LEGGE
3 luglio 2000, n. 15.
Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da
affezione e la prevenzione del randagismo.
REGIONE
SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
Art.
1.
Finalità
1. La Regione siciliana, in attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281,
e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito delle proprie
competenze e nel rispetto delle leggi dello Stato, promuove la protezione
degli animali con particolare riguardo alle condizioni di vita di quelli
domestici e di affezione, l'educazione al rispetto degli stessi e sostiene
gli interventi finalizzati alla tutela della salute umana ed animale, alla
salvaguardia del territorio, al riequilibrio ambientale ed alla
prevenzione del randagismo.
2. Agli adempimenti previsti dalla presente legge, provvedono la Regione,
le province regionali, i comuni singoli o associati, le aziende unità
sanitarie locali, ognuno nell'ambito delle rispettive competenze,
avvalendosi della collaborazione delle associazioni protezionistiche o
animaliste.
Art.
2.
Istituzione dell'anagrafe canina
1. A decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore
della presente legge è istituita l'anagrafe canina, cui sono iscritti
tutti i cani presenti nell'ambito territoriale della Regione.
2. L'anagrafe canina è istituita presso l'area di sanità pubblica
veterinaria di ciascuna azienda unità sanitaria locale. Le aziende unità
sanitarie locali, entro un anno dalla entrata in vigore della presente
legge, provvedono ad attivare, di concerto con i comuni, ambulatori
veterinari dove effettuare le operazioni di anagrafe e di sterilizzazione.
3. L'anagrafe canina è gestita preferibilmente attraverso sistemi
informatici che consentono, mediante apposita banca dati, anche la
gestione dell'anagrafe zootecnica di cui al D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, l'informatizzazione
dell'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie
locali, è effettuata dall'Assessore per la sanità, ripartendo alle
aziende unità sanitarie locali le somme stanziate dall'articolo 27 in
funzione della popolazione umana residente nell'ambito territoriale di
ciascuna azienda.
Art.
3.
Obbligo della iscrizione
1. I cittadini residenti in Sicilia sono obbligati a registrare
all'anagrafe i cani di cui siano proprietari o detentori, a qualsiasi
titolo, entro centottanta giorni dalla nascita degli animali.
2. Per i cani esistenti nel territorio regionale al momento di istituzione
dell'anagrafe il termine di cui al comma 1 decorre dall'istituzione
dell'anagrafe.
3. I cani provenienti da altre regioni, i cui proprietari o detentori sono
residenti nella Regione siciliana, devono essere registrati entro novanta
giorni dal loro ingresso nel territorio regionale.
4. I cani al seguito di proprietari o detentori residenti in altre regioni
e dimoranti nel territorio siciliano devono essere iscritti all'anagrafe
entro novanta giorni dal loro ingresso nel territorio regionale, anche nel
caso in cui il proprietario o il detentore non fissi la propria residenza
nella Regione siciliana. L'iscrizione, in tal caso, è effettuata presso
l'anagrafe canina dell'azienda unità sanitaria locale nel cui territorio
il proprietario o il detentore abbia stabilito il proprio domicilio.
5. Sono esonerati dall'iscrizione all'anagrafe i cani appartenenti alle
Forze Armate e alle Forze di Polizia ed i cani al seguito di cittadini,
non residenti nella Regione siciliana, che soggiornino nel territorio
regionale per periodi inferiori a novanta giorni.
6. I medici veterinari e le associazioni di cui al comma 1 dell'articolo
19 che, nell'esercizio della loro attività, vengano a conoscenza
dell'esistenza di cani non iscritti all'anagrafe, hanno l'obbligo di
segnalarlo entro sette giorni al comune ed all'azienda unità sanitaria
locale competenti per territorio.
7. All'inosservanza dell'obbligo di iscrizione all'anagrafe ed alla
violazione dell'obbligo di cui al comma 6 si applica la sanzione
amministrativa da lire 150 mila a lire 900 mila.
8. Si applica la sanzione da lire 5 milioni a lire 30 milioni qualora
l'inosservanza riguardi cani, appartenenti a razze particolarmente
aggressive individuate con il decreto di cui all'articolo 4, che possano
essere utilizzati per i combattimenti.
Art.
4.
Norme di attuazione
1. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per la sanità,
con proprio decreto, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione per i
diritti degli animali di cui all'articolo 10, emana il regolamento di
esecuzione della presente legge.
2. Con propri decreti, sentita la commissione per i diritti degli animali
di cui all'articolo 10, il Presidente della Regione, su proposta
dell'Assessore per la sanità, adegua le norme del decreto di cui al comma
1, tenuto conto delle evoluzioni sociali, ambientali e scientifiche.
