SENTENZA DELLA CORTE (Sesta
Sezione)
16 ottobre 2003
«Direttiva 79/409/CEE -
Conservazione
degli uccelli selvatici - Date di apertura e di chiusura della
caccia - Deroghe»
Nel procedimento C-182/02,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta
alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Conseil d'État (Francia), nella
causa dinanzi ad esso pendente tra
Ligue pour la
protection des oiseaux e a.
e
Premier ministre,
Ministre de l'Aménagement
du territoire et de l'Environnement,
intervenienti:
Union nationale des fédérations
départementales de chasseurs,
Association nationale
des chasseurs de gibier d'eau,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 9, n. 1, lett. c),
della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la
conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1),
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai sigg. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, R.
Schintgen, C. Gulmann (relatore), V. Skouris e dalla sig.ra N. Colneric,
giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruíz-Jarabo Colomer
cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Ligue pour la
protection des oiseaux, dal sig. A. Bougrain-Dubourg, presidente;
- per il Rassemblement
des opposants à la chasse, dal sig. C. Xavier, avocat;
- per l'Union nationale
des fédérations départementales de chausseurs, dal sig. H. Farge,
avocat;
- per il governo francese, dai sigg. G. de Bergues e E. Puisais, in
qualità di agenti;
- per il governo ellenico, dai sigg. V. Kontolaimos e I. Chalkias,
in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. G. Valerio
Jordana e X. Lewis, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della Ligue pour la protection des
oiseaux, dell'Union nationale des fédérations départementales de
chausseurs, del governo francese, del governo ellenico e della
Commissione, all'udienza del 3 aprile 2003,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate
all'udienza del 6 maggio 2003,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1.
Con decisione 25
gennaio 2002, pervenuta alla Corte il 15 maggio seguente, il Conseil d'État
ha presentato, a norma dell'art. 234 CE, due questioni pregiudiziali
vertenti sull'interpretazione dell'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva
del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione
degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»).
2.
Tali questioni sono
state sollevate in occasione di ricorsi proposti dinanzi al Conseil d'État
rispettivamente dalla Ligue pour la protection des oiseaux, dall'Association
pour la protection des animaux sauvages e dal Rassemblement des opposants
à la chasse, diretti ad ottenere l'annullamento, per eccesso di potere,
del decreto 1° agosto 2000, n. 2000-754, concernente le date per la
caccia agli uccelli di passaggio ed alla selvaggina acquatica e apportante
modifica al code rural (codice di diritto agrario) (JORF del 5 agosto
2000,pag. 12178; in prosieguo: il «decreto impugnato»).
Ambito normativo
Normativa comunitaria
3.
L'art. 7 della
direttiva è formulato come segue:
«1. In funzione del loro livello di
popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in
tutta la Comunità, le specie elencate nell'allegato II possono essere
oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale. Gli
Stati membri faranno in modo che la caccia di queste specie non
pregiudichi le azioni di conservazione intraprese nella loro area di
distribuzione.
2. Le specie dell'allegato II/1 possono
essere cacciate nella zona geografica marittima e terrestre in cui si
applica la presente direttiva.
3. Le specie dell'allegato II/2 possono
essere cacciate soltanto negli Stati membri per i quali esse sono
menzionate.
4. Gli Stati membri si accertano che
l'attività venatoria, compresa eventualmente la caccia col falco, quale
risulta dall'applicazione delle disposizioni nazionali in vigore, rispetti
i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente
equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per
quanto riguarda il contingente numerico delle medesime, in particolare
delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall'articolo 2.
Essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la
legislazione della caccia non siano cacciate durante il periodo della
nidificazione, né durante le fasi della riproduzione e della dipendenza.
Quando si tratta di specie migratrici, essi provvedono, in particolare, a
che le specie soggette alla legislazione della caccia non vengano cacciate
durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di
nidificazione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le
informazioni utili sull'applicazione pratica della loro legislazione sulla
caccia».
