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LEGGE
8 maggio 2001, n. 7.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1997, n.33
REGIONE
SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
L'articolo 4 della legge
regionale 1 settembre 1997, n. 33, a seguito delle disposte modifiche, ha
il seguente testo:
"Controllo della fauna
1. Per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del
suolo e la salvaguardia degli equilibri ambientali, per motivi sanitari,
per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico,
per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, la fauna
selvatica può essere sottoposta ad operazioni ed interventi di controllo
anche nelle zone nelle quali esiste divieto di caccia.
2. Gli interventi di controllo della fauna selvatica sono esercitati dalle
ripartizioni faunistico-venatorie mediante l'utilizzazione di metodi
ecologici in qualsiasi periodo dell'anno. Per gli aspetti sanitari le
ripartizioni si avvalgono dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della
Sicilia, previo parere dell'Osservatorio faunistico siciliano.
3. Qualora l'Istituto di fauna selvatica e il
Comitato regionale faunistico-venatorio verifichino l'inefficacia dei
metodi di cui al comma 2, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le
foreste, previo parere del suddetto Istituto, può autorizzare piani di
cattura o, per imprescindibili esigenze sanitarie, piani di abbattimento
selettivo e, comunque, senza l'uso di veleni.
4. Le operazioni e gli interventi di controllo della fauna selvatica, ivi
compresi quelli di cattura e di abbattimento, sono demandati alle
ripartizioni faunistico-venatorie che vi provvedono a mezzo di proprio
personale, di dipendenti del Corpo delle guardie forestali e di altri
agenti venatori dipendenti da pubbliche amministrazioni. Per
le operazioni di abbattimento il predetto personale deve essere abilitato
all'uso del fucile ai sensi della normativa vigente e munito di licenza
per l'esercizio venatorio.
5. Le ripartizioni faunistico-venatorie possono altresì avvalersi:
a) dei proprietari e dei conduttori dei fondi sui quali si attuano
gli interventi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio;
b) delle guardie volontarie di associazioni venatorie ed
ambientaliste, riconosciute in sede regionale, purché munite di licenza
per l'esercizio venatorio.
6. Nei parchi regionali e nelle riserve naturali il controllo della fauna
selvatica è attuato dalle guardie addette ai parchi o alle riserve e dai
soggetti di cui al comma 4.
7. La fauna abbattuta, se commestibile, è donata in beneficenza ad
orfanotrofi e centri di prima accoglienza".
L'articolo 6 della legge regionale 1 settembre
1997, n. 33, a seguito delle disposte modifiche, ha il seguente testo:
"Centri di recupero
1. La Regione favorisce il soccorso, la detenzione temporanea, il recupero
in ambienti idonei e, ove possibile la successiva liberazione della fauna
selvatica in difficoltà. A tal fine promuove l'istituzione di centri di
recupero, in numero non superiore ad uno per provincia, ad opera di
associazioni riconosciute ai sensi della presente legge in grado di
consentire la reintroduzione, ove possibile, di esemplari sottoposti alla
loro cura in habitat naturali, provvedendo anche mediante convenzione per
l'utilizzazione di beni e strutture pubbliche.
2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentite le
ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio, riconosce i
centri di recupero. Il controllo sui centri di recupero viene esercitato
dalle ripartizioni faunistico-venatorie competenti per terri torio.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è subordinata al rispetto di
apposito disciplinare adottato dall'Assessore regionale per l'agricoltura
e le foreste.
4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge
l'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana istituisce un centro
regionale per il recupero della fauna selvatica. L'Azienda
delle foreste demaniali, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, individua i Centri provinciali di recupero della fauna
selvatica che intende istituire, anche in deroga a quanto previsto al
comma 1 dandone comunicazione alla ripartizione faunistico-venatoria
competente per territorio.
5. I centri di recupero istituiti su tutto il territorio regionale devono
essere dotati di apposite strutture per la riabilitazione della fauna
selvatica; in caso contrario vengono considerati, anche ai sensi
dell'autorizzazione di cui al comma 2, centri di primo soccorso. La
fauna ivi detenuta, dopo le prime cure, deve essere inviata al centro di
recupero della fauna selvatica più vicino purché riconosciuto ai sensi
della presente legge, salvo diversa disposizione del responsabile di tale
centro nei casi meno gravi.
5 bis. Sono riconosciuti i centri di recupero già autorizzati ed operanti
nel territorio regionale da almeno cinque anni, la cui attività deve
essere comunque svolta nel rispetto del disciplinare di cui al comma 3.
6. Per il funzionamento del centro regionale per la fauna selvatica,
l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a
concedere al gestore del centro una sovvenzione annua. Il gestore deve
alla fine di ogni anno presentare relazione dell'attività svolta
all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.".
L'articolo 7 della legge
regionale 1 settembre 1997, n. 33, a seguito delle disposte modifiche, ha
il seguente testo:
"Danni e prevenzione
1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a
corrispondere agli agricoltori e agli allevatori indennizzi, nella misura
del 100 per cento, per i danni non altrimenti risarcibili, arrecati dalla
fauna selvatica, in specie da quella protetta, alla produzione agricola,
al patrimonio zootecnico ed alle opere approntate sui terreni coltivati o
destinati a pascolo nonché su quelli vincolati per le finalità di
protezione, rifugio e riproduzione di cui alla presente legge.
2. La richiesta di indennizzo, dettagliatamente
motivata, è inoltrata entro il termine di sette giorni dalla data
dell'evento dannoso alla Ripartizione faunistico-venatoria competente per
territorio che accerta la sussistenza e la consistenza del danno entro i
successivi trenta giorni.
3. Entro i 90 giorni successivi alla richiesta di cui al comma 2, le
ripartizioni faunistico-venatorie provvedono in merito all'accoglimento o
al rigetto della medesima.
