La
legge che riforma la normativa sull'obiezione di coscienza al servizio militare, consentendo la rinuncia allo status di obiettore,
è stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 194 del 22 agosto 2007 ed
è entrata in vigore il 6 settembre 2007.
La legge consente a chi si è congedato dal servizio civile da più di cinque anni di richiedere l'abolizione dello status di obiettore, potendo così ottenere autorizzazioni in materia di armi, partecipare a concorsi per le forze armate o la polizia.
Dichiarazione
da presentare per rinunciare allo status di obiettore

La
Camera dei
deputati ed
il Senato
della Repubblica
hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente
legge:
Art.
1.
1.
Alla legge
8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni,
sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo
2, comma 1, lettera a), primo periodo, le parole:
"ad
eccezione delle armi
di cui al primo comma, lettera h), nonche'
al
terzo comma
dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110,
come
sostituito dall'articolo 1, comma 1,
della legge 21 febbraio
1990, n.
36" sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione delle armi
e
dei materiali
esplodenti privi di attitudine a recare offesa alle
persone
ovvero non
dotati di
significativa capacita' offensiva,
individuati
con decreto
del Ministro
dell'interno, sentita
la
commissione
consultiva centrale
per il controllo delle armi di cui
all'articolo
6 della
legge 18 aprile
1975, n. 110, e
successive
modificazioni";
b) all'articolo
15:
1) al
comma 4
sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole:
"ovvero
quando essi
abbiano rinunziato allo status di obiettore di
coscienza ai
sensi del comma 7-ter";
2) dopo il
comma 7 sono aggiunti i seguenti:
"7-bis. Le
disposizioni di cui ai commi 6 e 7 non si applicano ai
cittadini
che abbiano
rinunziato allo
status di
obiettore di
coscienza ai
sensi del comma 7-ter.
7-ter.
L'obiettore ammesso
al servizio civile,
decorsi almeno
cinque
anni dalla data in cui
e' stato collocato in congedo secondo
le
norme previste
per il servizio di
leva, puo' rinunziare allo
status
di obiettore di
coscienza presentando apposita dichiarazione
irrevocabile
presso l'Ufficio
nazionale per il servizio civile, che
provvede
a darne
tempestiva comunicazione
alla Direzione generale
delle
pensioni militari,
del collocamento al
lavoro dei volontari
congedati
e della leva di cui all'articolo 1 del decreto legislativo
6 ottobre
2005, n. 216".
2. Il
decreto del
Ministro dell'interno di cui all'articolo 2,
comma
1, lettera
a), della
legge 8
luglio 1998,
n. 230, come
modificata
dal comma
1, lettera
a), del
presente articolo, e'
adottato
entro centoventi
giorni dalla
data di entrata in vigore
della
presente legge.
3. Fino
all'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno
di
cui al
comma 2,
si applicano le disposizioni dell'articolo 2,
comma
1, lettera
a), primo periodo,
della legge 8 luglio 1998, n.
230,
nel testo
vigente prima della data di entrata in vigore della
presente
legge.
La
presente legge, munita
del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella
Raccolta ufficiale
degli atti
normativi della
Repubblica
italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 agosto 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Visto, il
Guardasigilli: Mastella
LAVORI PREPARATORI
Camera dei
deputati (atto n. 197):
Presentato
dall'on. Zeller ed altri il 28 aprile 2006.
Assegnato
alla IV
commissione (Difesa),
in sede
referente,
il 28 giugno 2006 con
pareri della commissione
I.
Esaminato dalla
IV commissione il 19 settembre 2006; 18
ottobre 2006;
16-23 e 24 gennaio 2007; 6 febbraio 2007 e 13
marzo 2007.
Esaminato
in aula
il 16 aprile 2007; 3
maggio 2007;
approvato in un
testo unificato con atti C. 206 (Brugger ed
altri) e C. 931
(Benvenuto ed altri) l'8 maggio 2007.
Senato della
Repubblica (atto n. 1556):
Assegnato
alla 4ª
commissione (Difesa),
in sede
referente, l'11
maggio 2007 con pareri della commissione I.
Esaminato
dalla 4ª
commissione (Difesa),
in sede
referente, il
14-19-28 giugno 2007; 3 luglio 2007.
Nuovamente
assegnato alla 4ª
commissione (Difesa), in
sede
deliberante, il 20 luglio 2007.
Esaminato
dalla commissione
4ª ed approvato il 25
luglio 2007.
--------------------------------------------------------------------------------
Avvertenza:
Il
testo della
nota qui pubblicato e'
stato redatto
dall'amministrazione
competente per
materia, ai
sensi
dell'art.
10, comma 2, del testo
unico delle disposizioni
sulla
promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei
decreti
del Presidente della Repubblica
e sulle
pubblicazioni
ufficiali della
Repubblica italiana,
approvato
con D.P.R.
28 dicembre 1985, n.
1092, al solo
fine
di facilitare la
lettura della disposizione di legge
modificata
e della
quale restano
invariati il valore e
l'efficacia.
Nota all'art.
1:
- Si riporta il
testo degli articoli 2 e 15 della legge
8
luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione
di
coscienza), pubblicata
nella Gazzetta
Ufficiale 15
luglio 1998, n.
163, come modificato dalla presente legge:
Art.
