SI
INFORMANO I SIGNORI CACCIATORI CHE ALLE SEGUENTI INFRAZIONI SARANNO
COMMINATE LE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI COME APPRESSO:
a)
La mancata annotazione sul tesserino venatorio dei dati prescritti,
comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da lire 150.000 a
lire 900.000 (Art. 32 comma 3 della L.R. n. 33/97).
b)
Per le infrazioni alle norme di cui agli articoli 18 e 19,
(calendario venatorio e specie cacciabili nei giorni non consentiti dal
calendario venatorio 2000/2001), si applica la sanzione amministrativa da
lire 400.000 a lire 2.400.000 e si procede al ritiro del tesserino
venatorio per un periodo di un mese ad un massimo di sei mesi. Se la
violazione è nuovamente commessa nella medesima stagione o in quella
successiva, le sanzioni amministrative previste sono raddoppiate e si
procede al ritiro del tesserino venatorio per un periodo non inferiore a
sei mesi. (Art. 32 commi 5 e 6 della L.R. 33/97).
c)
Sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi
esercita senza autorizzazione la caccia negli ambiti o comprensori
destinati alla caccia programmata, se la violazione è nuovamente
commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000; in caso di
ulteriore violazione la sanzione è da lire 700.000 a lire 4.200.000. Le
sanzioni sono ridotte di un terzo, se il fatto è commesso mediante
sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia
confinante a quello autorizzato. ( Art. 31 comma 1 lettera d) della legge
nazionale n.157/92).
d)
L’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a lire 1.000.000 per
chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio. (Art. 30 comma 1
lettera f) della legge nazionale n. 157/92).
PER
TUTTI I DIVIETI PER I QUALI NON SONO PREVISTE SANZIONI PECUNIARIE NELLA
L.R. 33/97 O NELLA LEGGE 157/92, SI APPLICA LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DA
LIRE 300.000 A LIRE 1.800.000.
N.B. I BOSSOLI
UTILIZZATI DURANTE LA BATTUTA DI CACCIA, DEVONO ESSERE RACCOLTI E
CONSERVATI NELLA PROPRIA GIACCA PER ESIBIRLI AGLI AGENTI VENATORI QUALORA
VENISSERO RICHIESTI.