4. Gli interventi per la prevenzione dei danni sono effettuati dalla
ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio entro sessanta
giorni dalla richiesta o comunque dal momento in cui il proprietario o il
conduttore del fondo hanno manifestato il loro consenso scritto e sono
finalizzati esclusivamente all'allontanamento della fauna che arreca
danni.".
L'articolo 8 della legge
regionale 1 settembre 1997, n. 33, a seguito delle disposte modifiche, ha
il seguente testo:
"Ripartizioni faunistico-venatorie
Le ripartizioni faunistico-venatorie sono organi decentrati
dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, con sede in
ciascun capoluogo di provincia e con competenza territoriale provinciale.
2. Sono compiti delle ripartizioni faunistico-venatorie:
a) predisporre ed attuare:
1) iniziative per la pianificazione del territorio di rispettiva
competenza, individuandone la destinazione differenziata ai sensi della
presente legge;
2) programmi faunistici articolati per comprensori omo genei;
3) piani e iniziative di miglioramento ambientale volti a favorire la
riproduzione naturale della fauna selvatica;
b) provvedere al ripopolamento ed al controllo della fauna;
c) individuare, sentiti i comuni interessati, le zone ed i periodi
da destinare all'allenamento, all'addestramento e alle gare dei cani da
ferma, da cerca e da seguita, nonché le zone idonee per le sole gare su
selvaggina naturale destinate esclusivamente ai cani da ferma;
d) istruire le istanze per la costituzione di aziende
agro-venatorie e faunistico-venatorie;
e) esprimere parere all'Assessore regionale per l'agricoltura e le
foreste sulla sussistenza dei requisiti dei centri privati di produzione
di selvaggina e di allevamenti a scopo amatoriale ed ornamentale;
f) controllare i centri per il recupero della fauna selvatica di
cui all'articolo 6;
g) curare l'anagrafe dei cacciatori residenti nell'ambito della
circoscrizione territoriale di competenza, avvalendosi anche dei comuni;
h) coordinare l'attività di vigilanza volontaria delle
associazioni venatorie e ambientaliste, disponendo particolari servizi
oltre a quelli liberi di istituto;
i) svolgere attività di studio e propaganda per la tutela della
fauna selvatica e degli equilibri naturali e biologici, anche attraverso
la realizzazione di iniziative divulgative, nonché diffondere le norme
che regolano l'esercizio delle attività venatorie e cinologiche, con
particolare riferimento agli obblighi derivanti dal calendario venatorio;
l)
...............................................;
m) formulare proposte per l'istituzione, il mantenimento o la
revoca delle oasi di protezione e rifugio della fauna e delle zone di
ripopolamento e cattura, in conformità a quanto previsto,
rispettivamente, dagli articoli 45 e 46, o di aree di interesse faunistico
meritevoli di particolare protezione;
n) individuare entro il 28 febbraio di ogni anno, d'intesa con
l'Azienda delle foreste demaniali e, tenuto conto delle proposte di cui
all'articolo 11, comma 2, lettera c), le zone del demanio forestale
ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, ove
è consentito l'esercizio venatorio, dandone comunicazione all'Assessore
regionale per l'agricoltura e le foreste entro il successivo 30 marzo di
ogni anno per la formulazione del calendario venatorio.
o) curare la statistica delle presenze faunistiche e del prelievo
venatorio, anche attraverso il rilevamento dei dati riportati nei
tesserini regionali di caccia restituiti dai cacciatori;
p) inoltrare, entro il 30 marzo di ogni anno, le notizie e le
proposte utili alla formulazione del calendario venatorio, ivi compresa
l'individuazione dei territori comunali nei quali consentire l'uso del
furetto, tenendo conto delle eventuali indicazioni dei comuni interessati;
q) procedere alla concessione, alla liquidazione e al pagamento
delle somme e dei contributi concernenti gli interventi nel settore
faunistico-venatorio e cinologico di cui alla presente legge, inclusi
quelli deliberati dai comitati di gestione degli ambiti territoriali di
caccia, per progetti comportanti una spesa non superiore a lire 250
milioni. Per importi superiori provvede l'Assessore regionale per
l'agricoltura e le foreste;
r) fornire attività di supporto tecnico-amministrativo agli organi
degli ambiti territoriali di caccia;
s) deliberare, previo parere dei comitati di gestione degli ambiti
territoriali di caccia sulle istanze dei cacciatori relative alla scelta
degli ambiti territoriali di caccia diversi da quello di residenza ai
sensi dell'articolo 22, comma 5, lettera b), nonché sulle richieste dei
cacciatori relative all'esercizio dell'attività venatoria all'interno
delle aziende faunistico-venatorie;
t) svolgere i compiti, le attività e gli interventi ad esse
demandati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste per il
raggiungimento degli obiettivi della presente legge, ivi compresa la
tabellazione delle zone sottratte all'esercizio venatorio che non sia a
carico di altri soggetti.
3. Ai compiti di cui alle lettere a), b), c), h),
i), m), n), o) e, p) del comma 2 le ripartizioni faunistico-venatorie
provvedono previa acquisizione del parere del competente comitato di
gestione degli ambiti territoriali di caccia. Nelle more della
costituzione dei comitati di gestione, le ripartizioni
faunistico-venatorie provvedono ad acquisire il parere dei rappresentanti
delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste presenti nella
provincia, in quanto soggetti portatori di interessi diffusi in materia
ambientale.".
L'articolo 12 della legge
regionale 1 settembre 1997, n. 33, a seguito della disposta modifica, ha
il seguente testo:
"Comitato regionale faunistico-venatorio
1. Il Comitato regionale faunistico-venatorio è organo tecnico-consultivo
dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste per
l'applicazione della legislazione in materia di tutela della fauna
selvatica e di prelievo venatorio.
