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LEGGE FINANZIARIA 2001.
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Art. 66
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14. Al fine di favorire la puntuale realizzazione dei
programmi di gestione faunistico-ambientale sul territorio nazionale da
parte delle regioni, degli enti locali e delle altre istituzioni delegate ai
sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, a
decorrere dall’anno 2004 il 50 per cento dell’introito derivante dalla
tassa erariale di cui all’articolo 5 della tariffa annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal
decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, è trasferito alle regioni. Per
la realizzazione degli stessi programmi, in via transitoria, per ciascuno
degli anni 2001, 2002 e 2003, è stanziata la somma di 10 miliardi di lire.
Il Ministro delle finanze provvede alla ripartizione delle risorse
disponibili, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
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