La licenza per uso di caccia abilita l'uso del fucile anche per fini diversi
CASS, SEZ. I, 24 aprile 1997
L'autorizzazione al porto di fucile rilasciata per l'esercizio della caccia rende
legittimo il porto di detta arma anche se l'esercizio stesso venga attuato non per
l'attività venatoria ma per fini diversi, compresi quelli non leciti. Invero, le
finalità per le quali il titolare di una licenza si avvalga dell'autorizzazione
concessagli sono, in genere, penalmente irrilevanti, ferma restando la sanzionabilità in
via amministrativa (o penale, a seconda dei casi) dell'eventuale abuso accertato, che può
essere colpito da provvedimenti sospensivi o ablativi dell'autorizzazione.
(Speriamo che il Ministero dell'Interno provveda ad informare con relativa circolare
gli uffici periferici, per evitare le solite scuse sempre presenti in questi casi.)
Custodia di armi
CASS. SEZ. I, 22 maggio 1997
L'art. 20 della legge 18 aprile 1975 n. 110 impone l'obbligo ai possessori a
qualsiasi titolo delle armi di cui agli artt. 1 e 2 della stessa legge (armi e munizioni
da guerra ed armi e munizioni comuni da sparo) di custodirle con ogni diligenza ai fini
della sicurezza pubblica. Poiché la legge non indica le modalità con le quali le armi e
le munizioni debbono essere custodite, il concreto accertamento del rispetto del comando
legislativo è rimesso, quindi, di volta in volta al prudente apprezzamento del giudice di
merito; d'altra parte una tale interpretazione trova riscontro nell'art. 20 bis della
citata legge, che, per la più grave ipotesi dell'impossessamento di armi da parte di un
minore per omessa custodia delle stesse, richiede espressamente che l'impossessamento sia
avvenuto "agevolmente", confermando così che deve escludersi la esistenza del
reato quando per l'impossessamento sia necessario porre in essere una condotta particolare
diretta a superare gli accorgimenti e le misure adottate dal possessore per la custodia
dell'arma.
CASS. SEZ. I, 20 gennaio 2000
Non costituisce violazione dell'obbligo di diligenza
nella custodia delle armi, previsto e sanzionato dall'art.20 della legge 18
aprile 1975 n.110, la detenzione di un fucile da caccia tenuto in casa sopra
un armadio, non sussistendo per il privato cittadino alcun obbligo di
adottare particolari sistemi ed efficienti misure di difesa contro i furti
in abitazione né rilevando l'eventuale inidoneità della suddetta modalità
di custodia ad impedire l'impossessamento dell'arma da parte di minorenni o
altri soggetti da ritenere incapaci o imperiti, atteso che detta inidoneità
può rilevare, sussistendone le condizioni, solo con riferimento alla
diversa e specifica ipotesi di reato prevista dall'art.20 bis della legge
n.110 del 1975.
CASS. SEZ. I, 18 febbraio 2000
L'obbligo di diligenza nella custodia delle armi
previsto dall'art.20 della legge 18 aprile 1975 n.110, quando non si tratti
di soggetti che esercitino professionalmente attività in materia di armi ed
esplosivi, deve ritenersi adempiuto alla sola condizione che risultino
adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono
esigersi da una persona di normale prudenza, econdo il criterio dell'"id
quod plerumque accidit". (Nella specie, in applicazione di tale
principio, la S.C. ha cassato senza rinvio la decisione con la quale era
stata ritenuta la penale responsabilità di un soggetto il quale aveva
tenuto le armi nella propria abitazione, munita soltanto dei normali mezzi
di chiusura, in un armadio e in una valigia posta sotto il detto mobile).