2. Il Comitato regionale faunistico-venatorio è presieduto dall'Assessore
regionale per l'agricoltura e le foreste; la presidenza può essere
delegata al direttore regionale preposto alla direzione degli interventi
strutturali dell'Assessorato medesimo.
3. Il Comitato regionale faunistico-venatorio è composto:
a) dal dirigente coordinatore del gruppo competente della direzione
degli interventi strutturali dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e
le foreste, da un dirigente tecnico e da un dirigente amministrativo, uno
dei quali ultimi svolge la funzione di segretario;
b) da un dirigente tecnico della direzione regionale delle fo
reste;
c) da tre esperti universitari nelle seguenti discipline: biologia
e conservazione della fauna selvatica; tutela dell'ambiente e
conservazione degli ecosistemi; problemi agro-forestali ed economia e
politica agraria, nominati su terne di nominativi segnalate dai rettori
delle università siciliane;
d) da un rappresentante di ciascuna associazione venatoria
riconosciuta in ambito regionale e designato dalla stessa;
e) da un rappresentante per ogni associazione ambientalista
riconosciuta ai sensi della presente legge;
f) da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali
operanti in agricoltura e presenti nel Consiglio regionale
dell'agricoltura, di cui all'articolo 35 della legge regionale 25 marzo
1986, n. 13, designato dalle medesime;
g) da un rappresentante dell'Ente nazionale della cinofilia
italiano, esperto nel settore venatorio, designato dallo stesso, e da un
esperto ornitologo segnalato dalla Federazione ornicoltori italiani;
h) dal direttore dell'Istituto sperimentale zootecnico;
i) dal direttore o da un suo delegato dell'Istituto zooprofilattico
siciliano;
l) da un rappresentante degli allevatori di selvaggina segnalato
dalle associazioni riconosciute.
4. Le designazioni devono pervenire all'Assessore per l'agricoltura e le
foreste entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali si provvede
alla nomina anche in mancanza delle designazioni.
5. Le sedute del Comitato sono valide in prima convocazione con
l'intervento della metà più uno dei componenti in carica ed in seconda
convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi; in
caso di parità prevale il voto del presidente.
6. Ai componenti del Comitato, per la partecipazione alle sedute,
competono il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione.
7. Il Comitato dura in carica per un triennio e i suoi componenti, salvo
quelli presenti in ragione della carica, possono essere confermati per una
sola volta.
8. Il Presidente può invitare alle riunioni del Comitato esperti nelle
materie inerenti agli argomenti posti all'ordine del giorno, con funzioni
esclusivamente consultive.
9. Le funzioni di segreteria del comitato sono assicurate dal gruppo
competente dell'Assessorato regionale per l'agricoltura e le foreste.".
L'articolo 13 della legge
regionale 1 settembre 1997, n. 33, a seguito della disposta modifica, ha
il seguente testo:
"Compiti del Comitato regionale faunistico-venatorio
1. Il Comitato regionale faunistico-venatorio esprime il proprio
parere sulle questioni ad esso sottoposte dall'Assessore regionale per
l'agricoltura e le foreste ed in particolare su:
a) gli indirizzi generali per l'esercizio delle singole attività
di pianificazione faunistico-venatoria e i programmi di cui all'arti colo
8, comma 2, lettera a);
b) il calendario venatorio regionale;
c) gli indirizzi, le finalità e le modalità riguardanti
l'organizzazione e l'attuazione di fiere e di manifestazioni
faunistico-venatorie e cinotecniche in sede regionale, anche se a
carattere nazionale ed internazionale;
d) i criteri riguardanti la costituzione di aziende
faunistico-venatorie, di aziende agro-venatorie, nonché di centri di
produzione di selvaggina;
e) i criteri e gli indirizzi generali riguardanti l'attività degli
ambiti territoriali di caccia;
f) i criteri e gli requisiti e le condizioni necessari perché
possa essere consentito l'esercizio venatorio in particolari zone del
demanio forestale;
g) i criteri, le condizioni e i requisiti necessari per
l'istituzione, il mantenimento e la revoca di oasi e di zone di
ripopolamento e cattura, individuando in quest'ultimo caso un'area di
rifugio all'interno del territorio della zona di ripopolamento e cattura
da mantenere sottratta all'esercizio venatorio anche dopo la revoca, per
non più di un ulteriore biennio;
h) i criteri e le modalità di gestione dei territori interdetti
alla libera caccia;
i) i criteri, l'istituzione ed il funzionamento dello schedario
generale dei titolari di licenza di caccia nonché di quanti violino la
legislazione in materia faunistico-venatoria, anche ai fini
dell'accertamento della recidività;
l) i criteri per il rilevamento periodico dei dati statistici
relativi al prelievo venatorio della fauna selvatica;
m) i criteri, le condizioni e i requisiti necessari in particolari
aree di interesse faunistico-venatorio perché venga istituito il divieto
di caccia, anche temporaneo, per specifiche e rilevanti esigenze locali;
n) i criteri su cui devono uniformarsi i programmi di propaganda di
cui all'articolo 8, comma 2, lettera i);
o) i criteri, le condizioni generali da determinarsi con
provvedimento dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste per
la concessione degli aiuti di cui agli articoli 36 e 40, delle
assegnazioni di cui all'articolo 22, comma 8, nonché dei contributi di
cui all'articolo 23, comma 4, lettera c). I componenti designati dagli
enti e dagli organismi rispettivamente interessati agli aiuti devono
astenersi;
p) gli interventi di controllo della fauna
selvatica.
2. Il Comitato regionale faunistico-venatorio può proporre
l'adozione di provvedimenti nelle materie di cui alla presente legge,
nonché la realizzazione di studi, ricerche ed indagini anche sperimentali
finalizzati a migliorare l'intervento per la protezione della fauna
selvatica, da affidare alle ripartizioni faunistico-venatorie in
collaborazione con gli istituti universitari specializzati".
