MINISTERO DELLINTERNO
CIRCOLARE 14 febbraio 1998.
Trasporto di armi comuni da sparo
Ai questori della Repubblica
e, per conoscenza:
Ai prefetti della Repubblica
Al commissario del Governo per la provincia
di Bolzano
Al
commissario del Governo per la provincia di Trento
Al
presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta
Al commissario del Governo nella regione
siciliana
Al rappresentante del Governo nella regione
sarda
Al commissario del Governo nella regione
Friuli-Venezia Giulia
Ai commissari del Governo nelle regioni a
statuto ordinario
Al
presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta
Al comando generale dell'Arma dei carabinieri
Al comando generale della Guardia di finanza
Sono pervenuti a questo Ministero quesiti in merito al trasporto delle armi comuni da
sparo. E stato chiesto, in particolare, se al titolare della licenza di porto di fucile
per tiro a volo sia consentito trasportare armi comuni da sparo diverse da quelle
utilizzate per detta attività sportiva.
Premesso che il trasporto di un'arma ne concretizza il trasferimento da un luogo ad un altro «come oggetto inerte e
non suscettibile d'uso», in assenza quindi della pronta
disponibilità che caratterizza il porto, al fine di definire un indirizzo univoco su di
un argomento che riveste interesse generale, si forniscono i seguenti chiarimenti.
- I titolari di licenza di porto d'armi di cui all'art. 42 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (porto di arma corta per difesa
personale, porto di bastone animato e porto d'armi lunghe da fuoco, ivi comprese quelle a
canna rigata) possono:
portare il tipo o i tipi d'armi indicati nell'autorizzazione;
trasportare e acquistare tutte le armi comuni da sparo.
Si rammenta che i titolari di porto di Pistola o rivoltella per difesa personale sono
legittimati al porto anche contemporaneo delle armi corte detenute in forza della sola
denuncia, sino al numero massimo (tre) previsto dal sesto comma dell'art. 10 della legge
n. 110/ 1975, così come modificato dall'art. 4 della legge 21 febbraio 1990, n. 36.
- I titolari di licenza di porto d'armi lunghe da fuoco con canna ad anima liscia di cui
alla legge n. 323/1969 (tiro a volo) possono:
portare il tipo d'arma oggetto dell'autorizzazione;
trasportare e acquistare tutte le armi comuni da sparo.
- I titolari di licenza di trasporto delle armi di cui all'art. 3 della legge 25 marzo
1986, n. 85 (armi per uso sportivo) possono trasportare esclusivamente le armi da sparo
lunghe e corte classificate sportive ed inserite nell'apposito elenco annesso al catalogo
nazionale delle armi comuni da sparo.
- I titolari della carta di riconoscimento di cui all'art. 76 del regolamento di
esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (c.d. carta verde) possono,
percorrendo l'itinerario più breve, trasportare dal luogo di detenzione alla sezione (o
sezioni) del tiro a segno nazionale cui sono iscritti tutte le armi comuni da sparo
utilizzabili nella o nelle sezioni di appartenenza.
- I titolari della licenza di collezione di cui al terzo comma dell'art. 32 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza possono trasportare, acquistare e vendere le armi
di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 14 aprile 1982 (antiche, artistiche o rare
d'importanza storica)
- I titolari di N.O. all'acquisto ex art. 35 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza possono trasportare dall'armeria al luogo di detenzione l'arma o le armi comuni
oggetto del N.O., o, nel caso di cessione tra privati, trasportare le stesse tra i
rispettivi luoghi di detenzione. Di ciò i signori questori faranno apposita menzione nel
N.O. che consegneranno al richiedente in duplice copia, una delle quali destinata ad
accompagnare le armi durante il trasporto.