4.
L'art. 9, nn. 1 e 2,
della direttiva, dispone quanto segue:
«1. Sempre che non vi siano altre
soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli
5, 6, 7 e 8 per le seguenti ragioni:
a) - nell'interesse della salute e della
sicurezza pubblica,
- nell'interesse della sicurezza aerea,
- per prevenire gravi danni alle colture,
al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque,
- per la protezione della flora e della
fauna;
b) ai fini della ricerca e
dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per
l'allevamento connesso a tali operazioni;
c) per consentire in condizioni
rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o
altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.
2. Le deroghe dovranno menzionare :
- le specie che formano oggetto delle
medesime,
- i mezzi, gli impianti e i metodi di
cattura o di uccisione autorizzati,
- le condizioni di rischio e le
circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono esser fatte,
- l'autorità abilitata a dichiarare che
le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti
e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti, da quali persone,
- i controlli che saranno effettuati».
Normativa nazionale
5.
L'art. 2 del decreto
impugnato prevede che le deroghe ai divieti di caccia, al di fuori dei
periodi di apertura della caccia stabiliti dall'autorità amministrativa
e, inoltre durante taluni periodi particolari per gli uccelli possono
essere accordate dai prefetti per consentire la cattura, la cattività o
altri impieghi misurati di piccole quantità di oche, colombacci e tordi,
fino al 20 febbraio. Un decreto del Ministro competente per l'attività
venatoria, adottato previo parere del Conseil national de la chasse et de
la faune sauvage, precisa le condizioni alle quali tali catture possono
essere autorizzate e le modalità dei controlli da attuare. Detto Ministro
determina, del pari, per ogni specie, previo parere della federazione
nazionale per la caccia e dell'Office national de la chasse et de la faune
sauvage (Ufficio nazionale per la caccia e per la fauna selvatica), il
numero massimo di uccelli che può essere così preso in ciascun
dipartimento. I prefetti stabiliscono il numero massimo di uccelli che
possono essere catturati dai beneficiari della deroga.
Causa principale e questioni
pregiudiziali
6.
Nell'ambito dei ricorsi
proposti dinanzi al Conseil d'État per far annullare, per eccesso di
potere, il decreto impugnato, il detto giudice ha osservato, in sostanza,
che l'art. 2 del decreto impugnato è una disposizione diretta a far
applicare l'art. 9, n. 1, della direttiva. Secondo il Conseil d'État per
valutare la legittimità del detto art. 2 occorre stabilire se l'art. 9,
n. 1, lett. c), della direttiva consenta di derogare alle date di apertura
e di chiusura della caccia fissate in considerazione degli obiettivi
menzionati all'art. 7, n. 4, della stessa direttiva e, inoltre, in caso di
soluzione affermativa di tale questione, accertare quali siano i criteri
ed i limiti in base ai quali possono essere previste tali deroghe.
7.
Il Conseil d'État,
dopo aver annullato parzialmente l'art. 1 del decreto impugnato nella
parte in cui si riferiva alle date di apertura e di chiusura della caccia
a talune specie, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre
alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
1) Se l'art. 9, n. 1, lett. c), della
direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409, permetta ad uno Stato
membro di derogare alle date di apertura e di chiusura della caccia
fissate in considerazione degli obiettivi menzionati all'art. 7, n. 4,
della medesima.
2) In caso di soluzione affermativa,
quali siano i criteri che consentono di determinare i limiti di tale
deroga.
Sulla prima questione
8.
Occorre rilevare come
l'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva preveda che gli Stati membri
possono derogare, in particolare, all'art. 7 della stessa direttiva,
sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, per consentire, in
condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo, la cattura, la
detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole
quantità.
9.