L'articolo 17 della legge
regionale 1 settembre 1997, n. 33, a seguito della disposta modifica è il
seguente:
"Esercizio dell'attività venatoria
1. L'esercizio venatorio può essere praticato in via esclusiva nelle
forme consentite dalla presente legge.
2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o
alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi consentiti
dall'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
3. E' considerato inoltre esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi,
con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna
selvatica o in attesa della medesima per abbatterla.
4. Qualunque modo di abbattimento o cattura diverso da quelli di cui al
comma 2 è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o forza
maggiore.
5. La fauna abbattuta durante l'esercizio venatorio praticato in conformità
alle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha
cacciata.
6. Nei centri privati di riproduzione di fauna
selvatica allo stato naturale organizzati in forma di azienda agricola di
cui all'arti colo 38, commi 1, 6 e 8, ove è vietato l'esercizio
dell'attività venatoria, è consentito il prelievo di animali vivi
allevati, appartenenti a specie cacciabili, da parte del titolare
dell'impresa agricola, di dipendenti della medesima e di persone
nominativamente indicate.
7. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il
diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile
per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile
verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività
venatoria, con massimali di lire 1.000 milioni per ogni sinistro, di cui
lire 750 milioni per ogni persona danneggiata e lire 250 milioni per danni
ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni
correlata all'esercizio della attività venatoria, con massimale di lire
100 milioni per morte o per invalidità permanente.
8. I massimali di cui al comma 7 vengono aggiornati ogni quattro
anni secondo quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 12 della legge 11
febbraio 1992, n. 157.
9. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è necessario il
possesso del tesserino regionale.
10. In caso di sinistro trova applicazione l'articolo 12, comma 10, della
legge 11 febbraio 1992, n. 157".
L'articolo 18 della legge
regionale 1 settembre 1997, n. 33, a seguito della disposta modifiche, ha
il seguente testo:
"Calendario venatorio
1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il
Comitato regionale faunistico-venatorio ed acquisito
il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, emana,
entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, il calendario venatorio
regionale relativo all'intera annata venatoria, per i periodi e le specie
previste dall'articolo 19, con l'indicazione del numero massimo,
complessivo e distinto per ognuna delle diverse specie, dei capi da
abbattere per ciascuna delle giornate di caccia. L'annata venatoria
decorre dal 15 giugno di ogni anno e termina il 14 giugno dell'anno
successivo.
2. Alle disposizioni del calendario venatorio, con le deroghe e le
prescrizioni che l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste
ritiene di operare, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio,
sono sottoposte anche le zone del territorio regionale nelle quali sono
istituite le aziende faunistico-venatorie e le aziende agro-venatorie.
3. In sede di emissione del calendario venatorio l'Assessore regionale per
l'agricoltura e le foreste regolamenta l'uso del furetto munito di
museruola.
4. Con le stesse procedure di adozione del calendario venatorio,
l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato
regionale faunistico-venatorio, può vietare la caccia o ridurne i periodi
per alcune località e per determinate specie di selvaggina, pur se
incluse fra quelle indicate dall'articolo 2, comma 2, per motivate ragioni
connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari
condizioni ambientali, paesaggistiche, naturalistiche, stagionali o
climatiche o per malattie o per altre calamità.
5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere
superiore a tre. L'esercizio venatorio è consentito nei giorni di sabato
e domenica e, a scelta del cacciatore, di lunedì, di mercoledì, o di
giovedì.
6. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al
tramonto.
7. La caccia di selezione al cinghiale è consentita fino ad un'ora dopo
il tramonto.
8. Il calendario venatorio è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione".
L'articolo 19 della legge
regionale 1 settembre 1997, n. 33, a seguito delle disposte modifiche, ha
il seguente testo:
"Periodi di attività venatoria
1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con le
procedure di cui al comma 1 dell'articolo 18 determina le date di apertura
e di chiusura dell'attività venatoria, nel rispetto dell'arco temporale
compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 di gennaio dell'anno
successivo. Le giornate di caccia previste complessivamente per ciascuna
specie non possono in ogni caso superare il numero complessivo di giornate
stabilito dal comma 1 dell'arti colo 18 della legge 11 febbraio 1992, n.
157. Sul territorio regionale, l'attività venatoria è consentita per le
seguenti specie e per i periodi sotto indicati:
a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31
dicembre:
- quaglia (Coturnix coturnix);
- tortora (Streptopeia turtur);
- merlo (Turdus merula);
- allodola (Alauda arvensis);
- coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);
b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31
gennaio:
- cesena (Turdus pilaris);
- tordo bottaccio (Turdus philomelos);
- tordo sassello (Turdus iliacus);
- germano reale (Anas platyrhynchos);
- folaga (Fulica atra);
- gallinella d'acqua (Gallinula chloropus);
- alzavola (Anas crecca);
- canapiglia (Anas strepera);
- porciglione (Rallus acquaticus);
- fischione (Anas penelope);
- codone (Anas acuta);
- mestolone (Anas clypeata);
- moriglione (Aythya ferina);
- moretta (Aythya fuiligula);
- beccaccino (Gallinago gallinago);
- colombaccio (Columba palumbus);
- combattente (Philomachus pugnax);
- beccaccia (Scolopax rusticola);
- pavoncella (Vanellus vanellus);
- ghiandaia (Garrulus glandarius);
- gazza (Pica pica);
- volpe (Vulpes vulpes);
- fagiano (Phasianus colchicus) solo nelle aziende
faunistico-venatorie e, nei periodi consentiti per le rispettive attività,
nelle aziende agro-venatorie e in occasione delle gare per cani da ferma e
da cerca con abbattimento;
c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30
novembre: "coturnice siciliana" (Alectoris graeca Whitakeri). Il
prelievo della coturnice siciliana (alectoris graeca witakeri) è
consentito previa predisposizione di piani di abbattimento per distretti,
all'interno dei singoli ambiti territoriali di caccia, subordinati e
commisurati ai censimenti in modo da non compromettere la conservazione
della specie a livello locale;
d) specie cacciabili dal 1° novembre al 31 gennaio:
"cinghiale (Sus scropha)".
