Al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro di
Grazia e Giustizia ed al Ministro di Grazia e Giustizia. Per sapere - premesso che:
in data 28 settembre 1998 alcune associazioni ambientaliste hanno proposto ricorso
giurisdizionale davanti al TAR. della Calabria contro il decreto 2226 del 15 giugno 1998
con cui l'Assessorato all'Agricoltura e alle Foreste della Regione Sicilia aveva approvato
-ai sensi della L.R. 33/97 - il calendario venatorio per la stagione 1998-99;
in seguito alla rimessione degli atti, da parte del TAR. della Calabria che aveva
escluso la sussistenza di inderogabile urgenza di pronuncia cautelare, alla sezione di
Palermo del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, e quest'ultimo, con
ordinanza n.1852/98 del 516 novembre 1998 ha respinto la richiesta di sospensione, in data
16 novembre 1998 le associazioni ambientaliste hanno nuovamente impugnato il medesimo atto
davanti alla sezione dì Catania dei TAR, deducendo la pretesa incostituzionalità della
L.R. 33197;
con istanza dell'1 dicembre 1998 prot. 13183 la competente avvocatura distrettuale ha
richiesta l'adozione dei provvedimenti di cui all'art.32. comma Il della L.1034171,
Chiedendo l'immediata trasmissione degli atti alla competente sede di Palermo, ma
l'istanza non è stata esaminata e la segretaria della sezione catanese del TAR, su
sollecitazione della difesa dell'Amministrazione ha comunicato che il Presidente della
terza sezione avrebbe deliberato sulla stessa sola dopo la conclusione della fase
cautelare,
il 14 dicembre 1998 è stata fissata la Camera di Consiglio per la trattazione della
sola richiesta di sospensione del calendario venatorio e, con procedura assolutamente
inusuale, l'ordinanza di sospensione emessa è stata depositata in segreteria alle ore 12
del 23 dicembre 1998, ovvero ben sette giorni dopo l'adozione della stessa, non senza che,
tuttavia, la stampa ne fosse informata con inusuale tempestività ed ancor prima
dell'assessorato all'agricoltura e delle foreste (parte in giudizio), come dimostrato dal
comunicato diffuso dall'agenzia ANSA lo stesso 23 dicembre su informativa delle stesse
associazioni ambientaliste;
l'ordinanza dì sospensione del calendario venatorio è stata emessa prima del deposito
dell'ordinanza di remissione alla Corte Costituzionale che ne rappresentava il dichiarato
presupposto;
l'ordinanza con cui è stata accordata la sospensione "provvisoria e
temporanea" degli atti, in attesa della disamina della questione di legittimità
Costituzionale autonomamente sollevata, è stata poi annullata con ordinanza n. 33199 del
Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia, nella considerazione che
presupposto inderogabile del giudizio fosse stato, indebitamente, la disapplicazione della
normativa Vigente per presunto contrasto con norme costituzionali;
già in occasione della pubblicazione del calendario venatorio relativo alla stagione
venatoria decorsa (1997/98) le medesime associazioni avevano proposto alla sezione
catanese del T.A.R. della Sicilia identica censura di incostituzionalità e che
l'ordinanza di sospensione, emessa da detto TAR. era stata successivamente annullata con
motivazione identica dal C.G.A.R.S.,
i contenuti dell'ordinanza del dicembre 1997 erano stati comunicati all'assessore
all'agricoltura e delle foreste prima ancora dell'effettivo deposito e comunque prima che
vi provvedesse la segreteria con fax n. 10797 del 6 dicembre 1997 a firma del Presidente
della M Sezione "ai fini delle doverose comunicazioni ai soggetti preposti alla
vigilanza venatoria a norma degli artt. 27 e sg., 1. 11 febbraio 1992 n. 157";
non si può fare a meno di evidenziare le singolari modalità e, in particolar modo, i
ritardi, con i quali, nell'uno e nell'altro caso, sì è data conoscenza dei provvedimenti
cautelari, giacché, specie nel giudizio, relativo alla stagione venatoria 1998-99 la
scelta di provvedere al deposito tardivo del provvedimento ha inciso in maniera
determinante sulla stessa possibilità dell'Amministrazione di proporre appello con
richiesta di anticipazione della trattazione, stante l'urgenza, in considerazione dei
fatto che il periodo delle festività natalizie 1997 e 1998 costituivano, per il mondo
venatorio, momento preminente di esercizio della caccia;
se i Ministri competenti non ravvisino nel comportamento del Presidente della Sezione
Terza, e specificatamente in relazione al mancato deposito contestualmente all'ordinanza
di sospensione del calendario venatorio 1998199 dell'ordinanza di remissione alla Corte
Costituzionale che ne rappresentava dichiarato presupposto, al ritardato esame della
richiesta da parte dell'avvocatura distrettuale di Catania di trasmissione degli atti alla
sede di Palermo ed al ritardato deposito dell'ordinanza cautelare, un comportamento
quantomeno inusuale e se non rinvengano elementi idonei a ritenere l'assenza di una serena
posizione di terzietà da parte del Presidente sulle posizioni delle parti;
se i Ministri competenti non riscontrino elementi sufficienti a sostenere la necessità
di una verifica ispettiva sul funzionamento dell'intera terza sezione della sede catanese
del TAR della Sicilia
(Nino Lo Presti)
(Enzo Fragalà)
(Alberto Simeone)