3. Con le modalità di cui al comma 2 il Presidente della Regione su
proposta dell'Assessore per la sanità, adegua con periodicità annuale,
le tariffe di cui al comma 6 dell'articolo 11 e al comma 6 dell'articolo
14, nonchè le sanzioni previste dalla presente legge.
Art.
5.
Operazioni di anagrafe
1. Alle operazioni di anagrafe canina provvede l'area di sanità pubblica
veterinaria dell'azienda unità sanitaria locale mediante la registrazione
della scheda anagrafica compilata, su richiesta dei proprietari o
detentori dei cani, dai medici veterinari dell'area di sanità pubblica
veterinaria dell'azienda unità sanitaria locale o da medici veterinari
liberi professionisti, appositamente autorizzati, con le modalità
previste dal decreto di cui all'articolo 4, dall'azienda unità sanitaria
locale, che contiene i dati segnaletici e la fotografia dell'animale, ove
prodotta dal proprietario o dal detentore, le generalità degli stessi, il
codice anagrafico assegnato e gli estremi identificativi del medico
veterinario che ha effettuato le operazioni di tatuaggio previste
dall'articolo 6. La fotografia va comunque prodotta, qualora il cane
appartenga alle razze particolarmente aggressive individuate con il
decreto di cui all'articolo 4 e possa essere utilizzato per i
combattimenti.
2. Le aree di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie
locali richiedono all'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI) i dati
relativi al censimento della popolazione canina presente nel territorio
della Regione siciliana.
3. La scheda anagrafica compilata da medici veterinari liberi
professionisti deve essere inviata, entro otto giorni dalla compilazione,
all'area di sanità pubblica veterinaria dell'azienda unità sanitaria
locale. Copia della scheda rilasciata, al proprietario o detentore del
cane, dai medici veterinari liberi professionisti o da quelli dell'area di
sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali deve
seguire l'animale in tutti i trasferimenti di proprietà o di possesso e
deve essere esibita a richiesta delle autorità.
4. Al medico veterinario libero professionista che invii la scheda oltre i
termini di cui al comma 3, si applica la sanzione amministrativa da lire
100 mila a lire 600 mila. La sanzione è raddoppiata nel caso di ritardo
superiore ai trenta giorni.
5. Il modello di scheda anagrafica è adottato con il decreto di cui
all'articolo 4.
Art.
6.
Identificazione e tatuaggio elettronico
1. Il cane iscritto all'anagrafe è contrassegnato da un codice di
riconoscimento impresso mediante la inoculazione sottocutanea di un
microchip sul lato sinistro alla base del padiglione auricolare. Il
microchip contiene in memoria il codice identificativo, inalterabile ed
unico, evidenziabile da apposito lettore.
2. Le operazioni di impianto del microchip sono effettuate dall'area di
sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali o dai
medici veterinari liberi professionisti, appositamente autorizzati
dall'azienda unità sanitaria locale, al momento stesso della compilazione
della scheda anagrafica.
3. Le operazioni di compilazione della scheda anagrafica e di impianto del
microchip sono effettuate gratuitamente dall'area di sanità pubblica
veterinaria delle aziende unità sanitarie locali. Sono a carico del
proprietario o del detentore dell'animale nel caso siano effettuate dai
medici veterinari liberi professionisti appositamente autorizzati con le
modalità previste dal decreto di cui all'articolo 4, dall'azienda unità
sanitaria locale.
4. Sono esentati dall'impianto del microchip i cani già identificati con
sistemi di tatuaggio elettronico compatibili con il sistema di
identificazione previsto dalla presente legge.
Art.
7.
Codice identificativo
1. Il codice identificativo comprende nell'ordine i seguenti elementi:
a) le ultime tre cifre del codice ISTAT del comune di residenza del
proprietario o detentore del cane;
b) la sigla della provincia;
c) il numero progressivo attribuito all'animale;
d) la lettera 'S' per i cani sterilizzati.
2. I cani registrati presso l'anagrafe di altre regioni, che a motivo
della loro permanenza nel territorio regionale vengono iscritti
nell'anagrafe canina della Regione siciliana, sono identificati in
conformità alla presente legge qualora i sistemi identificativi adoperati
nella regione di provenienza non siano compatibili con quelli previsti
dalla presente legge.
3. L'eventuale cambiamento di residenza del proprietario o del detentore
del cane o la cessione dell'animale non comporta obbligo di modifica del
codice di riconoscimento.
Art.
8.
