DECRETI
ASSESSORIALI
ASSESSORATO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DECRETO 15 settembre 2004.
Disposizioni relative al prelievo venatorio della coturnice siciliana
nella stagione 2004/2005.
L'ASSESSORE
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
Visto
lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per
la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la
regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore
agricolo e forestale", come modificata dalla legge regionale 31
agosto 1998, n. 15 e dalla legge regionale 8 maggio 2001, n. 7;
Visto, in particolare, l'art. 19, comma 1, lett. c), della legge regionale
n. 33/97, come sostituito dall'art. 9 della legge regionale 8 maggio 2001,
n. 7, che consente l'attività venatoria nei confronti della coturnice
siciliana (Alectoris greca whitakeri) dal 1° ottobre al 30 novembre,
previa predisposizione di piani di abbattimento per distretti, all'interno
dei singoli ambiti territoriali di caccia, subordinati e commisurati ai
censimenti in modo da non compromettere la conservazione della specie a
livello locale;
Visto il piano regionale faunistico-venatorio 2000/2004, nel quale si
ribadisce che il prelievo venatorio della coturnice è subordinato al
censimento di consistenza e che sulla scorta dei dati acquisiti mediante
gli indici di consistenza relativa, le ripartizioni faunistico-venatorie
sono incaricate di quantificare il successo riproduttivo della specie e
quindi commisurarne il prelievo venatorio da potere effettuare, con
l'introduzione di un limite annuo di capi da poter prelevare;
Visto il proprio decreto n. 678 del 16 giugno 2004, di emanazione del
calendario venatorio relativo alla stagione 2004/2005;
Visto, in particolare, l'art. 2, lett. e), dell'allegato A del predetto
decreto, con il quale si dispone che il prelievo venatorio della coturnice
sarà autorizzato con apposito provvedimento assessoriale, da emanarsi
entro il 15 settembre 2004, che individuerà, acquisiti i necessari
censimenti e sentito il comitato regionale faunistico-venatorio, le zone
dove sarà possibile cacciare la coturnice in ciascun A.T.C., i giorni di
attività venatoria all'interno dell'arco temporale: 2 ottobre - 29
novembre 2004, e il numero massimo di capi abbattibili da ciascun
cacciatore nell'intera stagione venatoria, nel rispetto dei limiti
previsti dal calendario venatorio 2004/2005;
Viste le indicazioni dell'I.N.F.S. sullo svolgimento dei censimenti e
sulle modalità di prelievo della coturnice;
Considerato che negli ambiti territoriali di caccia ricadenti nelle
province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Ragusa non sono
stati effettuati i relativi censimenti;
Considerato che negli ambiti territoriali di caccia ricadenti nella
provincia di Messina, pur essendo stati effettuati i censimenti
primaverili, non sono stati effettuati i censimenti estivi;
Considerato che negli ambiti territoriali di caccia ricadenti nella
provincia di Catania, dalle risultanze dei censimenti effettuati sia
primaverili che estivi, non ricorrono le condizioni che consentono un
prelievo della specie;
Vista la proposta della Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa che,
sulla scorta dei dati ricavati dai censimenti, primaverile ed estivo,
effettuati in conformità alle modalità suggerite dall'I.N.F.S. nelle
zone collinari vocate del territorio provinciale, ha riscontrato un
notevole incremento della presenza della specie, per cui ritiene possibile
il prelievo venatorio di un solo capo giornaliero, con un tetto massimo di
due capi annui, per cacciatore, nei seguenti territori:
- A.T.C. SR1: territori dei comuni di Buccheri , Buscemi, Cassaro,
Ferla, Melilli, Palazzolo Acreide, Priolo Gargallo, Solarino e Sortino;
- A.T.C. SR2: territori dei comuni di Avola, Canicattini Bagni, Noto
e Rosolini;
Vista la proposta della Ripartizione faunistico-venatoria di Trapani che,
sulla scorta dei dati ricavati dai censimenti, primaverile ed estivo,
effettuati in conformità alle modalità suggerite dall'I.N.F.S. sia nelle
aree dove normalmente è consentito l'esercizio venatorio che nelle aree
in cui è interdetto, ha riscontrato discreto incremento della specie, per
cui ritiene possibile il prelievo venatorio nel solo A.T.C. TP1 di un solo
capo giornaliero, con un tetto massimo di due capi annui, per cacciatore;
Sentito il comitato regionale faunistico-venatorio nella seduta del 14
settembre 2004;
Considerato che dai censimenti effettuati si evince che la maggiore
presenza della specie è stata rilevata all'interno di aree demaniali e di
aree protette dove è assolutamente vietato l'esercizio venatorio;
Ritenuto che un minimo prelievo di tipo venatorio della coturnice in un
ristretto territorio ove è normalmente consentita l'attività venatoria e
per un breve periodo non compromette la conservazione della specie né a
livello locale né a livello regionale;
Ritenuto, pertanto, in applicazione delle disposizioni del piano regionale
faunistico-venatorio 2000/2004 e del calendario venatorio 2004/2005, di
potere autorizzare l'esercizio venatorio nei confronti della coturnice con
limitazioni di luoghi e di capi da abbattere;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;
Decreta:
Art.
1
Per quanto espresso in
premessa, il prelievo venatorio della coturnice nella stagione 2004/2005
è consentito nel periodo 2 ottobre - 29 novembre 2004 incluso,
esclusivamente nel seguente territorio:
- A.T.C. SR1: territori dei comuni di Buccheri , Buscemi, Cassaro,
Ferla, Melilli, Palazzolo Acreide, Priolo Gargallo, Solarino e Sortino;
- A.T.C. SR2: territori dei comuni di Avola, Canicattini Bagni, Noto
e Rosolini;
- A.T.C. TP1: in tutto il territorio.
Art.
2
Il
cacciatore può prelevare un solo capo al giorno e complessivamente non più
di due capi per l'intera stagione venatoria.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
Palermo, 15 settembre 2004.
LEONTINI