2. - 1. Il diritto di
obiezione di coscienza al
servizio
militare non
e' esercitabile da parte di coloro
che:
a) risultino
titolari di
licenze o
autorizzazioni
relative
alle armi
indicate negli
articoli 28 e 30 del
testo
unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato
con
regio decreto
18 giugno
1931, n. 773, e successive
modifiche
ed integrazioni, ad eccezione delle armi e dei
materiali
esplodenti privi
di attitudine a recare offesa
alle
persone ovvero non
dotati di significativa capacita'
offensiva, individuati
con decreto
del Ministro
dell'interno,
sentita la
commissione consultiva centrale
per
il controllo delle
armi di cui all'art. 6 della legge
18
aprile 1975,
n. 110,
e successive modificazioni. Ai
cittadini
soggetti agli
obblighi di
leva che facciano
richiesta
di rilascio
del porto
d'armi per
fucile da
caccia,
il questore, prima di
concederlo, fa presente che
il
conseguimento del rilascio
comporta rinunzia
ad
esercitare il
diritto di obiezione di coscienza;
b) abbiano
presentato domanda da meno di due anni per
la
prestazione del
servizio militare nelle Forze armate,
nell'Arma
dei carabinieri,
nel Corpo
della guardia di
finanza,
nella Polizia
di Stato,
nel Corpo di polizia
penitenziaria
e nel
Corpo forestale
dello Stato, o per
qualunque altro
impiego che comporti l'uso delle armi;
c) siano stati
condannati con sentenza di primo grado
per
detenzione, uso,
porto, trasporto,
importazione o
esportazione
abusivi di armi e materiali esplodenti;
d) siano stati
condannati con sentenza di primo grado
per
delitti non colposi
commessi mediante violenza contro
persone
o per delitti
riguardanti l'appartenenza a gruppi
eversivi o di
criminalita' organizzata�.
Art.
15. - 1. L'obiettore
ammesso al servizio civile
decade
dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento
esclusivamente
quando sopravvengano o siano accertate le
condizioni
ostative indicate all'art. 2.
2.
Nelle ipotesi
di cui
al comma 1, l'obiettore e'
tenuto a
prestare servizio militare, per la durata prevista
per
quest'ultimo, se la
decadenza interviene
prima
dell'inizio
del servizio
civile, e
per un
periodo
corrispondente al servizio
civile non prestato,
in ogni
caso
non superiore alla durata della leva, se la decadenza
interviene
durante lo svolgimento di questo.
3.
La decadenza e' disposta con decreto del Presidente
del
Consiglio dei
Ministri su
accertamento e richiesta
dell'Ufficio
nazionale per il servizio civile.
4.
In caso di richiamo per mobilitazione dei cittadini
che
abbiano prestato il
servizio militare di leva, a tale
richiamo
sono soggetti
anche i
cittadini che
abbiano
prestato
servizio civile quando per essi siano sopravvenute
le
condizioni ostative
previste dall'art. 2 ovvero quando
essi
abbiano rinunziato
allo status
di obiettore
di
coscienza ai
sensi del comma 7-ter.
5.
Allo stesso richiamo sono soggetti i cittadini che,
dopo
aver prestato servizio
civile, abbiano fabbricato in
proprio
o commerciato, anche a mezzo di rappresentante, le
armi e le
munizioni richiamate all'art. 2, comma 1, lettera
a),
e quelli
che abbiano
ricoperto incarichi direttivi
presso
enti o
organizzazioni che
siano direttamente
finalizzati
alla progettazione e alla costruzione di armi e
sistemi di
armi.
6.
A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio
civile e'
vietato detenere ed usare le armi di cui all'art.
2,
comma 1,
lettera a),
nonche' assumere
ruoli
imprenditoriali
o direttivi
nella fabbricazione
e
commercializzazione,
anche a mezzo di rappresentanti, delle
predette
armi, delle munizioni e dei materiali esplodenti.
I
trasgressori sono
puniti, qualora
il fatto
non
costituisca
piu' grave
reato, con
le pene previste dal
testo
unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato
con
regio decreto
18 giugno
1931, n. 773, e successive
modificazioni
ed integrazioni, per detenzione abusiva di
armi e
munizioni e, inoltre, decadono dai benefici previsti
dalla
presente legge.
E' fatto divieto alle autorita' di
pubblica
sicurezza di rilasciare o di rinnovare ai medesimi
qualsiasi
autorizzazione relativa
all'esercizio delle
attivita' di
cui al presente comma.
7.
A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio
civile
e' vietato
partecipare ai
concorsi per
l'arruolamento
nelle Forze
armate, nell'Arma
dei
carabinieri,
nel Corpo
della guardia
di finanza, nella
Polizia
di Stato, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel
Corpo
forestale dello Stato
o per qualsiasi altro impiego
che comporti
l'uso delle armi.
7-bis.
Le disposizioni di cui ai commi
6 e 7 non si
applicano
ai cittadini che
abbiano rinunziato allo status
di
obiettore di coscienza ai sensi del comma 7-ter.
7-ter.
L'obiettore ammesso al servizio civile, decorsi
almeno
cinque anni dalla data in cui e' stato collocato in
congedo
secondo le norme previste per il servizio di leva,
puo'
rinunziare allo
status di
obiettore di coscienza
presentando
apposita dichiarazione irrevocabile presso
l'Ufficio
nazionale per il servizio civile, che provvede a
darne
tempestiva comunicazione
alla Direzione
generale
delle
pensioni militari,
del collocamento al
lavoro dei
volontari
congedati e
della leva
di cui all'art. 1 del
decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216.