Obblighi dei proprietari e dei detentori di cani iscritti all'anagrafe
1. I proprietari o i detentori di cani iscritti all'anagrafe devono
segnalare all'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità
sanitarie locali competenti per territorio:
a) la cessione a qualsiasi titolo dell'animale;
b) il cambio della propria residenza;
c) la morte dell'animale;
d) la scomparsa dell'animale.
2. Gli eventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono essere
segnalati entro trenta giorni e quelli di cui alle lettere c) e d) entro
dieci giorni dal loro verificarsi.
3. La denuncia di morte dell'animale iscritto all'anagrafe, effettuata dal
proprietario o dal detentore ai fini della cancellazione dall'anagrafe,
deve essere corredata di apposita certificazione rilasciata da un medico
veterinario.
4. In caso di morte dell'animale la comunicazione, con allegato
certificato di morte rilasciato da un medico veterinario, deve essere
consegnata all'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità
sanitarie locali.
5. L'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie
locali cura le variazioni anagrafiche conseguenti agli eventi di cui al
comma 1.
6. Alle violazioni delle disposizioni di cui al comma 2, riferite alle
lettere a), b) e c) del comma 1, si applica la sanzione amministrativa da
lire 150 mila a lire 500 mila. Alle violazioni delle disposizioni del
comma 2, riferite alla lettera d) del comma 1, si applica la sanzione
amministrativa prevista dal comma 4 dell'articolo 9.
Art.
9.
Abbandono di animali
1. E' vietato l'abbandono dei cani, dei gatti e di qualsiasi altro animale
domestico o di affezione custodito.
2. Il proprietario o detentore, in caso di sopravvenuta e giustificata
impossibilità al mantenimento, deve richiedere al comune di essere
autorizzato a consegnare l'animale presso le strutture pubbliche o private
di cui all'articolo 11. In caso di morte del proprietario, ove gli eredi
rinuncino alla proprietà dell'animale, il comune provvede a proprie spese
al ricovero dell'animale ed al suo mantenimento presso una struttura
pubblica o convenzionata.
3. E' equiparato all'abbandono il mancato ritiro dei cani di cui al comma
5 dell'articolo 14 o la mancata comunicazione al comune e all'area di
sanità pubblica veterinaria dell'azienda unità sanitaria locale nei casi
di rinuncia alla proprietà o di scomparsa.
4. Alle violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applica la sanzione
amministrativa da lire 1 milione a lire 3 milioni.
Art.
10.
Commissione per i diritti degli animali
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, è istituita la commissione per i diritti degli animali, con
compiti consultivi sullo stato di attuazione e sulle materie inerenti alla
presente legge.
2. La commissione è composta:
a) dall'Assessore per la sanità o suo delegato che la presiede;
b) da un funzionario amministrativo dell'Assessorato della sanità con
funzioni di segretario;
c) da un ispettore veterinario in servizio presso il gruppo
dell'Ispettorato regionale veterinario preposto alla trattazione delle
materie inerenti alla presente legge;
d) da tre rappresentanti delle aree di sanità pubblica veterinaria delle
aziende unità sanitarie locali individuati dalla Giunta regionale;
e) da un medico veterinario designato dagli ordini dei medici veterinari;
f) da tre rappresentanti di altrettante associazioni protezionistiche o
animaliste scelti a rotazione tra quelli designati dalle stesse
associazioni iscritte all'Albo regionale di cui all'articolo 19. I
rappresentanti prescelti non sono immediatamente rieleggibili;
g) da un etologo designato dalle associazioni protezionistiche o
animaliste.
3. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione e
dura in carica quattro anni.
4. La commissione è convocata dal presidente almeno quattro volte l'anno.
Art.
11.
Rifugi sanitari pubblici e rifugi per il ricovero
1. Per rifugio sanitario pubblico si intende un luogo atto al ricovero dei
cani e dei gatti che sia attrezzato con sala operatoria, ambulatorio e
locali di degenza per il controllo dei cani e dei gatti catturati, la loro
eventuale sterilizzazione nonchè la cura di animali ammalati. Per rifugio
per il ricovero si intende un luogo atto alla temporanea permanenza di
cani e gatti.
2. I comuni, singoli o associati e le province regionali, provvedono al
risanamento dei canili comunali esistenti, costruiscono rifugi sanitari
pubblici, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'articolo 12 e
provvedono alla loro gestione. I rifugi sanitari devono essere dotati di
uno spazio adeguato per cure, interventi e degenza di gatti incidentati o
sottoposti a sterilizzazione con i metodi di cui al comma 4 dell'articolo
18.
3. I cani vaganti catturati sono condotti presso i rifugi sanitari
pubblici o convenzionati, in cui soggiornano fino al momento della
restituzione al proprietario, del loro affidamento o della loro rimessa in
libertà.
