio ed in particolare
al numero delle giornate settimanalmente consentite cumulabili ai fini del
conteggio con quelle usufruite in altre regioni.
Il cacciatore deve annotare in modo indelebile negli appositi spazi del
tesserino il giorno di caccia scelto all'inizio dell'attività venatoria
giornaliera. Il cacciatore che va a caccia il lunedì non potrà andarvi
il mercoledì né il giovedì della stessa settimana. In nessun caso il
cacciatore può superare il numero complessivo di tre giornate di caccia
per settimana. La settimana venatoria ha inizio il lunedì. Sul tesserino
il cacciatore deve registrare i capi abbattuti nei modi previsti dall'art.
31, comma 10, della legge regionale n. 33/97.
L'attività venatoria deve essere praticata in via esclusiva nelle forme
previste dalla legge regionale n. 33/97 mediante l'impiego dei mezzi
consentiti dall'art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non
lasciati sul luogo di caccia.
Art. 12
Le norme del presente calendario venatorio valgono anche nelle aziende
faunistico-venatorie, entro i limiti dei rispettivi piani di abbattimento;
nelle aziende agro-venatorie l'abbattimento della selvaggina migratoria,
se previsto nel programma di massima di utilizzo delle specie, è ammesso
secondo le prescrizioni del presente calendario venatorio; in dette
aziende agro-venatorie l'abbattimento della fauna di allevamento immessa
è consentito soltanto durante la stagione venatoria.
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