Palermo, lì 18/02/2002
LETTERA
APERTA AI PARLAMENTARI DELL’ASSEMBLEA
REGIONALE SICILIANA
Oggetto:
Parchi ed aree contigue
Si sostiene, che qualsiasi intervento di programmazione del
territorio agro-silvo-pastorale, per avere una sua validità e per trarne
gli auspicati risultati positivi, deve necessariamente essere ridotto ad
un progetto cardine che fissi le direttrici univoche alle quali tutti i
provvedimenti debbono attenersi. Questo trade-union, sul fronte faunistico
ed ambientale, il legislatore nazionale lo ha inteso fissare con l’art.
10 della legge 157/92, stabilendo che “tutto il territorio
agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione differenziata
del territorio”.
Con
assoluto rigore, nello stesso articolo, sono fissate le percentuali del
territorio da vincolare: dal 20 al 30 per cento ad aree protette e nelle
zone Alpi dal 10 al 20 per cento, fino al 15 per cento per le zone
destinate a cacce riservate a gestione privata, il rimanente territorio (almeno
il 55 per cento) alla gestione programmata della caccia attraverso
l’istituzione degli A.T.C. Nello stesso articolo, il legislatore ha
altresì precisato che nella percentuale delle aree protette debbono
essere “compresi i territori ove sia comunque vietata l’attività
venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni”. Ne consegue,
al fine di avere una programmazione ordinata del territorio, che occorre
prevedere la contestuale applicazione delle norme sulla caccia e sui
parchi in modo tale da rispettare le percentuali sopra richiamate e,
attraverso una azione Parlamentare fare inserire e rispettare nel piano
faunistico venatorio, la dovuta e immediata riperimetrazione di quei
parchi e riserve naturali che determinano la violazione dei tetti massimi
consentiti in prima battuta dalla legge quadro n. 157/92, successivamente
fissata al 25 per cento dal Parlamento regionale siciliano con
l’articolo 14, comma 3 e 4 della L.R. 33/97.
Nonostante le norme precise della legge quadro 157/92 e la
percentuale del territorio da vincolare dettata dall’articolo 14 commi 3
e 4 della legge regionale 33/97, ancora oggi, assistiamo all’istituirsi
di parchi, oasi e riserve naturali orientate in dispregio della quota del
territorio fissato per legge che eleva il territorio vietato ad oltre il
42 per cento nella Provincia di Messina, oltre il 67 per cento in
Provincia di Catania, circa il 30 per cento nella Provincia di Palermo e
Ragusa.
Altro
nodo spinoso è rappresentato dalle “aree contigue”: per
l’esattezza, queste aree previste all’art. 32 della legge sui parchi
394, approvata nel dicembre 1991, dette aree furono determinate per
assicurare, in talune parti di confine, una continuità d’intervento
protettivo, seppure con norme più elastiche e meno restrittive, tra la
zona “A” di protezione e quello di zone cuscinetto, zone intese
allora, come propagazione del parco.
E’ da aggiungere però, basandosi su una più attenta lettura
della norma, che è la stessa legge 394 ad evidenziare la non
indispensabilità dell’istituzione delle aree contigue e tantomeno una
loro generalizzazione lungo tutto il perimetro dei parchi. Infatti, al
primo e al terzo comma dell’art. 32 della legge 394 si definisce che
“le Regioni, d’intesa con gli organi di gestione delle aree naturali
protette e con gli enti locali interessati possono disciplinare
l’esercizio della caccia ”, quindi, non necessariamente occorre
vietarla nelle zone contigue. Peraltro, ricordiamo ancora una volta, che
la legge 968 consentiva l’assoluta libertà di movimento per tutti i
cacciatori, mentre con la legge 157/92 i cacciatori sono stati condannati
agli arresti domiciliari all’interno degli Ambiti Territoriali di
Caccia.
Concludendo, si
ritiene di poter affermare che ai fatti suesposti necessita una migliore
interpretazione di una norma sulla materia caccia e parchi attuando
soluzioni adeguate e non vessatorie verso il popolo dei cacciatori.
Il
Presidente
Dr.
Francesco Lo Cascio