4. Qualora non siano disponibili idonei rifugi sanitari pubblici o quando
la capacità recettiva di quelli esistenti non sia sufficiente, i comuni
singoli o associati, possono incaricare della custodia dei cani catturati
associazioni protezionistiche o animaliste, iscritte nell'Albo di cui
all'articolo 19 che gestiscono rifugi privati per cani.
5. L'incarico della custodia viene conferito sulla base di un'apposita
convenzione, stipulata secondo uno schema tipo adottato con il decreto di
cui all'articolo 4, con cui le associazioni protezionistiche o animaliste
si impegnano ad espletare gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4
dell'articolo 14 ed a mantenere ed a custodire gli animali per i tempi
previsti dall'articolo 15.
6. Nel decreto di cui all'articolo 4 è indicata la misura massima delle
spese rimborsabili alle associazioni protezionistiche o animaliste per la
gestione dei rifugi convenzionati.
7. Alle associazioni protezionistiche o animaliste di cui all'articolo 19
può essere affidata la gestione dei rifugi sanitari pubblici, sotto il
controllo dell'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità
sanitarie locali e sulla base di un'apposita convenzione stipulata secondo
uno schema tipo adottato con il decreto di cui all'articolo 4.
8. Al rifugio sanitario pubblico gestito dal comune è preposto un
responsabile amministrativo che cura gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4
dell'articolo 14 ed è responsabile delle istruzioni impartite dall'area
di sanità pubblica veterinaria. Nei rifugi sanitari pubblici o
convenzionati gestiti dalle associazioni protezionistiche o animaliste i
predetti adempimenti sono assolti dalle stesse associazioni
protezionistiche o animaliste.
Art.
12.
Organizzazione dei rifugi sanitari pubblici
1. I rifugi sanitari pubblici sono sottoposti a controllo sanitario da
parte dell'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità
sanitarie locali e devono garantire buone condizioni di vita per i cani
ospitati ed il rispetto delle norme igienico-sanitarie.
2. L'attivazione dei rifugi sanitari pubblici e privati è subordinata ad
autorizzazione dell'Assessore per la sanità. I rifugi sanitari pubblici e
privati esistenti devono adeguarsi ai requisiti previsti dal decreto di
cui all'articolo 4 entro un anno dalla pubblicazione del decreto medesimo.
3. Con il decreto di cui all'articolo 4, sono determinati i requisiti
strutturali, le caratteristiche dei rifugi sanitari pubblici e dei rifugi
per il ricovero e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni.
4. Presso i rifugi sanitari pubblici l'assistenza sanitaria degli animali
ospitati è assicurata dall'area di sanità pubblica veterinaria delle
aziende unità sanitarie locali.
5. L'assistenza sanitaria presso i rifugi sanitari privati è assicurata
da medici veterinari liberi professionisti individuati dall'associazione
protezionistica o animalista che gestisce l'impianto.
6. I rifugi per il ricovero devono essere dotati almeno di un ambulatorio
attrezzato.
7. Presso i rifugi sanitari pubblici è attivato un sistema di
sorveglianza sanitaria nei confronti delle principali malattie infettive e
zoonosi.
Art.
13.
Apertura al pubblico dei rifugi sanitari e dei rifugi per il ricovero
1. Al fine di favorire l'adozione dei cani e dei gatti ivi ospitati i
rifugi sanitari e i rifugi per il ricovero devono prevedere giornalmente
regolari orari di apertura al pubblico delle strutture.
2. I rifugi sanitari e i rifugi per il ricovero possono avvalersi della
collaborazione volontaria e gratuita di privati cittadini per lo
svolgimento dell'attività della struttura.
3. I rifugi sanitari e i rifugi per il ricovero devono consentire, senza
bisogno di speciali procedure o autorizzazioni, l'accesso dei responsabili
locali delle associazioni protezionistiche o animaliste per il controllo
della gestione della struttura.
Art.
14.
Cattura e custodia dei cani vaganti o randagi
1. I comuni singoli o associati, direttamente o in convenzione con enti,
privati o associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'Albo
regionale provvedono alla cattura dei cani vaganti con sistema indolore e
senza ricorrere all'uso di tagliole, di bocconi avvelenati o di pungoli.
Non è consentita la cattura di cani vaganti o randagi a soggetti diversi
dagli addetti a tale servizio.
2. I cani vaganti catturati e quelli ritrovati sono affidati ai rifugi
sanitari pubblici o a quelli convenzionati, e sottoposti a controllo
sanitario.