Risulta pertanto che
l'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva ammette la possibilità di
autorizzare, nel rispetto delle condizioni elencate in questa
disposizione, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di
determinati uccelli durante i periodi indicati all'art. 7, n. 4, della
direttiva, durante i quali la sopravvivenza degli uccelli selvatici è
particolarmente minacciata.
10.
A tal riguardo occorre
ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, l'art. 9 della
direttiva autorizza gli Stati membri a derogare alle disposizioni
relative, in particolare, alla caccia (sentenza 8 luglio 1987, causa
247/85, Commissione/Belgio, Racc. pag 3029, punto 7). Occorre anche
ricordare che la Corte ha ammesso la possibilità di derogare al divieto
di cacciare specie di uccelli che non figurano all'allegato II della
direttiva, a cui rinvia l'art. 7, n. 1, della stessa, in particolare per
il motivo di cui all'art. 9, n. 1, lett. c), di questa direttiva (v.
sentenza 7 marzo 1996, causa C-118/94, Associazione italiana per il World
Wildlife Fund e a., Racc. pag. I-1223, punto 21).
11.
Da quanto precede
emerge che la caccia agli uccelli selvatici praticata a fini amatoriali
durante i periodi indicati all'art. 7, n. 4, della direttiva può
corrispondere ad un impiego misurato autorizzato dall'art. 9, n. 1, lett.
c), della direttiva stessa, così come la cattura e la cessione di uccelli
selvatici anche fuori dei periodi di apertura della caccia allo scopo
della loro detenzione per essere utilizzati come richiami vivi o per fini
amatoriali nelle fiere e mercati (v. sentenza 8 luglio 1987, causa 262/85,
Commissione/Italia, Racc. pag. 3073, punto 38).
12.
Occorre dunque
risolvere la prima questione nel senso che l'art. 9, n. 1, lett. c), della
direttiva permette ad uno Stato membro di derogare alle date di apertura e
di chiusura della caccia fissate in considerazione degli obiettivi
menzionati all'art. 7, n. 4, della medesima direttiva.
Sulla seconda questione
13.
Occorre innanzitutto
ricordare che l'art. 9 della direttiva autorizza gli Stati membri a
derogare al divieto generale della caccia delle specie protette, derivante
dagli artt. 5 e 7 della stessa direttiva, soltanto mediante misure che
comportino un riferimento, adeguatamente circostanziato, agli elementi di
cui ai nn. 1 e 2 del medesimo art. 9 (v. sentenza Associazione Italiana
per il World Wildlife Fund e a., citata, punto 26).
14.
Così, una misura
nazionale che preveda la possibilità di una deroga all'art. 7, n. 4,
della direttiva, ai sensi dell'art. 9, n. 1, della stessa, come quella
ricordata al punto 5 della presente sentenza, non è conforme a
quest'ultima disposizione se non fa alcun riferimento al fatto che una
tale deroga può essere accordata solo nel caso in cui non vi sia un'altra
soluzione soddisfacente (v., in tal senso, sentenza Commissione/Italia,
citata, punto 39).
15.
Per quanto riguarda poi
più in particolare la caccia, questa può essere autorizzata, ai sensi
dell'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva, solo se:
- non vi siano altre soluzioni
soddisfacenti;
- viene effettuata in modo tale che si
svolga in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo;
- si riferisce solo a determinati uccelli
in piccole quantità.
16.
Quanto alla prima
condizione ricordata al punto precedente, occorre sottolineare che la
stessa non può essere considerata soddisfatta quando il periodo di caccia
consentito a titolo derogatorio coincida senza necessità con i periodi in
cui la direttiva intende stabilire una protezione particolare (v., in tal
senso, sentenza Commissione/Italia, citata, punto 39). Una tale necessità
mancherebbe, in particolare, se l'unico scopo della misura che autorizza
la caccia a titolo derogatorio fosse quello di prolungare i periodi di
caccia di determinate specie di uccelli su territori già frequentati da
queste ultime durante i periodi di caccia stabiliti conformemente all'art.
7 della direttiva.
