REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede
giurisdizionale, adunato in Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:
Alberto Berruti
Presidente
Cons. Raffaele Carboni Componente
Cons. Paolo Turco Componente
Cons. Antonio Andò Componente
Cons. Antonino Di Blasi Componente, Est.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella camera di consiglio del 20 gennaio 1999
visto l'art. 21 u.c. della legge 6 dicembre 1971 n. 1034,
concernente l'istituzione dei T.A.R.;
visto l'appello proposto da
ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE,
in persona dell'Assessore pro-tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato con domicilio eletto in Palermo via Alcide De Gasperi 8;
contro
LEGAMBIENTE - COMITATO REGIONALE SICILIANO, in
persona del legale rappresentante pro-tempore
ASSOCIAZIONE ITALIANA W.W.F. - DELEGAZIONE SICILIA,
in persona del legale rappresentante pro-tempore
LAV - LEGA ANTIVIVISEZIONE,
in persona del legale rappresentante pro-tempore
per l'annullamento
dell'ordinanza del T.A.R. per la Sicilia Sezione staccata di Catania (Sez. III) n.
3141/98 del 23 dicembre 1998, riguardante: calendario venatorio stagione 98199, che
accoglie l'istanza di sospensione proposta in primo grado;
visto l'atto di appello e la documentazione allegata;
visto l'atto di costituzione in giudizio
udito il relatore Consigliere Antonino Di Blasi e udito altresì
per la parte appellante l'avv. dello Stato Dell'Aira;
Considerato che il TAR ha accolto l'istanza cautelare proposta dagli appellati in
relazione ad alcuni profili di illegittimità costituzionale delle disposizioni contenute
nella L.R. n. 33/1997 e successive modifiche per contrasto con l'art. 14 dello statuto
regionale e con gli artt. 10 e 11 della Costituzione, con riferimento ai quali ha rimesso,
con ordinanza che si afferma resa nella medesima camera di consiglio, la questione di
legittimità alla Corte Costituzionale; considerato, quindi, che la disapplicazione della
vigente normativa per presunto contrasto con norme costituzionali ha costituito
presupposto indefettibile del giudizio reso in ordine alla sussistenza delle condizioni
legittimanti la concessione della misura cautelare; ritenuto che, anche con riguardo a
tale presupposto, alla stregua della documentazione in atti non si ritiene sussistano i
prescritti requisiti per l'accoglimento della domanda di sospensione proposta nel giudizio
di primo grado sia con riferimento al fumus che al danno grave ed irreparabile; che,
oltretutto, quest'ultimo presupposto è da considerarsi insussistente sia in
considerazione delle prescrizioni limitative dell'esercizio venatorio, originariamente
imposte con gli stessi atti impugnati, sia pure perchè alla data dell'appellata ordinanza
la regolamentazione della caccia, avuto riguardo ai tempi ed alle specie animali, era
ormai talmente limitata da doversi escludere il pericolo di danno grave ed irreparabile
denunziato dai ricorrenti; che, pertanto, l'impugnata decisione del TAR non può essere
condivisa e va annullata;
P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione
Siciliana in sede giurisdizionale ACCOGLIE lappello in epigrafe e,
per l'effetto, annulla l'impugnata ordinanza.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è
depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne
comunicazione alle parti.
Palermo, 20 gennaio 1999