3. Per ogni cane catturato il rifugio sanitario provvede all'accertamento
del codice di identificazione e, ove sia possibile identificare il
proprietario, ad avvertire lo stesso anche tramite comunicazione
telefonica o telegrafica.
4. A cura dell'area di sanità pubblica veterinaria che gestisce
l'anagrafe, il proprietario, quale risulta dai dati dell'anagrafe canina,
deve essere avvertito a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno
della cattura o del ritrovamento dell'animale.
5. Il proprietario del cane custodito nel rifugio sanitario è obbligato
al ritiro dell'animale entro quindici giorni dalla ricevimento della
raccomandata.
6. Sono poste a carico del proprietario le spese necessarie per la
custodia ed il mantenimento dell'animale, secondo le tariffe determinate
con il decreto di cui all'articolo 4.
7. Sono esenti dal pagamento delle spese di cui al comma 6 del presente
articolo ed al comma 3 dell'articolo 16:
a) coloro i quali hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età;
b) i titolari di pensioni sociali.
8. Al cane iscritto all'anagrafe, non ritirato dal proprietario entro
quindici giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al comma
4, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 relativamente
all'affidamento a privati o alle associazioni protezionistiche o
animaliste, alla sterilizzazione ed alla rimessa in libertà.
Art.
15.
Controllo della popolazione canina
1. I cani catturati che non risultino iscritti all'anagrafe sono
riconsegnati al proprietario o al detentore che li reclamino entro
quindici giorni dalla notifica della cattura, previo pagamento delle spese
di custodia e di mantenimento di cui al comma 6 dell'articolo 14, e della
sanzione di cui al comma 7 dell'articolo 3.
2. Trascorsi trenta giorni dalla cattura, i cani che non risultino
iscritti all'anagrafe che non siano stati reclamati, possono essere ceduti
ad associazioni protezionistiche o animaliste o a privati cittadini che si
impegnino ad accudirli e custodirli, previa iscrizione all'anagrafe canina
e relativa identificazione.
3. I cani possono essere presi in affidamento anche dalla stessa
associazione protezionistica o animalista che gestisce il rifugio
sanitario pubblico o che sia convenzionata per la custodia dei cani
catturati. Dal momento dell'affidamento cessano gli effetti della custodia
di cui ai commi 4 e 7 dell'articolo 11.
4. Trascorso il termine di cui al comma 2, i cani catturati che non
risultino iscritti all'anagrafe, non reclamati e non affidati a privati o
ad associazioni protezionistiche o animaliste, sono sottoposti a
sterilizzazione da effettuarsi entro i successivi quindici giorni con
metodi di provata efficacia e con l'adozione di ogni accorgimento
necessario ad evitare sofferenze agli animali in conformità a quanto
stabilito dal comma 2 dell'articolo 16.
5. Per i cani iscritti all'anagrafe e non ritirati dal proprietario o dal
detentore, il termine previsto dal comma 4 decorre dalla data di ricezione
da parte del proprietario o del detentore della comunicazione di cui al
comma 4 dell'articolo 14.
6. I cani non reclamati e non affidati a privati cittadini o ad
associazioni protezionistiche o animaliste, fatto salvo quanto previsto
dal comma 8, non possono essere soppressi e vengono mantenuti nei rifugi
sanitari pubblici e privati a spese dei comuni almeno fino al quindicesimo
giorno successivo alla sterilizzazione. Ove le strutture non dovessero
offrire recettività sufficiente, il sindaco d'intesa con l'area di sanità
pubblica veterinaria dell'azienda unità sanitaria locale competente per
territorio e sentito il parere delle associazioni protezionistiche o
animaliste operanti nel territorio può disporre che i cani vengano
rimessi in libertà, previa sterilizzazione, identificazione ed iscrizione
all'anagrafe, come cani sprovvisti di proprietario.
7. Sono rimessi in libertà, previa sterilizzazione, identificazione ed
iscrizione all'anagrafe come cani sprovvisti di proprietario, anche nel
caso in cui le strutture offrano sufficiente capacità recettiva, i cani
catturati che vivono in caseggiati, quartieri o rioni, qualora cittadini
residenti nel medesimo caseggiato, quartiere o rione ne facciano richiesta
al comune purché i cani interessati siano di indole docile e le loro
condizioni generali e di salute lo consentano. Sono esclusi dalla
remissione in libertà i cani delle razze di cui al comma 8 dell'articolo
3.
8. I cani sterilizzati, se nuovamente catturati, previo controllo
sanitario favorevole, sono rimessi in libertà ovvero ricoverati per gli
eventuali trattamenti terapeutici conseguenti al controllo sanitario.