1. bis. I termini di cui al comma 1, lettere a), b) e c), possono essere
modificati per determinate specie in relazione a situazioni ambientali,
biologiche, climatiche e metereologiche delle diverse realtà
territoriali. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste
autorizza tali modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la
fauna selvatica; i termini devono essere comunque contenuti tra il 1°
settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale
massimo indicato al comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992,
n. 157.
2. Per le stagioni venatorie successive a quella del 1997/1998 la caccia
alla coturnice siciliana è subordinata al censimento di consistenza della
specie.
3. Non è consentita la caccia di appostamento alla beccaccia e al
beccaccino.
4. Nell'ambito della Regione si applicano provvedimenti che il Presidente
del Consiglio dei Ministri emana per definire nuovi elenchi e per adottare
variazioni degli elenchi delle specie cacciabili ai sensi dell'articolo
18, comma 3 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Nel caso di mancato
rispetto dei termini ivi previsti, alla definizione degli elenchi provvede
con proprio decreto il Presidente della Regione entro i successivi
sessanta giorni".
L'articolo 22 della legge
regionale 1 settembre 1997, n.33, a seguito delle disposte modifiche, ha
il seguente testo:
"Ambiti territoriali di caccia
1. Gli ambiti territoriali di caccia (ATC) sono unità territoriali di
gestione e di prelievo venatorio programmato e commisurato alle risorse
faunistiche; corrispondono a zone del territorio agro-silvo-pastorale tra
loro possibilmente omogenee e sono
destinati alla fruizione faunistico-venatoria dei cacciatori ai quali è
stato dato diritto di accesso.
2. Le zone costituite in ambiti territoriali di
caccia hanno dimensione sub-provinciale; sono delimitate, ove possibile,
da confini naturali e sono individuate dal Piano faunistico regionale.
Possono essere costituiti ambiti territoriali di caccia composti da
porzioni di territorio appartenenti a più province.
3. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste verifica e rende
pubblico con proprio decreto e con periodicità quinquennale, sulla base
di dati censuari, l'indice medio di densità venatoria regionale definendo
sulla base di questo l'indice massimo per ogni ambito territoriale di
caccia, in relazione alle condizioni ambientali ed alle caratteristiche di
omogeneità venatoria tra tutti gli ambiti territoriali di caccia della
Regione e ricorrendo inoltre alla riorganizzazione dell'estensione
dell'ambito territoriale di caccia al fine di garantire parità di
condizioni nell'esercizio venatorio presso vari ambiti.
4. L'indice medio regionale di densità venatoria è costituito dal
rapporto fra il numero dei cacciatori residenti in Sicilia ed il
territorio agro-silvo-pastorale regionale.
5. Per il funzionamento degli ambiti territoriali di caccia si
osservano le seguenti disposizioni:
a) Il cacciatore ha diritto di accesso
nell'ambito territoriale di caccia in cui ricade il comune di residenza;
ha altresì accesso ad altri tre ambiti della Regione, secondo il criterio
cronologico di presentazione delle relative istanze nel caso in cui non
sia raggiunta in essi la densità massima di cui al comma 3; a parità
cronologica, hanno la preferenza nell'ordine i parenti fino al secondo
grado, i cacciatori residenti in ambiti territoriali contigui appartenenti
alla stessa provincia, i cacciatori residenti in ambiti territoriali
contigui appartenenti ad altre province. L'Assessore regionale per
l'agricoltura e le foreste in sede di emanazione del calendario venatorio
può consentire, ai cacciatori residenti nella Regione, l'effettuazione,
nell'arco della stagione venatoria, con una partecipazione economica di
lire 10.000 ad ambito, di un numero di giornate di caccia variabile tra i
venti e i trenta destinate alla sola selvaggina migratoria, limitatamente
a due ambiti territoriali di caccia della Regione, come stabilito dal
calendario venatorio.
b) entro il 31 dicembre di ciascun anno, il cacciatore inoltra istanza
alle ripartizioni faunistico-venatorie operanti nelle province in cui
ricadono gli ambiti territoriali di caccia prescelti oltre quello di
residenza in cui intende esercitare l'attività venatoria; entro quindici
giorni dalla chiusura dell'esercizio venatorio le ripartizioni comunicano
al competente Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste i
dati utili a determinare gli indici di densità massima di cui al comma 3
per l'anno successivo. Entro il 30 aprile l'Assessorato regionale
dell'agricoltura e delle foreste rende noto, per le successive
determinazioni delle ripartizioni faunistico-venatorie, il numero massimo
dei cacciatori ammissibile in ciascun ambito territoriale di caccia oltre
ai residenti, prevedendo una riserva del 10 per cento a favore dei
cacciatori provenienti da altre regioni nel rispetto del principio di
reciprocità. Le ripartizioni faunistico-venatorie provvedono a
trasmettere per la pubblicazione, ai comuni della propria provincia, gli
elenchi nominativi di ammissione negli ambiti territoriali di caccia
prescelti, oltre quello di residenza. Il comune di residenza riporta nel
tesserino regionale gli ambiti territoriali di caccia di ammissione
dandone comunicazione alle competenti ripartizioni faunistico-venatorie.
Al cacciatore che presenta domanda di ammissione per più di tre ambiti
viene assegnato esclusivamente l'ambito territoriale di caccia di
residenza.
c) gli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia hanno
la facoltà di proporre l'ammissione nei rispettivi territori di un numero
di cacciatori superiore a quello fissato dall'indice massimo di densità
venatoria, con delibera motivata e previo accertamento e valutazione di
incremento della popolazione faunistica;
d) il cacciatore di altra regione viene ammesso dall'Assessorato
regionale per l'agricoltura e le foreste in uno degli ambiti territoriali
di caccia secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze. Nel
caso di ammissione deve pagare la tassa di concessione regionale.
