|
PROPOSTE
DI MODIFICA AL DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL GOVERNO E MODIFICHE
INDISPENSABILI ALLA LEGGE REGIONALE N. 33/97 SUGGERITE DALL'A.S.C.N.
EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL GOVERNO.
ART.
5
L'articolo
5 del disegno di legge presentato dal Governo, è abrogato.
ART.
8
L'articolo 17, comma 6), è
sostituito dal seguente:
6) Nei centri privati di
riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma
di azienda agricola, di cui all'articolo 38 commi 1, 6 e 8 ove è vietato
l'esercizio dell'attività venatoria, è consentito il prelievo di specie
animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare
dell'impresa agricola o di dipendenti della medesima.
ART.
13
1. l'articolo 22,
comma 2), è sostituito dal
seguente:
2)
“Le zone costituite in ambiti territoriali di caccia hanno dimensioni
sub provinciali; il numero degli ambiti territoriali di caccia (ATC) è
stabilito in due ambiti territoriali di caccia per ciascuna provincia e
sono delimitati ove possibile dai confini naturali, manufatti, strade o da
rilevanti opere determinate e individuabili.
ART.
14
all’articolo 22 comma 3),
ultimo periodo dopo la parola "ambiti" aggiungere il seguente:
“L’indice
massimo per ogni ambito territoriale di caccia, in ogni caso, non può
essere superiore del 10 per cento all’indice di cui al comma 3
dell’art. 14 della legge 11 febbraio 1992, n.157.”
ART.
15
l'articolo 22, comma
5, lettera a), è sostituito dal seguente:
a)
"Per l'assegnazione degli ambiti territoriali di caccia (ATC),
si osservano le seguenti disposizioni: "Il cacciatore ha diritto
d'accesso nell'ambito territoriale di caccia di residenza; ha altresì la
possibilità, comunicando la
propria scelta, di accedere ad altri cinque ambiti territoriali di caccia della
Regione, fino al raggiungimento in essi della densità massima
di cui al comma 3, con l’obbligo della partecipazione economica e
secondo l’ordine cronologico di comunicazione; a
parità di condizione cronologica prevalgono le seguenti priorità:
1)
essere residenti nella Provincia ove ricade l’ambito;
2)
essere proprietari, possessori o conduttori d'immobili inclusi
nell’ambito;
3)
svolgere l’attività lavorativa nell’ambito territoriale;
4)
essere residenti in ambiti limitrofi;
5)
essere nati in Comuni ricadenti nell’ambito.
ART.
16
l’al'articolo
22, comma 5, lettera b), è sostituito dal seguente:
b) Entro il 31 dicembre
di ciascun anno, il cacciatore, comunica, alle
ripartizioni faunistico-venatorie operanti nelle province in cui ricadono,
gli ambiti territoriali di caccia, oltre a quello di residenza, in cui
intende esercitare l’attività venatoria. Entro
quindici giorni dalla chiusura dell’esercizio venatorio, le ripartizioni
comunicano al competente gruppo dell’Assessorato regionale
dell’agricoltura e delle foreste i dati utili a determinare gli indici
di densità massima per l’anno successivo. Entro il 30 aprile
L’Assessorato regionale per l’agricoltura e le foreste comunica, per
le successive determinazioni alle ripartizioni faunistico-venatorie, il
numero massimo dei cacciatori ammissibili in ciascun ambito territoriale
di caccia prevedendo una riserva del 10 per cento a favore di cacciatori
provenienti da altre regioni nell’ambito del principio di reciprocità.
Le ripartizioni faunistico-venatorie provvedono a trasmettere entro il 30
maggio per la pubblicazione, ai comuni della propria provincia, tutti gli
elenchi nominativi di ammissione negli ambiti territoriali di caccia
prescelti, oltre quello di residenza. Il comune di residenza
riporta sul tesserino regionale gli ambiti territoriali di caccia
assegnati, comunicandone alle competenti Ripartizioni
faunistico-venatorie. Per
i cacciatori che non fanno pervenire nei termini prescritti la propria
scelta, s’intende confermata la scelta dell’anno precedente, il
diritto è acquisito previa esibizione o invio a mezzo posta entro il 31
giugno, della copia dell’avvenuto versamento per l’anno in corso
relativa alla tassa di cui all’art. 30, comma 1 della presente legge. Le
Ripartizioni integrano gli elenchi con i nominativi aventi diritto fino al
raggiungimento del numero massimo ammissibile e li trasmettono ai comuni
entro il 31 luglio.
ART.