9. I cani catturati, i cani abbandonati ed i cani ricoverati nei rifugi
sanitari possono essere soppressi soltanto nei casi previsti dagli
articoli 86, 87 e 91 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, ovvero nei casi
in cui risultino di comprovata pericolosità o siano affetti da forme
patologiche gravi e non curabili. La soppressione dei cani deve essere
effettuata da medici veterinari in modo esclusivamente eutanasico e
comunque con l'adozione di ogni misura idonea ad evitare sofferenze agli
animali.
Art.
16.
Controllo delle nascite
1. Le aree di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità
sanitarie locali predispongono interventi preventivi finalizzati al
controllo delle nascite della popolazione felina e canina servendosi delle
strutture ambulatoriali appositamente messe a disposizione dai comuni.
2. Le operazioni di sterilizzazione sono effettuate esclusivamente da
medici veterinari con mezzi chirurgici o farmacologici, secondo tecniche
che consentano di preservare, per quanto possibile, la vitalità sessuale
degli animali e con l'adozione di ogni precauzione necessaria ad evitare
sofferenze agli animali stessi.
3. Gli interventi di sterilizzazione sui cani iscritti all'anagrafe sono
effettuati, a carico dei proprietari o dei detentori, sulla base di un
tariffario adottato con il decreto di cui all'articolo 4, sentiti gli
ordini dei medici veterinari della Regione.
4. I cani di cui al comma 2 dell'articolo 15 sono sterilizzati
gratuitamente dall'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità
sanitarie locali anche nel caso che la sterilizzazione venga richiesta
successivamente all'affidamento.
Art.
17.
Norme di tutela igienica della collettività
1. Coloro che conducono cani nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico
devono essere muniti di appositi dispositivi per la rimozione delle
deiezioni solide dei propri animali.
2. E' fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1 di rimuovere le
deiezioni solide emesse dai propri animali nelle vie o in altri luoghi
aperti al pubblico.
3. Le amministrazioni comunali provvedono ad individuare e a delimitare
aree da destinare ai cani d'affezione per le funzioni fisiologiche e
motorie degli stessi. Le stesse aree sono sottoposte a frequente rimozione
delle deiezioni e a periodici interventi di bonifica.
4. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 1 si applica la
sanzione amministrativa da lire 50 mila a lire 300 mila.
5. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 2 si applica la
sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila.
Art.
18.
Protezione dei gatti in libertà
1. E' fatto divieto di maltrattare i gatti randagi o domestici. E' fatto
divieto di maltrattare e di allontanare dal loro habitat naturale i gatti
che vivono in libertà. Per habitat naturale si intende qualsiasi
territorio o porzione di esso, edificato e non, dove stabilmente sia
insediato un gatto o una colonia felina in libertà, indipendentemente dal
fatto che sia accudita dai cittadini.
2. I comuni, sentite le aziende unità sanitarie locali, possono stipulare
con le associazioni protezionistiche o animaliste apposite convenzioni per
il censimento delle colonie feline in stato di libertà, per la loro
gestione e per assicurarne le condizioni di sopravvivenza e di salute.
3. La convenzione è stipulata secondo uno schema tipo approvato con il
decreto di cui all'articolo 4. Il decreto stabilisce altresì la misura
massima delle spese rimborsabili all'associazione protezionistica o
animalista.
4. I gatti che vivono in libertà devono essere sterilizzati, se le loro
condizioni di salute lo consentono, a cura delle aree di sanità pubblica
veterinaria delle aziende unità sanitarie locali, che provvedono ad
apporre mediante tatuaggio la lettera 'S', e successivamente rimessi in
libertà nella colonia di provenienza. Nel caso di colonia gestita da
associazione protezionistica o animalista, se viene da questa richiesta,
la sterilizzazione può essere effettuata presso medici veterinari liberi
professionisti convenzionati.
5. La cattura dei gatti che vivono in libertà è consentita, oltre che
nell'ipotesi di cui al comma 4, soltanto per comprovati motivi sanitari e
viene effettuata da volontari di associazioni protezionistiche o
animaliste convenzionate.
6. I comuni possono consentire alle associazioni protezionistiche o
animaliste iscritte nell'Albo di cui all'articolo 19 l'impianto di
appropriati ricoveri nelle zone popolate da felini.
7. L'attivazione di rifugi per gatti è subordinata ad autorizzazione
regionale. Con il decreto di cui all'articolo 4, sono determinati i
requisiti strutturali e le caratteristiche dei rifugi per gatti nonché le
modalità per il rilascio delle autorizzazioni. I rifugi per gatti
esistenti devono essere adeguati ai requisiti previsti dal decreto di cui
all'articolo 4 entro un anno dalla pubblicazione del decreto medesimo.