17.
Quanto alla terza delle
dette condizioni, essa non può essere soddisfatta se la caccia
autorizzata a titolo derogatorio non garantisce il mantenimento della
popolazione delle specie interessate ad un livello soddisfacente. Se non
soddisfa tale condizione l'impiego degli uccelli da parte della caccia
ricreativa non può, in ogni caso, essere considerato come un impiego
misurato e, pertanto, lecito ai sensi dell'undicesimo considerando della
direttiva.
18.
Infine, le misure con
riferimento alle quali la caccia è autorizzata a titolo dell'art. 9, n.
1, lett. c), della direttiva, conformemente al n. 2 della stessa
disposizione, devono menzionare:
- le specie che formano oggetto delle
deroghe;
- i mezzi, gli impianti e i metodi di
cattura o di uccisione autorizzati;
- le condizioni di rischio e le
circostanze di tempo e di luogo in cui tali deroghe possono esser fatte;
- l' autorità abilitata a dichiarare che
le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti
e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti, da quali persone,
e
- i controlli che saranno effettuati.
19.
Tenuto conto di quanto
precede, occorre risolvere la seconda questione dichiarando che l'art. 9
della direttiva deve essere interpretato nel senso che la caccia può
essere autorizzata a titolo del n. 1, lett. c), di tale disposizione
quando:
- non vi è un'altra soluzione
soddisfacente. Tale condizione non sussisterebbe, in particolare, se
l'unico scopo della misura che autorizza la caccia a titolo derogatorio
fosse quello di prolungare i periodi di caccia di determinate specie di
uccelli su territori già frequentati da queste ultime durante i periodi
di caccia stabiliti conformemente all'art. 7 della direttiva;
- viene effettuata in modo tale che si
svolga in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo;
- si riferisce solo a determinati uccelli
in piccole quantità;
- sono menzionati:
a) le specie che formano oggetto delle
deroghe;
b) i mezzi, gli impianti e i metodi di
cattura o di uccisione autorizzati;
c) le condizioni di rischio e le
circostanze di tempo e di luogo in cui tali deroghe possono esser fatte;
d) l' autorità abilitata a dichiarare
che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi,
impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti, da quali
persone, e
e) i controlli che saranno effettuati.
Sulle spese
20.
Le spese sostenute dal
governo francese e ellenico, nonché dalla Commissione, che hanno
presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei
confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui
spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni
sottopostele dal Conseil d'État, con decisione 25 gennaio 2002, dichiara:
1) L'art. 9, n. 1, lett. c), della
direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la
conservazione degli uccelli selvatici, permette ad uno Stato membro di
derogare alle date di apertura e di chiusura della caccia fissate in
considerazione degli obiettivi menzionati all'art. 7, n. 4, della medesima
direttiva.
2) L'art. 9 della direttiva 79/409 deve
essere interpretato nel senso che la caccia può essere autorizzata a
titolo del n. 1, lett. c, di tale disposizione quando:
- non vi è un'altra soluzione
soddisfacente. Tale condizione non sussisterebbe, in particolare, se
l'unico scopo della misura che autorizza la caccia a titolo derogatorio
fosse quello di prolungare i periodi di caccia di determinate specie di
uccelli su territori già frequentati da queste ultime durante i periodi
di caccia stabiliti conformemente all'art. 7 della direttiva 79/409;
- viene effettuata in modo tale che si
svolga in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo;
- si riferisce solo a determinati uccelli
in piccole quantità;
- sono menzionati:
a) le specie che formano oggetto delle
deroghe;
b) i mezzi, gli impianti e i metodi di
cattura o di uccisione autorizzati;
c) le condizioni di rischio e le
circostanze di tempo e di luogo in cui tali deroghe possono esser fatte;
d) l' autorità abilitata a dichiarare
che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi,
impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti, da quali
persone, e
e) i controlli che saranno effettuati.