6. Per i cacciatori provenienti da altra regione si applica il principio
della reciprocità, in base al quale non è consentito l'accesso in un
ambito territoriale di caccia della Sicilia, qualora nella regione di
residenza non sia consentito l'accesso in ambiti territoriali di caccia a
cacciatori provenienti dalla Regione Siciliana.
7. ..............
8. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su proposta delle
ripartizioni faunistico-venatorie, sentito il Comitato regionale
faunistico venatorio, sulla base dei programmi di gestione presentati
dagli ambiti territoriali di caccia, assegna le risorse finanziarie per
l'attuazione dei programmi medesimi.
9. Il cacciatore che consegue la licenza di caccia
nel corso della stagione venatoria, su richiesta, viene iscritto negli
ambiti territoriali di caccia scelti e assegnati al cacciatore che lo
accompagna nei dodici mesi successivi."
L'articolo 29 della legge regionale 1 settembre
1997, n.33, a seguito della disposta modifica, ha il seguente testo:
"Commissione di esami di abilitazione all'esercizio
venatorio
1. L'abilitazione all'esercizio venatorio viene conseguita a seguito di
apposito esame sostenuto innanzi ad una commissione istituita presso ogni
ripartizione faunistico-venatoria e nominata con decreto dell'Assessore
regionale per l'agricoltura e le foreste.
2. La commissione è composta da:
a) il dirigente preposto alla ripartizione faunistico-venatoria con
funzioni di presidente;
b) sei membri effettivi e sei supplenti, esperti nelle materie di
cui all'articolo 28, comma 3, nominati dall'Assessore regionale per
l'agricoltura e le foreste garantendo in essa la
presenza paritaria di componenti designati dalle associazioni venatorie,
agricole ed ambientaliste. Almeno uno dei componenti effettivi
deve essere laureato in scienze biologiche o in scienze naturali ed
esperto in vertebrati omeotermi.
3. Svolge le funzioni di segretario un dipendente in servizio presso la
ripartizione faunistico-venatoria, scelto dal dirigente preposto.
4. In caso di assenza o di impedimenti, il presidente della commissione può
essere sostituito da un suo delegato.
4 bis. La commissione è validamente costituita in presenza di almeno
cinque componenti, oltre il presidente.
5. Per il funzionamento della commissione si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 12, comma 6, anche ai
fini del pagamento del gettone di presenza.
6. Previo parere del Comitato regionale faunistico-venatorio, l'Assessore
regionale per l'agricoltura e le foreste può integrare l'elenco delle
materie di cui all'articolo 28, comma 3, con apposito decreto da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
7. Lo svolgimento degli esami è pubblico e a tal fine il calendario delle
sedute di esami sarà affisso presso le sedi delle ripartizioni
faunistico-venatorie a cura delle medesime, almeno quindici giorni prima
dell'inizio degli esami."
L'articolo 30 della legge regionale 1 settembre
1997, n.33, a seguito della disposta modifica, ha il seguente testo:
"Tasse di concessione regionale
1. Ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e
successive modificazioni, per il conseguimento delle finalità della
presente legge, è istituita la tassa di concessione regionale, per il
rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio, il cui importo è
fissato nella misura annua del 50 per cento della tassa di concessione
governativa nazionale per l'ambito territoriale di caccia di residenza. L'importo
della tassa di concessione regionale aumenta del 17 per cento per ogni
ambito territoriale di caccia prescelto oltre quello di residenza.
2. La tassa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti
l'attività venatoria esclusivamente all'estero.
3. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia,
la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di rinnovo non è
dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.
4. I centri privati di riproduzione della fauna selvatica, le aziende
faunistico-venatorie e le aziende agro-venatorie sono soggette a tasse
regionali, nella misura di lire 20.000 l'ettaro per i centri di produzione
di fauna selvatica, di lire 25.000 ad ettaro per le aziende
faunistico-venatorie, di lire 10.000 ad ettaro per le aziende
agro-venatorie. Per i centri privati di produzione di fauna selvatica e
per le aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie che ricadono nei
territori di cui alle leggi 3 dicembre 1971, n. 1102 e 25 luglio 1952, n.
991 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alla direttiva del
Consiglio del 28 febbraio 1984, n. 84/167/CEE, le relative tasse sono
ridotte del 50 per cento."
L'articolo 31 della legge regionale 1 settembre
1997, n.33, a seguito della disposta modifica, ha il seguente testo:
"Tesserino regionale
1. Coloro che praticano l'esercizio venatorio debbono essere muniti
di tesserino regionale.
2. Il tesserino regionale è stampato annualmente dall'Assessorato
regionale dell'agricoltura e delle foreste e viene consegnato dal comune
di residenza ai titolari di licenza di porto d'armi per uso caccia che
risultino in regola con il pagamento della tassa di concessione regionale.
3 Il rilascio del tesserino è gratuito.
4. Il tesserino deve indicare le specifiche norme inerenti il calendario
venatorio e gli ambiti territoriali di caccia dove è consentita l'attività
venatoria.
5. La validità del tesserino rilasciato dalle altre Regioni, per
l'esercizio della caccia nel territorio della Regione Siciliana, è
subordinata al rispetto del calendario venatorio vigente in Sicilia ed in
particolare al numero delle giornate settimanalmente consentite cumulabili
ai fini del conteggio con quelle usufruite in altre Regioni.