8. Le associazioni protezionistiche o animaliste che gestiscono rifugi per
gatti possono essere incaricate dal sindaco della custodia di gatti i cui
proprietari non sono più in condizioni di provvedere al loro
mantenimento. Tali animali, ove non siano affidati entro trenta giorni a
privati che si impegnino a mantenerli e ad accudirli, sono sottoposti a
sterilizzazione, gratuitamente, presso l'area di sanità pubblica
veterinaria della aziende unità sanitarie locali, con gli stessi metodi
di cui al comma 4 dell'articolo 15.
9. I gatti che vivono in libertà possono essere soppressi soltanto nei
casi in cui risultino affetti da forme patologiche gravi e non curabili.
10. La soppressione dei gatti deve essere effettuata dai medici veterinari
in modo esclusivamente eutanasico o comunque con l'adozione di ogni misura
idonea ad evitare sofferenze agli animali. In caso di malattia l'animale
viene isolato e curato presso rifugi sanitari comunali o presso rifugi
privati per gatti. A guarigione avvenuta il gatto viene rimesso in libertà
nella colonia di appartenenza. In caso di invalidità permanente viene
affidato definitivamente alla struttura convenzionata. Salvo quanto
previsto dal comma 9, è assicurata la cura e la sopravvivenza dei gatti
nei rifugi sanitari pubblici e nei rifugi per il ricovero.
Art.
19.
Albo regionale
1. Presso l'Assessorato della sanità è istituito l'Albo delle
associazioni per la protezione degli animali, cui sono iscritte le
associazioni, costituite con atto pubblico, che ne facciano richiesta e
che perseguono, senza fini di lucro, obiettivi di tutela, cura e
protezione degli animali.
2. I requisiti e le modalità di iscrizione all'Albo sono stabiliti con
apposito regolamento adottato, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della
Regione, su proposta dell'Assessore per la sanità.
3. In sede di prima applicazione, possono richiedere l'iscrizione all'Albo
regionale quelle associazioni costituite con atto pubblico che, da almeno
due anni, gestiscano rifugi per animali.
Art.
20.
Contributi per i rifugi sanitari
1. L'Assessore per la sanità concede ai comuni, singoli o associati,
contributi per il risanamento dei canili comunali esistenti, per la
costruzione di nuovi rifugi sanitari pubblici e per la predisposizione di
ambulatori veterinari in cui effettuare le operazioni di anagrafe e di
sterilizzazione previsti dalla presente legge.
2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati anche alle associazioni di
cui all'articolo 19, che gestiscono rifugi per cani o per gatti operanti
da almeno un biennio, in misura non superiore al 50 per cento della spesa
complessiva, debitamente accertata e fatturata.
3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono erogati sulla base di progetti
esecutivi di risanamento o di costruzione, debitamente approvati, secondo
le vigenti disposizioni, che rispettino i requisiti igienico strutturali e
funzionali previsti dal decreto di cui all'articolo 4.
4. Salvo i casi dovuti a cause di forza maggiore, qualora i lavori non
siano iniziati entro sei mesi od ultimati entro diciotto mesi dalla
erogazione del contributo, il contributo medesimo viene recuperato.
5. L'Assessore per la sanità è autorizzato a concedere contributi alle
associazioni protezionistiche o animaliste per il mantenimento degli
animali ricevuti in affidamento ai sensi del comma 2 dell'articolo 15.
6. Con decreto da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge l'Assessore per la sanità provvede a determinare i
requisiti ed i limiti per l'erogazione dei contributi, nonché i controlli
da esercitarsi.
7. I contributi non possono essere superiori al 50 per cento della misura
massima delle spese rimborsabili indicata dal decreto di cui all'articolo
4 e devono essere rapportati al periodo di effettivo ricovero di ciascun
cane che non può superare i centottanta giorni.
8. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
comuni prevedono in sede di formazione o di revisione degli strumenti
urbanistici nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria, aree idonee destinate alla realizzazione di servizi per la
costruzione o ristrutturazione di rifugi per cani e di rifugi per gatti.
Tali aree possono essere concesse in comodato anche ad enti ed
associazioni che svolgono attività di protezione degli animali, iscritti
all'Albo regionale di cui all'articolo 19, per la costruzione o
l'ampliamento di rifugi permanenti secondo le finalità previste dalla
presente legge.
Art.
21.