17
l’articolo 22, comma
5, lettera d), è sostituito dal seguente:
d) Entro il 31 dicembre di
ciascun anno, il cacciatore di altra regione comunica all’Assessorato
regionale per l’agricoltura e le foreste, l’ambito territoriale di
caccia in cui intende esercitare l’attività venatoria; ha diritto di
accesso ad un solo ambito, fino al raggiungimento del limite di cui alla
lettera b, secondo l’ordine di cronologico di comunicazione e previo
pagamento della tassa di concessione regionale.
ART.
18
l'articolo
22, comma 7), è sostituito dal seguente:
Per la stagione venatoria
2000-2001 valgono le seguenti norme transitorie:
a)
i cacciatori regionali possono, oltre all’ATC in cui ricade il comune di
residenza, comunicare, entro quindici giorni dalla pubblicazione della
presente legge, alle ripartizioni faunistico venatorie competenti, gli
altri ambiti territoriali di caccia in cui intendono esercitare
l’attività venatoria, per un numero non superiore a cinque, con priorità,
per quelli ricadenti nella provincia di residenza, rispetto ai cacciatori
di altre province.
ART.
19
L'articolo 26, comma 6,
presentato dal Governo, deve essere abrogato.
ART.
20
L'articolo 32, comma 9) ultimo
periodo sostituire "da lire 100.000 a lire 600.000" con:
"Da lire 50.000 a lire 150.000".
ART.
21
L'articolo 32 comma 9 bis)
ultimo periodo sostituire "da lire 150.000 a lire 900.000" con:
"Da lire 50.000 a lire 150.000".
EMENDAMENTI
DA PRESENTARE A MODIFICA DI ALCUNI ARTICOLI DELLA LEGGE REGIONALE 33/97.
All'articolo
22, comma 5) aggiungere la seguente lettera aa:
aa)
Nel periodo tra il 1° ottobre e il 30 novembre, ai soli cacciatori
residenti in Sicilia, per un numero complessivo di venti giornate e
limitatamente alla fauna selvatica migratoria è consentito l’esercizio
della caccia oltre che all'interno dell'ambito territoriale di caccia di
residenza anche negli altri ambiti della Regione.
All'articolo
22, comma 5, lettera c) della legge regionale 1 settembre 1997 n. 33, è
sostituito dal seguente:
Gli
organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia hanno la facoltà
di proporre l'ammissione nei rispettivi territori un numero di cacciatori
superiore a quello fissato dall'indice di densità venatoria, con delibera
motivata e previo accertamento e valutazione d'incremento della
popolazione faunistica, il numero massimo dei cacciatori ammissibili non
può mai superare l'indice minimo di densità venatoria di cui all'art.
14, comma 3, della legge 157/92.
All'articolo 28, comma 7) della legge regionale 1 settembre 1997 n.
33, ultimo periodo dopo la parola modificazione è aggiunto il seguente
testo:
7) "su
richiesta dell'interessato, viene iscritto anche in sopranumero negli
ambiti territoriali di caccia assegnati al cacciatore che lo accompagnerà
nei dodici mesi successivi al conseguimento della prima licenza".
All'articolo
30, comma 1) della legge regionale 1 settembre 1997 n. 33, è sostituito
dal presente:
1
1)
" Ai sensi
dell'art. 23 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, per il perseguimento
delle finalità della presente legge, è istituita la tassa di concessione
regionale per l'esercizio venatorio, l'importo è fissato nella misura
annua del 50 per cento della tassa di concessione governativa nazionale
per l'ambito di caccia di residenza. L'importo della partecipazione
economica per ogni ulteriore ambito territoriale di caccia prescelto non
di residenza, aumenta del 10 percento rispetto alla tassa regionale. Le
partecipazioni economiche e la tassa regionale, saranno versate al
finanziamento dei capitoli di spesa di cui all'art. 51.
All’articolo
41) della legge regionale 1 settembre 1997 n. 33, è aggiunto il seguente:
Ante
1) Cinquanta giorni prima dell’apertura della stagione venatoria, con
esclusione del martedì e venerdì, e comunque fino a giorni sette prima
della data di apertura della caccia, l’allenamento e l’addestramento
dei cani da caccia può essere svolto dal cacciatore solo sul territorio
dell’ATC nel quale ha diritto d’accesso, con esclusione delle aree
vietate all’attività venatoria. E’ comunque vietato a meno di metri
200 dal confine delle oasi, riserve naturali, allevamenti di selvaggina,
zone di ripopolamento e cattura, con il limite per ogni cacciatore di non
più di due cani da ferma o da seguita. Durante l’addestramento, il cane
deve essere costantemente sorvegliato dal proprietario, o da un suo
incaricato che ne assume la responsabilità, adottando adeguate cautele.
|