Anticipata conclusione della stagione venatoria dell'anno
1998/1999 a
causa del ricorso delle Associazioni Ambientalistiche e per il relativo accoglimento del
TAR di Catania
L'assemblea Regionale Siciliana
Premesso che:
- in data 24 dicembre 1998 il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Sicilia, sezione staccata di Catania (sez. III) ha accolto provvisoriamente e
temporaneamente la domanda di sospensione in tutto il territorio della Regione Siciliana
dell'esecuzione dell'impugnato calendario venatorio da parte di Legambiente-Comitato
regionale Siciliano, WWF- Associazione Italiana per il World Wildlife Fund Delegation
Sicilia, LAV Lega Antivivisezione;
Considerato che:
- come č noto, la vicenda ricalca quanto oggetto di contestazione da
parte di Legambiente, WWF e LAV con il ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR depositato
nel mese di novembre 1997;
- in quell'occasione, a seguito dell'ordinanza del TAR e della
contestuale devoluzione della questione di legittimitā costituzionale, il CGA, con
ordinanza n. 1041 del 19-12-97, ha annullato l'ordinanza cautelare n. 3121 del TAR di
Catania, ritenendo inesistenti i presupposti per la sospensiva;
- l'oggetto del giudizio culminato nell'odierna ordinanza di
sospensione e annullamento identico a quello giā oggetto di ricorso ed in corso di
giudizio del CGA;
Ritenuto che:
- il TAR di Palermo, investito della vicenda, ha rigettato l'istanza
cautelare
che, alla fine di un tortuoso e strumentale iter processuale inventato
ad arte dai ricorrenti, il TAR di Catania ha viceversa ritenuto di accordare;
- l'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, nelle more della
proposizione dell'appello, avrebbe potuto non sospendere l'esercizio venatorio, in
osservanza ad un orientamento giurisprudenziale che da facoltā all'Amministrazione di non
sospendere l'esecuzione, tenuto conto dell'orientamento giā espresso nell'anno 1997 sul
medesimo oggetto da parte dei CGA:
Impegna
il Governo Regionale data la strumentale ed artificiosa richiesta da
parte delle associazioni ambientalistiche, che č scaturita in una sospensione di fatto
dell'attivitā venatoria, ad intervenire a seguito del disposto del CGA, che si presume
adottato in data 20/21 gennaio, a ristabilire nei confronti del mondo venatorio, giustizia
e pertanto provvedere al rimborso della tassa regionale per il periodo di preclusione
dell'attivitā venatoria medesima, ovvero in subordine, nel caso di un accoglimento del
diniego della sospensiva, una proroga al mese di febbraio pari ai giorni oggetto della
strumentale sospensiva dell'attivitā venatoria.
(Fleres) (Beninati)
(Bufardeci)
(Alfano) (Croce)