Indennizzo per le perdite zootecniche da cani randagi o inselvatichiti
1. La Regione indennizza gli allevatori per le perdite di bestiame subite
ad opera di cani randagi o inselvatichiti, accertate e certificate
dall'area di sanità pubblica veterinaria delle competenti aziende unità
sanitarie locali in misura pari al valore medio di mercato, determinato ai
sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro della sanità 20 luglio
1989, n. 298, e successive modifiche ed integrazioni, ridotto del 20 per
cento.
2. Le modalità di liquidazione dell'indennità sono quelle stabilite
dall'Assessore per la sanità con la circolare 22 maggio 1990, n. 549,
pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana 30 giugno
1990, n. 31.
Art.
22.
Promozione educativa
1. La Regione in collaborazione con l'area di sanità pubblica veterinaria
delle aziende unità sanitarie locali, con gli ordini professionali dei
medici veterinari, con le autorità scolastiche, con le università e con
le associazioni protezionistiche o animaliste promuove programmi di
informazione e di educazione al rispetto degli animali ed alla tutela
della loro salute.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Assessore per la sanità approva
piani pluriennali di formazione ed aggiornamento degli operatori dell'area
di sanità pubblica veterinaria, corsi di formazione del personale
ausiliario operante nella medesima, nonché iniziative di educazione
sanitaria, di informazione e di sensibilizzazione della popolazione.
Art.
23.
Cimiteri per animali d'affezione
1. I comuni, singoli o associati, possono realizzare cimiteri per il
seppellimento di animali d'affezione, ossia cani, gatti, criceti, uccelli
da gabbia, altri animali domestici di piccola dimensione e cavalli, a
condizione che un apposito certificato rilasciato da un medico veterinario
escluda il decesso per malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai
sensi del vigente regolamento di polizia veterinaria.
2. La realizzazione dei cimiteri di cui al comma 1 è soggetta a parere
preventivo dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio.
3. Il Presidente della Regione adotta, entro sei mesi dall'entrata in
vigore della presente legge, apposito regolamento tipo di gestione dei
cimiteri per animali d'affezione in conformità al regolamento di polizia
veterinaria.
Art.
24.
Divieto di combattimento fra animali
1. Chiunque organizzi combattimenti fra animali di qualsiasi specie,
ovvero vi assista o effettui puntate di gioco o di scommessa sugli animali
impiegati, è punito con la sanzione amministrativa da lire 10 milioni a
lire 60 milioni. La stessa sanzione si applica anche al proprietario o al
detentore degli animali impiegati nel combattimento, salvo che il fatto
non sia avvenuto contro la loro volontà.
2. E' sempre disposta la confisca amministrativa, prevista dall'articolo
20, comma 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, degli animali utilizzati
o destinati ai combattimenti. Gli animali confiscati sono mantenuti nei
rifugi sanitari pubblici o nei rifugi per il ricovero a spese dei comuni
ovvero affidati alle associazioni protezionistiche o animaliste di cui
all'articolo 19 o ad enti, organizzazioni o strutture che provvedano al
loro recupero comportamentale.
Art.
25.
Norma di salvaguardia
1. Le convenzioni per la custodia dei cani catturati, vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, stipulate dai comuni con le
associazioni protezionistiche o animaliste o con privati gestori di rifugi
per cani, rimangono efficaci fino alla loro scadenza e comunque non oltre
ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Le convenzioni di cui al comma 1, dopo la scadenza possono essere
rinnovate secondo le modalità previste dai commi 5 e 7 dell'articolo 11.
3. Per i cani la cui custodia ha inizio dopo l'entrata in vigore del
decreto di cui all'articolo 4 il corrispettivo della custodia non può
superare quello previsto dal comma 6 dell'articolo 11.
4. Le convenzioni di cui ai commi 5 e 7 dell'articolo 11 possono essere
stipulate dai comuni anche con privati gestori di rifugi per cani.
Art.
26.
Sanzioni
1. Le violazioni alle disposizioni della presente legge, salvo quanto
diversamente previsto dagli articoli precedenti, sono punite con la
sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 500 mila.
2. Ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 il sindaco è l'organo
competente a ricevere il rapporto ed ad irrogare le sanzioni
amministrative per le violazioni alla presente legge.
3. Nel caso di violazione del comma 5 dell'articolo 14, la sanzione,
prevista dal comma 4 dell'articolo 9, è maggiorata delle spese di
custodia e mantenimento degli animali, quali determinate dal decreto di
cui all'articolo 4.
4. I proventi delle sanzioni amministrative spettano alla Regione e sono
utilizzati per il finanziamento degli interventi previsti.
Art.
27.
Norme finanziarie
1. Per le finalità della presente legge è autorizzata per il triennio
2000-2002 la spesa complessiva di lire 9.327 milioni così ripartita: