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| Gazzetta
Ufficiale Regione Siciliana n.52 del 2/11/2007
DECRETI ASSESSORIALI
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DECRETO 26 ottobre 2007.
Rettifica del decreto 25 ottobre 2007, concernente autorizzazione
all'esercizio dell'attività venatoria nelle aree ricadenti all'interno
delle zone di protezione speciale e delle zone speciali di conservazione.
L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per
la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la
regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore
agricolo e forestale", come modificata dalla legge regionale 31
agosto 1998, n. 15 e dalla legge regionale 8 maggio 2001, n. 7;
Visto il decreto n. 1186 del 14 giugno 2007, con il quale è stato
approvato il calendario venatorio per l'anno 2007/2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 13 luglio 2007;
Visti gli allegati "A" e "B" facenti parte integrante
del decreto sopra menzionato, con i quali è stata regolamentata l'attività
venatoria per l'anno 2007/2008 ed indicate le zone del territorio
agro-silvo-pastorale dove l'esercizio venatorio non è consentito, quelle
riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'attività
venatoria è consentita in forma programmata;
Visto il decreto territorio e ambiente n. 244/Gab del 22 ottobre 2007, con
il quale è stato individuato il regime delle aree ricadenti all'interno
delle zone di protezione speciale e delle zone speciali di conservazione;
Visto il proprio decreto n. 2641, con il quale è stato consentito
l'esercizio dell'attività venatoria nelle aree ricadenti all'interno
delle ZPS e ZSC nel rispetto dei divieti fissati dall' art. 3 del decreto
territorio e ambiente n. 244/Gab del 22 ottobre 2007,
Visto il decreto territorio e ambiente n. 247/Gab del 25 ottobre 2007, con
il quale è stato rettificato il decreto n. 244/Gab del 22 ottobre 2007,
in particolare, sostituendo la dizione "Zone speciali di
conservazione" con la dizione "Siti di importanza
comunitaria";
Ritenuto, pertanto, di dover conseguentemente rettificare il proprio
decreto n. 2641 del 25 ottobre 2007 nella parte dispositiva;
Decreta:
Articolo unico
L'art. 1 del decreto n. 2641 del 25 ottobre 2007 è così sostituito:
"Art. 1 - E' consentito, nei termini indicati nel decreto agricoltura
e foreste n. 1186 del 14 giugno 2007. l'esercizio dell'attività venatoria
nelle zone di protezione speciale e nei siti di importanza comunitaria di
cui ai decreti territorio e ambiente n. 46 del 21 febbraio 2005 e n. 120
del 5 maggio 2006 che non ricadono all'interno di aree naturali
protette,
nel rispetto dei divieti fissati dall'art. 3 del decreto territorio e
ambiente n. 244/Gab. del 22 ottobre 2007, così come rettificato dal
decreto n. 247/Gab del 25 ottobre 2007".
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
Palermo, 26 ottobre 2007.

Gazzetta
Ufficiale Regione Siciliana n.52 del 2/11/2007
DECRETI
ASSESSORIALI
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DECRETO 25 ottobre 2007.
Autorizzazione all'esercizio dell'attività venatoria nelle aree ricadenti
all'interno delle zone di protezione speciale e delle zone speciali di
conservazione.
L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per
la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la
regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore
agricolo e forestale", come modificata dalla legge regionale 31
agosto 1998, n. 15 e dalla legge regionale 8 maggio 2001, n. 7;
Visto il decreto n. 1186 del 14 giugno 2007, con il quale è stato
approvato il calendario venatorio per l'anno 2007/2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 13 luglio 2007;
Visti gli allegati "A" e "B" facenti parte integrante
del decreto sopra menzionato, con i quali è stata regolamentata l'attività
venatoria per l'anno 2007/2008 ed indicate le zone del territorio
agro~silvo-pastorale dove l'esercizio venatorio non è consentito, quelle
riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'attività
venatoria è consentita in forma programmata;
Visto il decreto n. 1900 del 7 settembre 2007, con il quale, in esecuzione
dell'ordinanza n. 1589/07 del T.A.R. Sicilia, sezione I, è stato, tra
l'altro, stabilito che "fino a quando l'Amministrazione non si
determinerà in merito al regime di tutela applicabile, con riferimento
alla caccia, nelle aree ricadenti all'interno dei SIC e delle ZPS, di cui
ai decreti territorio e ambiente n. 46 del 21 febbraio 2007 e n. 120 del 5
maggio 2006, nelle medesime non è consentito l'esercizio dell'attività
venatoria";
Visto il decreto territorio e ambiente n. 244/Gab del 22 ottobre 2007, con
il quale è stato individuato il regime delle aree ricadenti all'interno
delle zone di protezione speciale e delle zone speciali di conservazione;
Ritenuto adempiuto l'onere relativo alla determinazione del regime di
tutela, con riferimento alla caccia, delle aree di cui al decreto sopra
citato;
Decreta:
Art. 1
E' consentito, nei termini indicati nel decreto agricoltura e foreste n.
1186 del 14 giugno 2007, l'esercizio dell'attività venatoria nelle aree
ricadenti all'interno delle zone di protezione speciale e delle zone
speciali di conservazione, nel rispetto dei divieti fissati dall'art. 3
del decreto territorio e ambiente n. 244/Gab del 22 ottobre 2007.
Art. 2
Rimane in vigore il divieto dell'uso dei pallini di piombo nella caccia in
tutte le zone umide di cui all'art. 3 del decreto agricoltura e foreste n.
1900 del 7 settembre 2007 anche per la corrente stagione venatoria.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
Palermo, 25 ottobre 2007.
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