- I titolari di Carta europea d'arma da fuoco residenti in altro Stato della CE possono:
1) qualora interessati all'esercizio dell'attività venatoria in Italia ed autorizzati
al medesimo esercizio nel paese di provenienza:
introdurre trasferire trasportare sul territorio nazionale e
riesportare («ritrasferire») entro un anno le armi lunghe da fuoco, iscritte nella
Carta, considerate mezzi di caccia a mente dell'art. 13 della legge n. 157/1992, nel
numero massimo consentito (tre armi e mille cartucce per dette);
portare, nei periodi e nei luoghi in cui la caccia e permessa sul
territorio nazionale, le armi suddette - osservato il disposto dell'art. 12/8' della legge
n. 157/1992 (polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi) e 12/12'
(tesserino rilasciato dalla Regione prescelta per l'esercizio dell'attività venatoria) -
e gli strumenti di cui al sesto comma dell'art. 16 della legge citata (utensili da punta e
da taglio atti alle esigenze venatorie);
2) qualora interessati all'esercizio di attività sportiva:
trasferire, trasportare sul territorio nazionale e ritrasferire entro
un anno le armi da sparo lunghe e corte, iscritte nella Carta, classificate sportive ed
inserite nell'apposito elenco annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo,
nel numero massimo consentito (tre armi e mille cartucce per dette), osservato il disposto
dell'art. 4 del decreto ministeriale 5 giugno 1978 (dichiarazione rilasciata dall'Unione
italiana tiro a segno o della federazione italiana tiro a volo in merito alle gare, alle
armi ed alle munizioni prescritte), così come modificato dal decreto ministeriale n.
635/1996, art. 6, punto 1, lettera b;
portare le armi suddette esclusivamente nell'ambito dell'attività
sportiva, osservato il disposto dell'art. 4 del decreto ministeriale 5 giugno 1978 e
citata modificazione;
3) qualora interessati al porto o al trasporto per motivi diversi da
quelli sopra indicati:
trasferire, trasportare nel territorio nazionale e ritrasferire entro
un anno le armi comuni da fuoco lunghe e corte nel numero massimo consentito (sei armi
duecento cartucce a palla per armi corte e millecinquecento cartucce da caccia), osservato
il disposto di cui all'art. 5 del decreto legge 30 dicembre 1992, n. 52', (concessione
dell'accordo preventivo da parte del questore e trascrizione sulla Carta degli estremi
dell'autorizzazione emessa dal capo della polizia - direttore generale della pubblica
sicurezza);
portare le armi consentite, ottenuta l'autorizzazione del capo della
polizia di cui sopra, in esito alle indicazioni fornite dal richiedente ai sensi del
decreto ministeriale 30 ottobre 1996, n. 635 (contenuto della domanda e requisiti).
- I titolari dell'autorizzazione all'importazione temporanea di armi comuni da sparo e
relative munizioni per l'esercizio dell'attività venatoria o sportiva, a sensi del
decreto ministeriale 5 giugno 1978, possono:
importare, trasportare e riesportare entro novanta giorni armi lunghe
da fuoco, considerate mezzi di caccia a mente dell'art. 13 della legge n. 157/1992, nel
numero massimo consentito (due armi e duecento cartucce per dette) dal confine al luogo o
ai luoghi intendono svolgere l'attività venatoria;
importare, trasportare e riesportare entro novanta giorni armi da sparo
lunghe e corte classificate sportive ed inserite nell'apposito elenco annesso al Catalogo
nazionale delle armi comuni da sparo nel numero massimo consentito (tre armi e mille
cartucce per dette);
portare l'arma o le armi suddette esclusivamente nell'ambito
dell'attività sportiva o nei periodi e nei luoghi in cui la caccia è permessa sul
territorio nazionale.
Al di fuori dei casi anzi elencati, il trasporto deve essere effettuato
previo avviso al questore, a mente del secondo comma dell'art. 34 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, osservate le modalità di cui all'art. 18 della legge n.
110/1975 e le condizioni eventualmente imposte ex art. 53 dei regolamento al testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza.
Qualunque sia il titolo abilitativo il numero di armi comuni
trasportabili per singola movimentazione non può essere superiore a 6 (sei).
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
Si resta in attesa di cortese assicurazione.
Il Capo della Polizia: MASONE