6. Al momento di ritirare il tesserino, il cacciatore deve dichiarare per
iscritto che non ne possiede altri. Deve inoltre restituire il tesserino
relativo all'anno precedente entro i sessanta giorni successivi alla
chiusura della stagione venatoria cui essa si riferisce, inoltrandolo,
anche per il tramite delle associazioni venatorie riconosciute, al comune
di residenza che ha l'obbligo di inviarlo, entro 15 giorni dalla suddetta
scadenza, alla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio
per eventuali controlli o per rilevamenti statistici.
7. Presso ogni comune è istituito un apposito schedario dei tesserini
rilasciati, da trasmettere annualmente alla ripartizione
faunistico-venatoria competente.
8. Il cacciatore deve indicare in modo indelebile negli appositi spazi del
tesserino il giorno di caccia scelto all'inizio dell'attività venatoria
giornaliera.
9. In apposito spazio del tesserino devono potersi individuare le giornate
scelte dal cacciatore per l'esercizio venatorio in ambito territoriale
diverso da quello di appartenenza.
10. I capi di selvaggina stanziale abbattuti
debbono essere registrati sul tesserino subito dopo l'abbattimento mentre
i capi di selvaggina migratoria abbattuti debbono essere registrati alla
fine della battuta di caccia."
L'articolo 32 della legge regionale 1 settembre
1997, n.33, a seguito delle disposte modifiche, ha il seguente testo:
"Sanzioni
1. Al cacciatore che eserciti la caccia senza essere in possesso del
tesserino prescritto dall'articolo 31 si applica la sanzione
amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000.
2. Per la mancata esibizione della licenza, della polizza
assicurativa e del tesserino, legittimamente richiesti, si applica la
sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000. In caso di
successiva esibizione nel termine di otto giorni dalla verbalizzazione e
accertamento della loro regolarità, è consentita l'applicazione della
sanzione minima.
3. La mancata annotazione sul tesserino dei dati prescritti dalla presente
legge e dal calendario venatorio comporta l'applicazione della sanzione
amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000.
4. Il cacciatore che sia in possesso di più di un tesserino viene punito
con la sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 e con la
sospensione del tesserino stesso per un periodo di mesi due, in aggiunta
alle eventuali sanzioni penali previste dalla vigente legislazione.
5. Per le infrazioni alle norme di cui agli articoli 18 e 19 della
presente legge, si applica la sanzione amministrativa da lire 400.000 a
lire 2.400.000 e si procede al ritiro del tesserino regionale di caccia
per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore alla durata della
stagione venatoria.
6. Se la violazione è nuovamente commessa nella medesima stagione
venatoria o in quella immediatamente successiva le sanzioni amministrative
previste dai commi precedenti sono raddoppiate e si procede al ritiro del
tesserino regionale per un periodo non inferiore a sei mesi.
7. Nei casi di violazioni ai divieti di cui alla presente legge, ove
non diversamente previsto dalla medesima, si applicano le corrispondenti
sanzioni previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157.
8. Per tutti i divieti per i quali non sono previste sanzioni
pecuniarie nella presente legge o nella legge 11 febbraio 1992, n. 157, si
applica la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000.
9. Al cacciatore che non consegna agli uffici
competenti il proprio tesserino venatorio entro i sessanta giorni
successivi alla conclusione della stagione venatoria si applica una
sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000.
9.bis. Chiunque esercita l'allenamento o
l'addestramento di cani da caccia di qualsiasi razza, in difformità a
quanto disposto dai commi 5 e 6 dell'articolo 41, viene punito con la
sanzione amministrativa da lire 50.000 a 300.000 ed è responsabile dei
danni eventualmente causati dagli animali.
10. Le sanzioni vengono irrogate dalle ripartizioni faunistico-venatorie
competenti per territorio."
L'articolo 35 della legge regionale 1 settembre
1997, n.33, a seguito della disposta modifica, ha il seguente testo:
"Federazione siciliana della caccia
1. La Federazione siciliana della caccia, costituita con l'articolo 1
della legge regionale 14 luglio 1950, n. 56, perde la personalità
giuridica di diritto pubblico e mantiene il carattere di associazione
venatoria riconosciuta, per le finalità di cui all'articolo 34. Assumono,
altresì, il carattere di associazione venatoria riconosciuta la
Federazione italiana della caccia, l'Unione nazionale Enalcaccia pesca e
tiro, l'ARCI-Caccia, l'Associazione nazionale Libera caccia,
l'Associazione CPAS (Caccia Pesca Ambiente e Sport), l'Associazione
siciliana caccia e natura e Associazione nazionale dei
migratoristi italiani per la conservazione dell'ambiente naturale - ANUU"
L'articolo 43 della legge regionale 1 settembre
1997, n.33, a seguito della disposta modifica, ha il seguente testo:
"Attestato di idoneità per la vigilanza venatoria ed
ambientalista
1. Ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n.
157, le strutture regionali e provinciali delle associazioni venatorie,
agricole, e ambientaliste presenti nel Comitato regionale
faunistico-venatorio possono presentare alle ripartizioni
faunistico-venatorie competenti per territorio domanda per
l'organizzazione di corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie
per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio,
sulla tutela dell'ambiente e della fauna, sulla pesca nelle acque interne
e sulla salvaguardia delle colture agricole e delle attività zootecniche.
2. La domanda è corredata dal programma indicante anche il numero delle
lezioni teoriche e pratiche e dalla designazione del direttore
responsabile del corso.
3. La ripartizione faunistico-venatoria competente, entro 30 giorni dalla
richiesta, approva il programma ed autorizza il corso. Il termine di 30
giorni è sospeso ove la ripartizione chieda modifiche o integrazioni del
programma.
4. L'attestato di idoneità previsto dall'articolo 27, comma 4, della
legge febbraio 1992, n. 157, è rilasciato dall'Assessore regionale per
l'agricoltura e le foreste, previo accertamento del rispetto delle
condizioni e delle norme contenute nel presente articolo, ivi compreso il
superamento dell'esame conclusivo del corso di preparazione.
