Ministero
dell'Interno
Circolare 12206/559/C.22310-10171(3) del 27 giugno 1998 - Imposta di bollo per la
denunzia di detenzione di armi e munizioni
Sono pervenuti a questo Ministero numerosi quesiti concernenti l'assoggettabilità
all'imposta di bollo della denunzia di detenzione di armi e munizioni prevista dall'art.
38 del TULPS.
Al riguardo, preliminarmente, si osserva che per espresso dettato normativo l'obbligo
della conformità alla legge del bollo incombe nei soli casi di presentazione
all'autorità competente di atti aventi natura di avviso o di dichiarazione. Si tratta
quindi di determinare se la denunzia ex art. 38 del TULPS rientri o meno in una delle due
categorie.
Non pare sostenibile che essa appartenga alla categoria degli avvisi: questi ultimi
infatti, sono puntualmente individuati come tali dal Testo Unico (ad es. trasporto d'armi
comuni o da guerra). Questo ministero considera invece la denunzia alla stregua di una
dichiarazione a mezzo della quale un privato cittadino porta a conoscenza del possesso di
armi, munizioni od esplosivi l'autorità competente, provocandone l'esercizio del potere
di verifica, il cui esito apparirà sull'esemplare "conforme alla legge sul
bollo", così come recita l'art. 15 del regolamento al TULPS, con ciò ricomprendendo
la denunzia ex art. 38 nelle previsioni dell'art. 15 del regolamento medesimo, ma al tempo
stesso effettuando un inequivoco rinvio alla vigente normativa tributaria.
In sostanza con la prescrizione della conformità della denunzia alla legge sul bollo
si statuisce un esplicito rinvio a profili meramente fiscali che, a questo punto, si
configurano preminenti, avendo il TULPS esaurito la sua funzione con la prescrizione
dell'obbligo della denunzia e con l'indicazione della forma e dei contenuti della
dichiarazione (art. 58 Reg. TULPS).
Attualmente, come noto, l'imposta di bollo è regolata dal DPR 26-10-1972 n. 642 che, a
differenza del precedente regime, non sottopone al tributo sin dall'origine i
"certificati, attestazioni, dichiarazioni e processi verbali, licenze, permessi,
autorizzazioni, diplomi, ecc. rilasciati da uffici pubblici" mantenendo l'imposizione
unicamente per le istanze, le petizioni ed i ricorsi.
Ne consegue che la denunzia ex art. 38 TULPS, assumendo la forma della dichiarazione e
non dell'istanza (né tanto meno della petizione o del ricorso, non essendo richiesta dal
dichiarante l'emanazione di un provvedimento a proprio favore, anche a giudizio del
Ministero delle Finanze, non è da includere tra gli atti soggetti ad imposta di bollo sin
dall'origine.
A tale indirizzo le SS. LL. sono pregate di attenersi per quanto di competenza,
adottando i provvedimenti divulgativi più opportuni al fine di uniformare la condotta
degli organi, indicati nel comma 1 del citato art. 38, deputati alla ricezione delle
denunzie.