Roma, in data
26.08.99DIPARTIMENTO Entrate
Circolare n.180
Alle Regioni
Alle Province
Alle Direzioni Regionali delle Entrate
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Sono pervenuti vari quesiti in ordine al trattamento, agli effetti
dell'imposta di bollo, dei tesserini venatori rilasciati dalle Regioni tramite le Province
o Comuni di residenza dei cacciatori.
Al riguardo si precisa che dalle disposizioni della legge 11 febbraio
1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio, si rileva che l'apposito tesserino venatorio viene rilasciato non
nell'interesse del cacciatore, ma in quello della protezione e tutela della fauna, in
quanto su di esso sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale,
l'area a gestione sociale e la zona faunistica prescelta, con le annotazioni relative agli
adempimenti concernenti i giorni stabiliti per la caccia e le altre notizie inerenti
l'attivita' del cacciatore.
Da cio' si desume che il tesserino in questione non ha natura di atto o
provvedimento in senso giuridico imputabile direttamente all'Ente locale, anche se
rilasciato su richiesta dell'interessato. Esso riveste esclusivamente una funzione
ricognitoria della attivita' svolta dal cacciatore quanto all'ambito territoriale
ed alle modalita' di svolgimento della caccia - attivita' che si esaurisce nel controllo
di quest'ultima da parte delle autorita' territoriali.
Pertanto la natura del tesserino risulta essere meramente identificativa,
in quanto il provvedimento abilitativo vero e proprio e' la licenza di porto di fucile per
uso caccia.
Consegue che il tesserino previsto dall'art. 12, comma 12, della
Legge n. 157/92 puo' essere rilasciato senza il pagamento dell'imposta di bollo.
Si soggiunge che ove venissero presentate domande per ottenere
detto tesserino, queste possono essere redatte in carta libera in quanto prodotte per
ottenere un atto esente dal tributo (art. 14 comma 1, della Tabella allegato B annessa al
D.P.R. 26 ottobre 1992, n. 642).