5. Competenti ad accertare l'idoneità degli aspiranti alla qualifica di
guardia volontaria sono le commissioni di esami di abilitazione all'esame
dell'esercizio venatorio, integrate da un rappresentante segnalato
dall'associazione organizzatrice del corso e da un dirigente tecnico del
Corpo forestale della Regione o da altro
dirigente tecnico delegato dall'ispettore ripartimentare delle foreste
competente per territorio.
6. Le ripartizioni faunistico-venatorie promuovono ed organizzano corsi di
aggiornamento per le guardie volontarie delle associazioni venatorie
ambientaliste."
L'articolo 44 della legge regionale 1 settembre
1997, n.33, a seguito della disposta modifica, ha il seguente testo:
"Vigilanza venatoria ed ambientalista
1. La vigilanza venatoria è esercitata secondo le norme di cui
all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, con le integrazioni
di cui ai commi successivi.
2. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata ai
dirigenti tecnici forestali e ai sottufficiali e guardie del Corpo
forestale della Regione siciliana, al personale delle ripartizioni
faunistico-venatorie, alle guardie addette ai parchi regionali, agli
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie dei servizi
istituiti dalle province regionali, anche tramite società miste, alle
guardie giurate comunali forestali e campestri ed alle guardie volontarie
delle associazioni venatorie ed ambientaliste riconosciute in sede
regionale agli effetti della presente legge.
3. Le guardie volontarie di cui al comma 1 ferme restando le disposizioni
di cui al comma 1 dell'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157
svolgono altresì attività di vigilanza, oltre che venatoria, di
antincendio, di guardiapesca sulle acque interne. Ai fini
dell'applicazione del presente comma le associazioni interessate dovranno
adeguare i propri statuti.
4. Alle guardie volontarie venatorie ed ambientaliste è vietata l'attività
venatoria durante l'esercizio delle loro funzioni. Ai trasgressori saranno
revocate in via definitiva e permanente le funzioni previste dal presente
articolo.
5. I cittadini in possesso, a norma del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia
volontaria venatoria ed ambientalista, alla data di entrata in vigore
della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità
limitatamente alla vigilanza venatoria."
Art. 20.
Disposizioni sui Parchi
1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, l'Assessore regionale per il territorio e
l'ambiente, d'intesa con l'Ente Parco competente per territorio, individua
con proprio decreto, per ciascuno dei Parchi regionali, le zone contigue.
Nelle aree contigue così delimitate si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
L'articolo 77 della legge regionale 6 aprile
1996, n. 16, recante: "Riordino della legislazione in materia
forestale e di tutela della vegatazione", a seguito della disposta
modifica, è il seguente:
"Equiparazioni tra Corpo forestale della Regione e Corpo
forestale dello Stato ai fini dell'attribuzione dell'indennità mensile
pensionabile
1. Fino al riordino della legislazione di cui all'articolo 76, ai
fini dell'attribuzione dell'indennità mensile pensionabile di cui
all'arti colo 42 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 e
all'articolo 7 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11, vengono
fissate le seguenti equiparazioni con le analoghe qualifiche del Corpo
forestale dello Stato al 1 settembre 1995:
| Corpo forestale R.S. |
Anni di servizio |
Corpo forestale dello Stato |
| Guardia |
Iniziale |
Agente |
| Guardia scelta |
5 |
Agente scelto |
| Guardia scelta |
7 |
Assistente |
| Guardia scelta |
12 |
Assistente-capo |
| Guardia scelta |
16 |
Vice-sovrintendente |
| Guardia scelta |
20 |
Sovrintendente |
| Giardia scelta |
25 |
Sovrintendente capo |
| Brigadiere |
Iniziale |
Vice-ispettore |
| Maresciallo |
5 |
Ispettore |
| Maresciallo |
7 |
Ispettore capo |
| Maresciallo |
9 |
Ispettore capo |
| Maresciallo |
11 |
Ispettore capo |
| Maresciallo |
17 |
Ispettore superiore |
| Agente tecnico |
Iniziale |
Operatore |
| Agente tecnico |
5 |
Operatore scelto |
| Agente tecnico |
10 |
Collaboratore |
| Agente tecnico |
15 |
Collaboratore capo |
| Agente tecnico |
19 |
Vice revisore |
| Agente tecnico |
26 |
Revisore |
| Agente tecnico |
33 |
Revisore capo |
| Assistente tecnico forestale |
Iniziale |
Vice perito |
| Assistente tecnico forestale |
2 |
Perito |
| Assistente tecnico forestale |
7 |
Perito capo |
| Assistente tecnico forestale |
8 |
Perito superiore |
| Dirigente tecnico forestale |
Iniziale |
1° dirigente |
| Dirigente tecnico forestale |
2 |
1° dirigente con due anni di anzianità |
| Dirigente superiore tecnico forestale |
|
Dirigente superiore |
| Direttore regionale o equiparato |
|
Dirigente generale (Dirigente generale) |
5. Per le finalità del presente articolo nel servizio effettivo nella
qualifica non si computa il servizio comunque riconosciuto, anche ai soli
fini giuridici.
6. Eventuali maggiori somme percepite dal personale interessato vengono
mantenute quale assegno ad personam riassorbibile.".
Art. 24.
1. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, della legge
regionale 31 marzo 2001, n. 2, è autorizzata a carico del bilancio della
Regione per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 10.000 milioni,
cui si provvede quanto a lire 6.000 milioni con parte delle disponibilità
del capitolo 215704, accantonamento 1001, e quanto a lire 4.000 milioni
mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata per l'anno
finanziario 2001 dall'articolo 6, comma 5 della legge regionale 26
novembre 2000, n. 24.
Art. 25.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana ed entrerà in vigore il girono successivo a
quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione.
Palermo, 8 maggio 2001.
| |
LEANZA |
| Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste |
CUFFARO |
|